La Cassazione, con l’
ordinanza n. 19654 del 22 luglio 2019, si è occupata del caso di una banca la quale aveva proposto un’opposizione allo stato passivo, rigettata dal
Tribunale, verso il provvedimento del
giudice delegato a un
fallimento poiché lo stesso non aveva consentito l’insinuazione al passivo del fallimento del credito relativo al mancato rimborso di un finanziamento concesso dalla banca alla
società poi fallita.
La banca e la società mutuataria, infatti, avevano pattuito il deposito della
somma mutuata presso la banca
mutuante fino all'iscrizione dell'
ipoteca. Tuttavia, a parere del tribunale, non era stata fornita alcuna prova della effettiva erogazione effettuata successivamente all'
iscrizione ipotecaria.
A tal riguardo, la Cassazione ha affermato che il
mutuo non si perfeziona solamente se il denaro oggetto del mutuo viene materialmente consegnato al mutuatario.
Tale denaro, infatti, entra ugualmente nella “
disponibilità giuridica” del mutuatario stesso anche quando viene depositato presso la stessa banca mutuante come garanzia dell'
adempimento degli obblighi connessi al contratto.
Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza, affermano gli ermellini, quello secondo il quale ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi. Tale deposito verrà poi svincolato, in un secondo momento, allorquando gli obblighi contrattuali vengano adempiuti.
Si legge infatti nella
motivazione della
sentenza che “
la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili) rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo”.
Inoltre, nel caso di specie, è vero che la banca aveva versato parte della somma su un deposito cauzionale infruttifero; tuttavia, l’istituto di credito aveva contestualmente offerto la prova di aver erogato la somma mutuata attraverso la quietanza e la produzione di un paio di assegni circolari.
La quietanza, come noto, pur non essendo vincolante sotto il profilo della
confessione, costituisce un “
elemento liberamente valutabile da parte del giudice, unitamente agli altri documenti acquisiti, quali i due assegni emessi dalla banca”.