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Articolo 54 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

Dispositivo dell'art. 54 Legge fallimentare

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari (1).

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749 (2), 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento (3). Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (4).

Note

(1) Il privilegio attiene solo a certi beni del debitore, quindi sui beni non vincolati la posizione dei creditori privilegiati è identica a quella dei chirografari ed entrambi possono ricevere solo la percentuale stabilita per questi ultimi.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 28 maggio 2001 n. 162, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile".
Il legislatore ha adeguato, quindi, la normativa.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".
Con la successiva sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408, la Consulta ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchéè dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".
(4) Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
Viene sancita una eccezione alla regola generale per cui durante la procedura fallimentare è sospeso il decorso degli interessi (art. 55 della l. fall.).

Ratio Legis

La norma ha ad oggetto il diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.

Massime relative all'art. 54 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2761/2012

Il riconoscimento del privilegio ipotecario quanto alle spese incontrate dal ricorrente che, per liberare dall'ipoteca l'immobile a lui assegnato nel corso di una procedura esecutiva, abbia pagato il debito verso la banca, già creditrice ipotecaria procedente e dunque a questa surrogandosi, in caso di successiva sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, esige che l'originaria iscrizione del credito, che ai sensi dell'art.2855 c.c. fa collocare nel medesimo grado le spese dell'atto di costituzione dell'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo, si estenda con patto espresso, come voluto dalla norma, alle maggiori spese giudiziali; ne consegue che, non riferendosi il citato elenco alle spese per la liberazione dell'immobile ed a quelle di surrogazione, esse vanno ammesse al passivo solo in via chirografaria.

Cass. civ. n. 9106/2009

In tema di I.V.A., la natura privilegiata del credito, prevista dall'art. 62, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l'ammissione del contribuente all'amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale; infatti, l'art. 55, primo comma, della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, fa salvo il disposto dell'art. 54, terzo comma, che, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi maturati nel periodo successivo alla data di assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nei limiti indicati nell'art. 2749 c.c., coerentemente con il vincolo derivante dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE, secondo i quali il regime di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi è contrario alle disposizioni del Trattato CE (art. 87 e 88 par. 3) nella parte in cui prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica (come quelli tributari), consentendo un esercizio dell'impresa a tempo indeterminato al di fuori di un programma di risanamento in tempi ragionevoli, in modo da creare un vantaggio selettivo solo per alcune imprese.

Cass. civ. n. 2213/2009

L'iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado anche il credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, per premi di assicurazione e per i cd. "rischi di cambio"; ciò in quanto l'art. 2855, comma 1, cod. civ. fa riferimento a specifiche spese relative alla costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, non assimilabili a quelle garanzie supplementari correlate a determinati rischi, da cui la banca ha inteso premunirsi.

Cass. civ. n. 24052/2006

Ha privilegio generale sui mobili, ai sensi del n. 1 dell'art. 2751 bis c.c., in relazione all'art. 2749 c.c., e può essere fatto valere con tale prelazione nel fallimento, a mente dell'art. 54 R.D. n. 267 del 1942, il credito per spese, competenze e onorari attribuiti al difensore distrattario in esito al giudizio di esecuzione forzata incolto per il soddisfacimento di credito di lavoro subordinato riconosciuto da sentenza irrevocabile nei confronti del soggetto in seguito fallito.

Cass. civ. n. 11692/2005

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, della legge fall., sono dovuti senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.

Cass. civ. n. 15111/2001

Dalla disposizione del secondo comma dell'art. 2855 c.c. (a norma del quale, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione) si evince che l'enunciazione nell'iscrizione ipotecaria della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento, senza che sia prodotta la nota d'iscrizione ipotecaria, non può ammettere al passivo con prelazione (neppure nella misura legale) gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria.

Cass. civ. n. 13007/1997

Gli interessi dovuti, dopo la dichiarazione di fallimento, sui crediti privilegiati per contributi di previdenza sociale trovano collocazione nel passivo della procedura in via chirografaria, posto che l'estensione del privilegio agli accessori non è correlata indefettibilmente al credito, ma è variamente regolata dalla legge e che il particolare rilievo assunto nel nostro sistema dai crediti contributivi previdenziali non vale ad assimilarli ai crediti da lavoro subordinato, la cui diversa e più pregnante tutela trova giustificazione nell'ontologica diversità intercorrente tra le diverse cause di prelazione e nella conseguente non irragionevole diversità di valutazione da parte del legislatore.

Cass. civ. n. 9763/1995

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, i crediti del professionista per rivalsa Iva e per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori (sugli affari soggetti ad Iva) hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che i primi due crediti non costituiscono semplici accessori di quest'ultimo, ma conservano rispetto ad esso una loro distinta individualità, che è confermata dalla diversa disciplina dei privilegi che li assistono.

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