Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno [2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate [725 ss. c.p.c.].