In linea generale il processo di espropriazione ha come effetto quello di liberare il bene dall’
ipoteca o dal
privilegio, con l’unica eccezione che è quella prevista dalla norma in esame, la quale prospetta il caso in cui l'
aggiudicatario od
assegnatario si assuma il debito.
Infatti, a seguito di accordo tra aggiudicatario/assegnatario e
creditore (c.d. accordo di
accollo), e previa
autorizzazione del
giudice dell'esecuzione, è consentito escludere l'effetto purgativo proprio della
vendita forzata.
L'acquirente si accolla il debito con tutte le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore (il quale rimane estraneo a tale accordo).
Al trasferimento del bene segue anche il trasferimento dell'ipoteca o del
pegno e l'acquirente dovrà, pertanto, liquidare il debito nei confronti del creditore, a titolo di pegno od ipoteca.
Condizione di applicabilità della norma, dunque, è data dalla circostanza che il bene oggetto di espropriazione sia sottoposto a pegno o ipoteca, anche se parte della dottrina ne estende l'ambito di applicazione anche ai casi in cui il bene oggetto di vendita forzata o assegnazione sia gravato da
privilegi speciali.
L'accordo negoziale qui previsto deve essere concluso nel periodo compreso tra l'aggiudicazione e il termine fissato per il versamento del prezzo; successivamente, ma sempre nello stesso lasso di tempo, deve intervenire l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione all'accordo.
Per quanto concerne tale autorizzazione, malgrado il silenzio della legge, si ritiene che il giudice, nel rispetto delle regole generali di cui all’
art. 484 del c.p.c. ed all’
art. 134 del c.p.c., debba fissare un'
udienza di audizione degli interessati, a seguito della quale emette
ordinanza, succintamente motivata, di autorizzazione o di diniego.
Contestualmente all’autorizzazione, il giudice deve anche stabilire la parte di prezzo che l'aggiudicatario deve versare, ed a tal fine deve prendere in considerazione non soltanto la sussistenza e l'ammontare del credito/debito assunto nonché la sussistenza e il grado del
diritto di prelazione da cui è assistito, ma anche l'esistenza o meno di contestazioni al riguardo.