Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

La comunione legale dei coniugi: cosa cade e cosa non cade in comunione

La comunione legale dei coniugi: cosa cade e cosa non cade in comunione
Cosa cade nella comunione legale e cosa no? La Suprema Corte chiarisce le questioni problematiche in tema di accessione, diritti reali minori, pegno ed ipoteca.
Nonostante la riforma del diritto di famiglia sia entrata in vigore ormai da parecchi anni, il regime relativo alla comunione legale dei beni fra i coniugi continua a generare confusione ed incertezze.

Generalmente, quando si parla di regime di comunione legale, si fa riferimento a tre gruppi di beni:
  1. Il primo gruppo è costituito dai beni della comunione c.d. immediata, ovvero quei beni che cadono in comunione fin dal momento del loro acquisto e la cui disciplina è racchiusa nell’art. 177 comma 1, lett. a), d) e comma 2 del c.c.
  2. Il secondo gruppo è rappresentato dai beni appartenenti alla cd. comunione de residuo, ovvero quei beni che ricadono in comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento della stessa. Essi sono disciplinati, in gran parte, dall’art. 178 e dall’art. 177 lett. b) e c) del c.c.
  3. Il terzo gruppo è formato dai beni personali, che non ricadono nel regime della comunione legale e sono disciplinati espressamente dall’ art. 179 del c.c.

Questioni controverse
La prima questione controversa è quella relativa alla costruzione di un edificio su una porzione di terreno in proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi, atteso che, la disciplina di cui all’art. 177 c.c. andrà letta in combinato disposto con quanto previsto in tema di accessione dall’art. 934 del c.c. (“l’opera costruita sul suolo appartiene al proprietario di questo)”.

Cade o meno in comunione legale l’opera costruita sul predetto terreno nell’ipotesi sopra descritta?

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che nel caso di specie primeggiano le norme sull’accessione: “l’immobile costruito su terreno personale dopo il matrimonio rimane di proprietà esclusiva del coniuge proprietario del terre­no, salvo un diritto di credito dell’altro coniuge pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione”.

La Suprema Corte, inoltre, con una recente pronuncia, ha ribadito quel principio di diritto che era già stato fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 651 del 27.11.1996: “la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest’ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. b), c.c.”

Il richiamo, dunque, al concetto di “acquisto” posto in essere dall’art. 177 c.c. impone dunque di non limitare l’attenzione unicamente sui modi di acquisto della proprietà, ma di considerare anche i diritti reali c.d. “minori”, fatte salve le eccezioni previste dal legislatore per ogni singola situazione.

Si pensi ad esempio al diritto di usufrutto acquistato in regime di comunione dei beni.
In questo caso ricadrà in regime di comunione legale solamente il diritto acquisito e delimitato dal titolo, con la conseguenza che tale diritto, ai sensi dell’art. 979 del c.c., si estinguerà con la morte del primo acquirente (e non invece alla morte del coniuge superstite).

Si pensi ancora ad una servitù prediale acquistata durante il regime di comunione legale a vantaggio di un fondo personale di uno solo dei coniugi: la stessa non ricadrà all’interno della comunione legale.

Si pensi, infine, al pegno ovvero all’ipoteca acquistati a garanzia di crediti personali: l’accessorietà che li caratterizza ne determina l’esclusione dal regime di comunione legale.

Al contrario, i diritti di uso e di abitazione potranno formare oggetto di comunione legale se acquistati dopo il matrimonio, così come previsto dall’art. 179 lett. a) del c.c..


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.