Sicuramente la soddisfazione è tanta, ma anche le spese lo sono e il mutuo contratto con la banca ti accompagnerà certamente per più di qualche anno.
Ricorda che, se ti trovi in questa situazione, per te c’è un aiutino: una sorta di bonus che potrebbe arrivare fino ad un massimo di 760 euro.
Più che di un bonus vero e proprio, si tratta di un'agevolazione fiscale che consiste nella possibile detrazione, nella dichiarazione dei redditi, degli interessi passivi che hai pagato alla banca, delle spese e oneri accessori. In parole semplici, lo Stato ti restituisce una parte di questi interessi, fino a un massimo di 4.000 euro all'anno.
Più precisamente, la detrazione fiscale viene calcolata nella misura del 19% su un massimo di 4000 euro, ovvero 760 euro.
La decurtazione tocca nell’anno in cui le spese sono state realmente sostenute, al di là della data di scadenza.
Vediamo ora quali sono le condizioni che devono sussistere per avere questa agevolazione.
La detrazione sugli interessi passivi dei mutui spetta a colui che è proprietario dell’immobile, titolare del contratto di mutuo e residente nell’abitazione. Il contratto di mutuo deve essere:
- garantito da ipoteca immobiliare;
- stipulato non oltre i 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile o non oltre i 12 mesi dopo.
- la residenza non sia stata spostata per motivi di lavoro o per ricovero;
- nell’abitazione sia residente un familiare (un figlio o il coniuge) che apparteneva al nucleo originario.
Se il mutuo risulta cointestato, a ciascun mutuatario spetta la detrazione in base alla quota di interessi.
Dopo aver visto a chi spetta la detrazione, ora cerchiamo di capire quali sono gli interessi passivi, le spese e gli oneri accessori per i quali si ottiene la detrazione.
Nel primo anno dalla stipula del mutuo, le spese e gli oneri accessori, su cui è possibile calcolare la detrazione, sono rappresentati dalle spese indispensabili per la stipula del contratto di mutuo: onorario del notaio, spese ipotecarie e di perizia.
Gli interessi passivi, invece, sono di tre tipi:
- interessi convenzionali (o negoziabili): interessi concordati fra chi contrae il mutuo e l’istituto di credito che lo eroga, il cui valore viene fissato al momento della stipula del contratto di mutuo;
- interessi legali: interessi stabiliti per legge; il loro valore, definito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha lo scopo di coprire l’eventuale aumento dell’inflazione e la conseguente perdita di valore del denaro;
- interessi di mora: interessi applicati solo nel caso in cui il debitore è in ritardo nel pagamento delle rate di restituzione. Sono stabiliti per legge e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
È bene comunque avere a portata di mano, nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- il contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di Credito;
- il rogito;
- la certificazione della banca riguardante gli interessi pagati nel corso dell'anno e la quota di capitale residuo;
- eventuali altri documenti rilasciati dall’Istituto di Credito riguardanti oneri accessori e spese.