Cass. civ. n. 1521/2013
L'avvenuta espunzione dal testo dell'art. 160 legge fall., come riformulato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", dell'inciso, presente nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prevedeva la possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato", ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, senza peraltro che lo stesso, alla stregua dei principi generali vigenti in materia, possa oggi desumersi in via interpretativa. Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.
Cass. civ. n. 4935/2010
Il diritto di prelazione agraria può essere esercitato anche nel caso di vendita del fondo eseguita nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non rientrando tale ipotesi tra quelle in cui l'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 esclude la prelazione, e costituendo detta vendita una normale ipotesi di alienazione volontaria (giacché non prescinde dalla volontà del proprietario concedente), rispetto alla quale la tutela del coltivatore insediato sul fondo deve essere circondata da quelle stesse garanzie legislative che il coltivatore medesimo riceverebbe qualora la vendita fosse stata stipulata dal proprietario concedente in proprio; né può invocarsi, al fine di negare l'esistenza del diritto di prelazione, l'esigenza di tutela dell'interesse del ceto creditorio - che non può prevalere su quello, costituzionalmente riconosciuto, del coltivatore alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice - non potendo reputarsi incompatibili con le ragioni dei creditori i tempi indicati dallo stesso art. 8 citato sia per l'esercizio del diritto di prelazione, che per il versamento del prezzo, tanto più che i termini di pagamento indicati dal liquidatore possono andare ben oltre quelli previsti dalla anzidetta norma.
Cass. civ. n. 16504/2009
Le domande con cui il debitore assoggettato alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni intenda far accertare che una parte del patrimonio acquisito dal liquidatore giudiziale non è compresa nell'attivo societario contemplato dal concordato stesso (trattandosi nella specie di beni della Federazione italiana dei consorzi agrari costituenti un patrimonio a gestione separata, in quanto risultanti da operazioni condotte nell'interesse e per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 1235 del 1948, ratificato dalla L. n. 561 del 1956, applicabile "ratione temporis") e chieda perciò la condanna del medesimo liquidatore alla relativa restituzione, sono proponibili nelle forme dell'azione ordinaria di cognizione; infatti, al pari dalla controversia promossa da un terzo che rivendichi su determinati beni un diritto incompatibile con la loro cessione ai creditori in funzione liquidatoria, l'analoga contestazione mossa dal debitore non rinviene, nella disciplina concordatizia, un espresso o inequivoco divieto di attuarsi se non mediante il sistema di tutela interno rappresentato dai decreti del giudice delegato, adottabili ex artt. 26 e 164 legge fall. e reclamabili avanti al tribunale, non inerendo tali rimedi ad un sistema speciale ed esclusivo.
Cass. civ. n. 18324/2007
In sede di interpretazione e conseguente qualificazione della proposta di concordato preventivo del debitore come proposta di concordato con garanzia, o con cessione dei beni, o misto, la prospettata prestazione di garanzie da parte di terzi deve ritenersi alternativa alla cessione dei beni, a meno che non risulti in termini inequivocabili la volontà del debitore di rinunciare a tale alternatività, atteso che la «garanzia reale e personale» di cui al n. 1 del comma secondo dell'art. 160 legge fall. comporta l'accollo di responsabilità da parte di terzi riguardo ai promessi adempimenti del debitore, senza che sia ammissibile l'offerta, da parte di quest'ultimo, di «garanzia generica» comprendente tutti i suoi beni, alla quale è dato procedersi solo mediante «cessione» di tali beni.
Cass. civ. n. 19398/2004
Nel concordato preventivo con cessione dei beni, ove la proposta del debitore preveda la vendita di beni mobili in favore di un terzo ad un prezzo determinato, il loro trasferimento trova la sua fonte in un atto negoziale stipulato dai diretti interessati, mentre il necessario intervento degli organi concordatari assume, quali che siano le forme in cui concretamente si esplica, il valore di una condizione legale di efficacia del contratto in tali sensi stipulato dal debitore.
Cass. civ. n. 14083/2004
In relazione alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto, convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che: il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità della liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché, non rispondendo l'esclusione della prelazione nella vendita forzata a ragioni di principio, è irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida, di per sè, negativamente sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della denuntiatio e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo.
Cass. civ. n. 2961/2003
Le garanzie offerte dal debitore, ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n. 1, legge fall., come condizione per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non sono equiparabili alle fideiussioni di diritto comune, in quanto sono costituite in funzione del concordato e non diventano efficaci senza la sentenza di omologazione. Tuttavia, esse, pur in mancanza di una disposizione analoga a quella, specificamente dettata dall'art. 140, secondo comma, legge fall., per la risoluzione del concordato fallimentare, non perdono efficacia, negli stretti limiti della percentuale concordataria per cui sono state offerte, in ipotesi di risoluzione del concordato preventivo dovuta all'inadempimento dell'imprenditore.
Cass. civ. n. 13322/2000
Le società irregolari o di fatto non sono legittimamente assoggettabili alla procedura di concordato preventivo (ed a quella di amministrazione controllata) per carenza del requisito dell'iscrizione nel registro delle imprese, giusta disposto dell'art. 160 n. 1 della legge fallimentare (che esige l'iscrizione nel detto registro da almeno un biennio, o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata).
Cass. civ. n. 11288/1999
Il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza non si differenzia nella procedura di concordato preventivo ed in quella di fallimento se non sotto il profilo che nel concordato l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge; tuttavia, anche quando tale possibilità sia apprezzata favorevolmente, l'insolvenza non si differenzia da quella richiesta per il fallimento, che, infatti, deve essere dichiarato quando mancano le altre condizioni di ammissione alla procedura.