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In cosa consiste il prestito vitalizio ipotecario?

In cosa consiste il prestito vitalizio ipotecario?
Il prestito vitalizio ipotecario (PVI) è uno strumento che consente ai sessantenni proprietari di un immobile ad uso residenziale, di ottenere un finanziamento, senza dover rimborsare il prestito sino alla morte.

L’istituto del prestito vitalizio ipotecario è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. 203/2005, ed è divenuto oggetto di recente riforma ad opera della L. n. 44/2015.

Si tratta di uno strumento che permette ai sessantenni di ottenere un finanziamento per la durata della loro vita, a condizione che venga iscritta ipoteca sull'immobile ad uso residenziale di cui sono proprietari.

Il prestito in esame si qualifica come “vitalizio” in quanto legato alla durata della vita del soggetto richiedente e consente a quest'ultimo di ottenere la liquidità di cui ha bisogno, senza essere costretto a vendere la casa o la nuda proprietà.

Se il contratto viene sottoscritto anche dal coniuge convivente o dall'unito civilmente, la durata del finanziamento corrisponderà alla durata della vita del coniuge più longevo.

Il prestito vitalizio si definisce “ipotecario” dal momento che, come detto, viene richiesta l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile a garanzia della restituzione della somma capitale unitamente agli interessi.

Al fine di poter fruire di tale finanziamento, è necessario che il richiedente abbia compiuto i sessant'anni di età.

Peraltro, nel caso in cui risieda nell'immobile, oltre al beneficiario del finanziamento, il coniuge o il civilmente unito e la convivenza o l’unione civile abbia durata superiore ai cinque anni con un partner ultrasessantenne, la legge richiede che il contratto di finanziamento venga sottoscritto da entrambi, anche se uno solo sia proprietario dell’immobile.

Tuttavia, in base all'attuale disciplina, sarà possibile anche estinguere il prestito in via anticipata, attraverso il trasferimento parziale o totale di diritti reali sul bene a favore di terzi.

A ciò si aggiunga che, per quanto riguarda gli interessi, colui che abbia ottenuto il finanziamento potrà scegliere se rimborsarli ad un'unica scadenza, ovvero, volta a volta, a scadenze concordate.

Il prestito in oggetto può essere rimborsato seguendo due modalità alternative:
- o senza capitalizzazione, per cui gli interessi e le spese verranno nel tempo rimborsati, mentre la somma captale sarà restituita a seguito della morte del soggetto beneficiario del finanziamento
- o con capitalizzazione che prevede, alla scadenza, il pagamento di capitale, spese e interessi già capitalizzati annualmente.

Il finanziatore sarà tenuto a sottoporre al richiedente due simulazioni del piano di ammortamento, in modo tale che il secondo sia informato della successiva evoluzione del suo debito.

Se il contratto viene sottoscritto, sarà richiesta, altresì, una polizza assicurativa sull'immobile da potersi stipulare anche con soggetto diverso rispetto all'ente finanziatore, mentre, se il richiedente non intende accettare la proposta, il finanziatore non potrà pretendere il pagamento delle spese nel frattempo sostenute.

A seguito della morte del soggetto beneficiario del prestito, entro il termine di dodici mesi dalla sua morte, saranno i suoi eredi a scegliere se rimborsare il finanziamento o vendere l’immobile, restituendo il dovuto grazie al ricavato della vendita. Delle operazioni di vendita si occuperà il soggetto finanziatore.

Il prezzo del bene verrà stabilito da un perito, ma in caso di mancata vendita entro il termine dei primi dodici mesi, si effettuerà una diminuzione del 15% da applicarsi annualmente, fino al momento dell’effettiva vendita. L’eventuale eccedenza rispetto all'importo da rimborsare al finanziatore, dovrà, poi, essere restituita agli eredi.

In base all'attuale disciplina legislativa, si richiede che il rimborso del finanziamento avvenga in una soluzione unica, oltre che in caso di morte del beneficiario del prestito, anche se venga trasferita la proprietà dell’immobile in garanzia, o un diritto reale limitato, o siano compiuti atti a seguito dei quali diminuisca il valore del bene, o sia fissata la residenza di soggetti terzi nell'immobile.

Da ultimo, qualora per sette volte, anche non consecutive, il soggetto beneficiario del prestito abbia ritardato nel pagamento di interessi e spese, il finanziatore potrà tutelarsi attraverso l'azione di risoluzione del contratto.


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