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Articolo 84 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Finalitą del concordato preventivo e tipologie di piano

Dispositivo dell'art. 84 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296(2).

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma(2).

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751 bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile(2).

8. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](2)

9. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136](2)

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 84, comma 1; (con l'art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 84, comma 6; (con l'art. 21, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 84, comma 7; (con l'art. 21, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'art. 84.

Spiegazione dell'art. 84 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma, posta in apertura delle disposizioni dedicate al concordato preventivo, è volta a individuare la funzione dell'istituto, pur dettando in gran parte regole che attengono ai contenuti del piano e della proposta concordataria.

In generale, il concordato preventivo è quella procedura, di stampo negoziale ed a limitato intervento giudiziale, che consente al debitore di formulare ai propri creditori una proposta di soddisfacimento che, una volta approvata dalla maggioranza dei crediti ed omologata dal Tribunale, diviene vincolante per la collettività dei creditori; proposta basata sull'attuazione di un piano che può prevedere la liquidazione dei beni (concordato liquidatorio), la continuazione dell'attività aziendale (concordato in continuità aziendale) oppure entrambe le tipologie di operazioni (concordato misto).


Attesa la sua natura concorsuale, la disposizione si preoccupa di precisare, anzitutto, che la finalità del concordato è, primariamente, quella di soddisfare i creditori. Nella liquidazione giudiziale i creditori vengono soddisfatti mediante il ricavato proveniente dalla liquidazione atomistica dei beni del debitore, coattivamente realizzata dagli organi della procedura, ciò implicando la dissoluzione dell'attività d'impresa. Nel concordato preventivo è lasciata la possibilità al debitore ed alla maggioranza dei creditori di trovare un accordo su di un piano ed una proposta del debitore che prevedano di realizzare le ragioni dei creditori grazie:
  1. alle risorse tratte dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, previa adozione di quegli interventi di risanamento (contemplati dal piano) che consentono di eliminare le inefficienze che hanno determinato la crisi, oppure
  2. alle risorse tratte dalla liquidazione dei beni del debitore
In entrambi i casi appena menzionati, peraltro, può essere previsto che l'adempimento del piano stesso sia affidato ad un assuntore, ovverosia ad un soggetto terzo che, a fronte del trasferimento delle attività del debitore, si obbliga ad adempiere la proposta in favore dei creditori, divenendone responsabile esclusivamente (se vi è liberazione del debitore) oppure solidalmente con il debitore. Il concordato con assuntore, tuttavia, non è una vera e propria tipologia di concordato, ma indica semplicemente una modalità di attuazione del concordato liquidatorio o in continuità.

Va rimarcato che la continuità (così come la liquidazione dei beni) non costituisce il fine della procedura, ma solo uno dei mezzi tramite i quali è possibile soddisfare gli interessi dei creditori.

Tuttavia, benché la continuità e la liquidazioni siano entrambi considerati come strumenti al servizio degli interessi dei creditori, deve precisarsi che la riforma ha inteso privilegiare soprattutto il concordato basato sulla continuità aziendale, dato che esso consente di evitare la definitiva disgregazione dell'impresa. In precedenza, il concordato in continuità era specificamente regolato all'art. 186 bis. l.f., quale particolare tipologia di concordato. Nel Codice attuale esso diviene la disciplina del concordato in continuità diviene la disciplina base del concordato preventivo, avendo il legislatore fortemente limitato il concordato liquidatorio: il concordato in continuità è dunque la regola, mentre quello liquidatorio ne rappresenta un'eccezione.
Ciò lo si ricava, in particolare, dalle condizioni e dai limiti che il legislatore pone alla relativa proposta concordataria, le quali variano in base alla tipologia di piano proposto (liquidatorio o in continuità).

Quanto ai contenuti della proposta, infatti, la norma in generale prescrive che:
  1. a ciascun creditore sia destinata una utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile
  2. le risorse concordatarie debbano essere distribuite nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione
  3. i creditori privilegiati, se soddisfatti in misura parziale, devono ricevere un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale
Se il piano prevede tuttavia la continuità aziendale:
  1. solo le risorse provenienti dalla eventuale liquidazione dei beni devono essere distribuite nel rigido rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d. absolute priority rule), ciò implicando che non possa destinarsi alcuna risorsa ad un creditore di grado inferiore, se prima non si è integralmente soddisfatto il creditore di rango superiore. Al contrario, le risorse prodotte dalla continuità aziendale possono essere distribuite ai creditori di rango inferiore anche laddove i creditori di rango superiore non siano stati intergalmente soddisfatti, purché questi ultimi ricevano però un trattamento migliore rispetto ai primi.
Se invece il piano prevede la liquidazione dei beni:
  1. la proposta deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura minima del 20%
  2. la proposta deve prevedere l'apporto di risorse esterne, da destinare ai creditori, pari ad almeno il 10% dell'attivo (limite particolarmente severo, perchè raramente vi sono soggetti terzi che sono disposti a mettono a disposizione della procedura tali somme)
  3. le risorse generate dall'attuazione del piano (dalla liquidazione dei beni) devono essere ripartite rispettando rigidamente l'ordine delle cause legittime di prelazione
Data la sostanziale diversità dei vincoli posti al concordato in liquidatorio ed al concordato in continuità, diviene dunque fondamentale comprendere alla radice quale sia, nel caso concreto, la tipologia di concordato proposto. Liquidazione e continuità rilevano a livello di piano, ed è il piano pertanto che dovrà essere analizzato per comprendere la disciplina applicabile al caso di specie.
La norma tuttavia detta alcuni criteri che consentono di risolvere l'interrogativo anche nei casi in cui il piano preveda sia la continuità sia la liquidazione dei beni (concordato misto):
  1. il concordato è in continuità in ogni caso in cui sia prevista, all'esito della procedura, la continuazione dell'azienda, a prescindere dal fatto che essa sia continuata dal medesimo debitore (continuità diretta) o da un altro soggetto in forza di affitto d'azienda, cessione o conferimento (continuità indiretta)
  2. nel caso in cui il piano preveda attività liquidatorie, è irrilevante che esse generino la maggior parte delle risorse da destinare ai creditori (nella prima versione del codice, invece, era stato introdotto un criterio di prevalenza meramente quantitativo)

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