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Articolo 67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Procedura di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda è corredata dell'elenco:

  1. a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  2. b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
  3. c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  4. d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  5. e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia(1).

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali(1).

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 67, comma 2, lettera c); (con l'art. 19, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 67, comma 4.

Spiegazione dell'art. 67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. A differenza di quanto previsto dalla L. 3/2012, si tratta dell'unico procedimento non liquidatorio messo a disposizione del consumatore non sovraindebitato, il quale dunque non potrà accedere al concordato minore, riservato ai soli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Ai sensi della disposizione in commento, il consumatore in stato di sovraindebitamento può formulare un piano mediante il quale soddisfare i propri creditori nella misura proposta. I contenuti sono liberi, ciò implicando che nel piano possano essere previste moratorie, dilazioni, rateizzazioni o la falcidia dei crediti. L'unico limite posto sul piano contenutistico, deriva dall'obbligo (co. 4) di assicurare ai creditori prelatizi risorse di valore almeno pari al valore del bene sul quale insiste la prelazione.

La peculiarità della procedura sta nel fatto che il piano non è sottoposto a votazione o adesione da parte dei creditori interessati, dovendo esclusivamente essere omologato dal Tribunale. Al procedimento il debitore non può accedere direttamente, bensì avvalendosi dell'assistenza necessaria dell'OCC.

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Consulenze legali
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Rosalba A. chiede
domenica 02/05/2021 - Piemonte
“Buongiorno, la mia domanda è la seguente:
una banca promuove un precetto per il mancato pagamento di diverse rate di mutuo su un immobile passato in successione ad un terzo rispetto all'asse familiare ma il figlio del deceduto ha prestato garanzia e quindi la banca lo ritiene essere il garante e debitore principale quindi la persona aggredibile. Questa persona non ha redditi nè beni ma vorrebbe fare la procedura di esdebitamento e pagare una modica cifra al mese fino alla concorrenza del debito. La banca deve accettare questa proposta?
In attesa di vostro riscontro, porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 05/05/2021
Dal quesito si evince che il debitore vorrebbe vagliare la possibilità di ricorrere al piano di ristrutturazione dei debiti previsto per il consumatore ex art. 7 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012. Dal 1 settembre 2021, entrerà in vigore il codice della crisi d'impresa e tale piano troverà una disciplina specifica all'art 67 e ss. di tale codice.

Per poter accedere a tale piano occorre soddisfare i requisiti previsti dal comma 2 di tale norma, ovvero che il debitore: “a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi”.

La norma richiede pertanto che il debitore non sia un soggetto fallibile e che non abbia richiesto l’accesso al piano del consumatore nei tre anni precedenti.

Se sono soddisfatti detti requisiti, il debitore-consumatore può richiedere l’accesso al piano.

In alternativa al piano di rimborso, il debitore-consumatore può anche mettere a disposizione tutti i suoi beni affinché vengano liquidati e il ricavato distribuito tra i suoi creditori.

Per quanto concerne l’imposizione del piano al creditore (in questo caso una Banca), si deve da subito evidenziare che il piano del consumatore, anche quando liquidatorio, deve passare il vaglio del Tribunale, che ha il potere di omologare tale piano allorquando lo ritenga economicamente conveniente rispetto all'adozione di altre soluzioni, anche in presenza della contestazione dei creditori. Pertanto, teoricamente, se il Tribunale ritenesse il piano proposto più conveniente e meritevole, potrebbe omologarlo e “imporlo” dunque alla banca. Bisogna tuttavia considerare che il credito in oggetto è privilegiato e pertanto occorre che il piano del consumatore ne preveda il soddisfo in un termine massimo di 5 anni dall’omologa, così come previsto dalla Legge n. 3 del 2012 e dagli indirizzi espressi dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019).