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Articolo 162 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

Dispositivo dell'art. 162 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Spiegazione dell'art. 162 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola il diritto di partecipazione del coobbligato o del fideiussore al concorso sui beni del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, e stabilisce che se egli aveva preso pegno o ipoteca sui beni del debitore a garanzia del suo diritto di regresso, partecipa al concorso in via prelatizia sui beni sui quali aveva preso la garanzia prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, limitatamente all'importo del credito di regresso garantito.

In coordinamento con l'ultimo comma del precedente articolo, la norma in esame, al comma 2°, dispone che l'importo ricavato dalla vendita giudiziaria dei beni sui quali il coobbligato o il fideiussore avevano preso garanzia per il diritto di regresso viene assegnato al creditore in deduzione del suo credito.
Questo, in sostanza, implica che, nell'ipotesi in cui il creditore sia insoddisfatto, l'importo per il quale il fideiussore o il coobbligato aveva preso garanzia ipotecaria o pignoratizia sui beni del debitore a tutela delle sue ragioni di regresso viene assegnato al creditore in via preferenziale, in ragione del fatto che sui beni del debitore il creditore è preferito al fideiussore o al coobbligato fino alla totale soddisfazione del suo credito.

Resta una questione aperta se il comma 2° della norma costituisce un privilegio per il creditore comune, o se questi, sulla somma spettante al fideiussore o coobbligato garantito con il diritto reale di garanzia su beni del debitore, debba comunque concorrere con gli altri creditori del fideiussore o del coobbligato.

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