La norma disciplina, nel comma 1°, i diritti dei creditori prelatizi nella
distribuzione dell'attivo della liquidazione giudiziale. Può succedere, però, che il ricavato dei beni vincolati, dedotte le spese ad essi imputabili e una quota proporzionale al loro valore di quelle generali (art. 223, comma 3, c.c.i), non sia sufficiente a soddisfare integralmente il credito prelatizio, ed allora i creditori con diritto di garanzia hanno il diritto di partecipare anche alla
distribuzione del ricavato della vendita «del resto dell'attivo», concorrendo con i creditori chirografari e fino alla loro integrale soddisfazione.
Tale comma presuppone che i creditori prelatizi possano soddisfarsi sul ricavato dei beni vincolati in un tempo precedente rispetto alla liquidazione della restante parte del patrimonio del debitore il cui patrimonio sia stato sottoposto a liquidazione.
Tuttaiva, può succedere che i beni vincolati alla garanzia del loro credito siano liquidati successivamente alla liquidazione di quelli non vincolati: in tale ipotesi il comma 2° consente loro di partecipare anche alle ripartizioni del ricavato dei beni venduti in sede concorsuale
prima di quelli vincolati alla loro garanzia. Da ciò ne possono discendere due conseguenze:
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il ricavato dei beni vincolati alla garanzia copre l'intero ammontare del credito garantito, «computati in primo luogo gli interessi»: in tale caso l'ammontare percepito in sede di riparto del ricavato dei beni non vincolati alla garanzia va detratto dalla somma ricavata dalla liquidazione dei beni vincolati, per essere distribuita in favore dei creditori chirografari;
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il ricavato dei beni vincolati alla garanzia «copre» solo una parte del credito prelatizio, ed allora per la parte di credito non soddisfatta i creditori prelatizi hanno diritto di trattenere «solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari».
Il comma 3° disciplina l'
estensione del diritto di prelazione agli interessi. All'art. successivo,il 154 c.c.i., il legislatore prevede che «la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 234, co. 7°, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio». La sospensione degli interessi sui crediti chirografari vale per tutta la durata della procedura e solo ai fini del concorso.
Ciò è vero, salvo quanto è disposto dall'art. 153, co. 3°, che costituisce un'eccezione alla regola della sospensione degli interessi: infatti, non subiscono la regola appena menzionata i crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca, per i quali il trattamento degli interessi in sede concorsuale è regolato dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. Dunque, per i crediti assistiti da privilegio generale o speciale la prelazione si estende agli interessi maturati nell'anno in corso alla data di apertura della liquidazione giudiziale ed a quelli dell'anno precedente; per i crediti pignoratizi, a quelli dell'anno in corso alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale; per i crediti ipotecari, a quelli delle due annate anteriori e a quella in corso alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il comma 4 e 5, colmando una lacuna della precedente formulazione dell'art. 54 l.fall., regolano l'estensione della prelazione alle
spese sostenute in relazione alla garanzia reale che assiste il credito fatto valere nel concorso.
Il legislatore dispone che se il credito è garantito da
ipoteca, la prelazione si estende anche alle
spese di costituzione, di iscrizione e di rinnovazione dell'ipoteca. Anche questa previsione sembra niente altro che una
ripetizione di quanto già previsto in generale dal comma 1 dell'art. 2855 c.c.
Il comma 5, invece, reca delle disposizioni che vanno lette in raccordo con il contenuto del precedente art. 152: se il credito nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale è garantito da
pegno o da privilegio speciale mobiliare di cui agli artt. 2756 e 2761 c.c., la prelazione in favore del creditore si estende anche alle spese occorse per la costituzione del pegno e, nel caso in cui il credito prelatizio sia realizzato al di fuori della liquidazione giudiziale in corso ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, del c.c.i., alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio.