La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca sopra un immobile(1); altrimenti il capitale è ripetibile(2).
Note
(1)
Nella rendita semplice sono le parti a dover concordare la garanzia, e non possono stipulare patti contrari, che sarebbero nulli (1418 c.c.). Invece, in caso di rendita fondiaria l'ipoteca si costituisce in base alla legge ed il conservatore deve iscriverla quando gli viene presentato il contratto o l'atto di donazione perchè sia trascritto (2817 n. 1 c.c.).
(2)
La mancanza dell'ipoteca consente la risoluzione del contratto con effetti retroattivi (1453 c.c.) ed il diritto a chiedere la restituzione del capitale.