La norma regola il diritto di partecipazione del coobbligato o del fideiussore al concorso sui beni del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, e stabilisce che se egli aveva preso pegno o ipoteca sui beni del debitore a garanzia del suo diritto di regresso, partecipa al concorso in via prelatizia sui beni sui quali aveva preso la garanzia prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, limitatamente all'importo del credito di regresso garantito.
In coordinamento con l'ultimo comma del precedente articolo, la norma in esame, al comma 2°, dispone che l'importo ricavato dalla vendita giudiziaria dei beni sui quali il coobbligato o il fideiussore avevano preso garanzia per il diritto di regresso viene assegnato al creditore in deduzione del suo credito.
Questo, in sostanza, implica che, nell'ipotesi in cui il creditore sia insoddisfatto, l'importo per il quale il fideiussore o il coobbligato aveva preso garanzia ipotecaria o pignoratizia sui beni del debitore a tutela delle sue ragioni di regresso viene assegnato al creditore in via preferenziale, in ragione del fatto che sui beni del debitore il creditore è preferito al fideiussore o al coobbligato fino alla totale soddisfazione del suo credito.
Resta una questione aperta se il comma 2° della norma costituisce un privilegio per il creditore comune, o se questi, sulla somma spettante al fideiussore o coobbligato garantito con il diritto reale di garanzia su beni del debitore, debba comunque concorrere con gli altri creditori del fideiussore o del coobbligato.