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Articolo 1203 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Surrogazione legale

Dispositivo dell'art. 1203 Codice Civile

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

  1. 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche(1);
  2. 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato [2866](2);
  3. 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [754, 1292, 1299, 1949, 1950](3);
  4. 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari [490 n. 2](4);
  5. 5) negli altri casi stabiliti dalla legge [756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866, 2869, 2871](5).

Note

(1) Il surrogante può sostituirsi ad un creditore che gli sarebbe preferito in ragione del suo credito liquidandolo e assumendone il grado e l'eventuale garanzia, pur se il surrogante sia un chirografario.
(2) L'ipotesi riguarda l'acquirente di un immobile ipotecato che, estinguendo l'ipoteca, si sostituisce al terzo, nel cui favore era stata costituita, nel rapporto col debitore-alienante.
(3) E' il caso, ad esempio, del condebitore solidale che, adempiendo l'intera obbligazione, estingue il debito e subentra nella posizione che aveva il creditore vero gli altri condebitori.
E' invece tenuto per altri, ad esempio, il fideiussore (v. 1936 c.c.).
(4) Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario essa costituisce patrimonio distinto rispetto a quello dell'erede: in tal caso, quindi, la surrogazione riguarda il soggetto rispetto al patrimonio di cui egli stesso è diventato erede.
(5) Si veda l'art. 82, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario).

Ratio Legis

Oltre ai casi in cui la surrogazione è rimessa alla volontà del creditore (1201 c.c.) e alla volontà del debitore (1202 c.c.), è la legge stessa a stabilire che in alcune ipotesi la surrogazione deve operare.

Spiegazione dell'art. 1203 Codice Civile

Surrogazione ex lege

La surrogazione può verificarsi, oltre che per volontà del creditore o del debitore, anche in virtù di legge, la quale, cioè, opera direttamente la sostituzione di una persona nei diritti che il creditore ha verso il debitore. Quest'altra causa di surrogazione era esplicitamente indicata, accanto alla prima, dal vecchio art. 1251, che, se non è stato riprodotto nel vigente codice, ha conservato però il suo contenuto che si desume dagli articoli 1201, 1202 e 1203. Più della volontaria la surroga legale risente del romano beneficium cedendarum actionum comunque è certo che essa risponde non tanto ad un principio di equità quanto, e forse con maggiore fondatezza, al principio che colui il quale compie un negozio nell'interesse altrui, non deve, perciò, risentirne danno.


Casi e presupposti di essa

I vari casi che indica la legge nell'art. 1203 e che, perciò, vanno ritenuti tassativi per il modo con cui sono enunciati confermerebbero siffatto concetto, poiché in ciascuno di essi si rivela chiara la peculiare situazione di colui a favore del quale e disposta la surroga. Questa ha luogo ipso iure, senza, cioè, che sia, a tal fine, necessaria una volontà delle parti:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche. Conosciuta già dal diritto romano ed accolta dal diritto consuetudinario di dove passe, pur non senza contrasti, nel codice francese, la surroga di cui al precedente n. 1, sostanzialmente identica a quella prevista dal n. I dell'abrogato art. 1253, richiede quali requisiti :
a) che colui ii quale paga, sia creditore ;
b) che il creditore cui quello paga, abbia diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, pegni od ipoteche;
c) che il creditore effettui ii pagamento con danaro proprio.

Sul requisito di cui al punto a) nulla di particolare vi sarebbe da dire tanto di per sè è ovvio, si noti solo che chi paga deve già essere creditore, titolare, cioè, di un credito indipendente da quello determinate dal pagamento: il credito può anche essere semplicemente chirografario e persino illiquido. Qualche chiarimento forse si rivela opportuno sulla qualità di creditore chirografario che la legge consente possa anche avere chi ha interesse a soddisfare un creditore a lui poziore. È noto che dall'antica dottrina francese si dubito assai, nel silenzio di quel codice, sulla possibilità, di riconoscere la surroga pure a favore del creditore chirografario in quanto, si diceva, questi, non potendo, come l'ipotecario, vantare alcun diritto reale sui beni del debitore, non aveva titolo per opporsi ad un'azione esecutiva che ii creditore ipotecario avesse proposto sui beni del debitore; si dimenticava, però, che pur sprovvisto di garanzia reale, il creditore chirografario vanta sui beni del debitore una garanzia generica che lo legittima ad agire sui medesimi, di qui l'interesse suo ad evitare che un creditore ipotecario iniziando, in un momento inopportuno o a condizioni meno favorevoli, l'espropriazione della cosa del comune debitore, sottragga questa ad una più proficua azione esecutiva. In tal modo si spiega il diritto alla surroga che i1 nostro legislatore ha sempre riconosciuto al creditore, chirografario che paghi un creditore ipotecario.
Per il secondo requisito (b) il creditore soddisfatto deve avere un titolo di preferenza nei confronti del creditore che paga, da ciò sembra doversi dedurre che costui debba essere, per data di titolo, posteriore al primo, ma, se a pagare è un creditore anteriore o di pari grado? Considerando l'indole delle norme che accordano la surrogazione, per cui queste non sono suscettibili di interpretazione estensiva, si dovrebbe ritenere che la surroga non operi in alcuno degli anzidetti casi; sennonché se tale soluzione ci sembra esatta per la seconda delle anzidette due ipotesi non tanto per il carattere restrittivo della norma, quanto, e per la parità di grado del creditore che paga e di quello che riceve, per cui manca una ragione di preferenza dell'uno sull'altro, qualche dubbio potrebbe prospettarsi per la prima ipotesi, qui ben può darsi che un creditore anteriore quale sarà o chirografario o tutelato da una garanzia meno efficace di quello a lui successivo soddisfi questo; in tal caso non si comprende perché, nonostante sussista una eadem ratio non debba il solvens essere surrogato nei diritti dell' accipiens.

È da notare come il nuovo codice, accanto ai privilegi ed alle ipoteche, menzioni quale causa di preferenza il pegno, taciuto dal codice del 1865, ma senza ragione: se esso conferisce al creditore chirografario una legittima causa di prelazione ; la surrogazione, perciò, si opererà anche nei diritti del creditore pignoratizio, mediante trasferimento dell'oggetto del pegno in possesso del creditore che ha pagato i1 creditore poziore. La surroga, invece, non si verifica a favore di quel creditore il quale soddisfi un altro creditore garantito non da privilegio, ipoteca o pegno, ma da causa di prelazione meramente personale.

Il terzo requisito (c), non specificato dal codice, ma presupposto della surroga, e che il creditore paghi con denaro proprio, pur se questo abbia avuto a mutuo, poiché, per effetto di tale contratto, egli ha acquistato la proprietà della somma.

2) A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile e ipotecato. Questa surroga ex lege, nota pur essa al diritto romano, tende a garantire chi abbia acquistato un immobile soggetto ad ipoteca dalle azioni che altri creditori ipotecari del venditore potrebbero esercitare contro di lui. Infatti l'ipotesi cui si è riferito il legislatore è quella di un acquirente di un immobile ipotecato, il quale, per evitare che il creditori ipotecari del venditore esproprino l'immobile, paga il prezzo convenuto per l'acquisto, non al debitore, ma al creditore: egli, per legge, surrogato nei diritti del creditore soddisfatto, di guisa che, ove l'immobile venisse espropriato da altri creditori ipotecari rimasti incapienti, potrà, nel giudizio di graduazione, conseguire quanto ha pagato. A ben riflettere, la situazione in cui finisce col trovarsi in tale acquirente è tipica, poiché egli verrebbe ad essere garantito da un' ipoteca costituita sulla propria cosa, e appunto per tale rilievo si disputava tra gli antichi sul fondamento giuridico di questa specie di surroga. In realtà, però, se nell'ipotesi in esame si verifica che una persona viene ad avere sulla propria cosa un'ipoteca a garanzia d'un suo diritto, tale fatto che dovrebbe estinguere, per confusione, il diritto di garanzia, non essendo duraturo ma soltanto momentaneo, nessuna estinzione opera del diritto che deve, perciò, considerarsi soltanto sospeso. Anche questa causa di surrogazione ex lege richiede, per verificarsi, determinati requisiti e cioè:

a) deve esservi un acquirente di immobile gravato da ipoteca, quantunque la legge parli di immobile, tuttavia non sembra possa escludersi la surroga anche se l'acquisto abbia per oggetto beni mo-bili iscritti e non solo la nuda proprietà ma un diritto reale immobiliare, capace di ipoteca, quale, ad es. l'usufrutto, la servitù e, poi, irrilevante ai fini della surroga che l'acquisto sia per alienazione volontaria o giudiziale. Neppure si ritiene determinante che l'acquisto si operi dal dominus, non ponendo la legge siffatta limitazione, ben può ammettersi che l'acquirente sia a non domino, purché in buona fede;
b) deve l'acquirente pagare i creditori garantiti da ipoteca sull'immobile: non sarebbe ammissibile, perciò, la surroga per un pagamento fatto a favore di creditori muniti di privilegio. Sebbene la legge adoperi il termine “paga” è da ritenersi che alla surroga de qua dia origine oltre il pagamento d'una somma di danaro anche una datio in solutum che, accettata dal creditore, determina l'estinzione del debito;
c) deve il pagamento essere effettuato dall'acquirente o da un suo rappresentante, il che vuol dire come il pagamento debba aver luogo in data posteriore alla conclusione del negozio traslativo, diversamente non può verificarsi alcuna surroga giacche mancherebbe lo scopo suo che è di assicurare all'acquirente la conservazione del possesso della cosa.

Queste sono le condizioni per la surroga prevista dal n. 2 dell'art. 1203, la quale, si noti, non è l'unico mezzo di tutela dei diritti dell'acquirente di un immobile ipotecato che abbia soddisfatto i creditori iscritti, potendo egli far ricorso al procedimento speciale della surrogazione delle ipoteche (articoli 2889-2898 cod. civ.) che, mentre è alternativo della surroga — in quanto non è consentito servirsi dell'uno e dell'altro presenta, nei confronti della seconda, notevoli punti di divergenza, dei quali il più notevole è che, mentre il compratore, nel giudizio di surrogazione, non può sottrarsi all'obbligo di pagare l'intero prezzo, nella surroga, invece, il compratore ha facoltà di invocare e fruire di ogni dilazione concessa per it pagamento al debitore.

3) A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. Il fondamento di questa surroga ex lege, ignota, pare, al diritto romano, viene riposto nel fatto che colui il quale, per esservi tenuto con altri, ha estinto, anche nell'interesse di questo, l'obbligo comune, deve poter, nei riguardi del medesimo, tutelare i suoi diritti. A siffatto motivo, però, non venne sempre attribuita decisiva rilevanza visto che, specie dalla dottrina francese, si è osservato che far subentrare nella posizione del creditore quello dei debitori solidali che lo aveva soddisfatto significa contrastare il principio che nei rapporti interni tra debitori l'obbligazione solidale si divide, fra i medesimi, in parti che, salvo patto contrario, si presumono eguali. Un tale rilievo, però, potrebbe scuotere il principio della surroga di cui al n. 3 se questa operasse solo a favore di un condebitore solidale; in effetti la sua applicabilità si estende a favore di quanti essendo, come dice la legge, obbligati con altri o per altri, al pagamento del debito, avevano interesse di soddisfarlo.

Le due condizioni che rendono possibile la surroga in esame sono:
a) l'esistenza di un obbligato con altri o per altri al soddisfacimento di un obbligo,
b) l'effettivo adempimento dell'obbligo determinato dall'interesse del coobbligato.
Il primo requisito si presenta enunciato in modo talmente ampio da rendere, se non impossibile, certamente incompleta un'enumerazione dei vari casi in cui taluno può essere obbligato con o per altri, può dirsi, a maggior chiarimento della terminologia usata dalla legge, che essa si riferisce rispettivamente al coobbligato ed al responsabile per debito altrui, e, cioè, a chi e tenuto con altri ad estinguere un debito ed a chi, pur non essendo tenuto personalmente e non dovendo, come tale, sopportare alcuna parte dell'obbligo, è tuttavia obbligato a pagare per il debitore principale, ma tanto nell'una quanto nell'altra delle anzidette due ipotesi si richiedono: 1) una obbligazione; 2) esistente all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Ora, a guisa di esemplificazione possono considerarsi quali casi di surrogazione ex lege, per coobbligati, quelli del condebitore solidale che, avendo soddisfatto l'obbligo, si surroga nei confronti del creditore verso gli altri condebitori per la parte che da questi gli e consentito ripetere, in via di regresso (art. 1299 del c.c.) del condebitore di una prestazione indivisibile il cui adempimento disciplinato dalle stesse norme che regolano l'adempimento di un obbligo solidale (art. 1317 del c.c.); quali casi di surrogazione ex lege, per obbligati a favore di altri, quelli del fideiussore che abbia soddisfatto l'obbligo del debitore da lui garantito (art. 1949 del c.c.), è da rilevare, nei riguardi del fideiussore, che la sua surroga nei diritti del creditore è completa e non limitata come potrebbe pensarsi considerando che la sua figura nel nuovo codice, e, salvo patto contrario, quella di un coobbligato col debitore e non più, come nell'abrogato, di un responsabile sussidiario (appare chiaro, infatti, che, pur accolto il sistema romano della fideiussione, non si può dubitare che il fideiussore si presenti in condizione diversa da quella di chi, per debito proprio, è tenuto solidalmente); del fideiussore del fideiussore; del terzo datore d'ipoteca tenuto per il debito della persona obbligata principale a cui favore ha prestato garanzia ; del terzo possessore evitto; del mediatore che, avendo eseguito il contratto in luogo d'uno dei contraenti, si surroga nei diritti verso l' altro contraente (art. 1762, comma 1); dell'assicuratore che, avendo risarcito il danno all'assicurato, si surroga nei diritti di questo verso l'autore del danno ([[1916]]cc); di chi avendo pagato un debito non dovuto e non potendone conseguire la ripetizione, si surroga nei diritti del creditore (art. 2036, ult. cpv.); dell'avallante che per aver soddisfatto l'obbligo in luogo del debitore cambiario da lui garantito, si surroga nella condizione del creditore soddisfatto, acquistando, cioè, sia contro l'avallato, sia contro coloro che sono obbligati verso di lui cambiariamente i diritti inerenti alla cambiale 1 (art. 37 l. camb.) la quale indica, ma non correttamente, tali diritti come i diritti del portatore: essa vuole, invece, precisare che, per effetto della surroga, l'avallante si trova nella stessa condizione di un legittimo portatore della cambiale); di colui che paga per intervento acquistando, cosi, i diritti inerenti alla cambiale contro l'onorato e contro quanti sono cambiariamente obbligati verso di lui (art. 82 1. camb.) ; del legatario che, estinguendo il debito gravante il fondo legato - e per il quale egli non era tenuto - subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (art. 756 del c.c.); del terzo acquirente dell'immobile ipotecato che, avendo o pagato i creditori iscritti o sofferto l'espropriazione, si surroga nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore (art. 2871, ult. comma).

4) A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari. Questa surroga si comprende meditando sulla posizione dell'erede che succede con beneficio d'inventario: costui, infatti, a un amministratore del patrimonio ereditario che la legge vuole sia liquidato a favore dei creditori del de cuius e dell' eredità, il pagamento, perciò, che l'erede beneficiato faccia, con danaro proprio, di debiti ereditari, non è soddisfacimento di un obbligo suo personale, per cui non appare giusto che egli ne debba sopportare le conseguenze, a tal fine gli viene concessa la surroga nei diritti dei creditori soddisfatti. Questa posizione non contrasta con quella di erede beneficiato, poiché il beneficio consiste appunto nell'evitare la confusione dei patrimoni dell'erede e del de cuius, che vengono mantenuti distinti. La legge indica nell'erede beneficiato chi può avvalersi della surroga ; questa va negata,conseguentemente, e all'erede non beneficiato e all'erede già dichiarato decaduto dal beneficio quando paga i debiti ereditari.

5) Negli altri casi stabiliti dalla legge. Con questo generico rinvio, non disposto dal codice abrogato, la legge, oltre le ipotesi di surroga di cui ai precedenti numeri — che sono da considerarsi tassativi — richiama quelli previsti in diversi casi; così, tra gli altri, fa capo al principio dell' art. 1203 del c.c.: il diritto riconosciuto al creditore di surrogarsi nei diritti spettanti al debitore verso i terzi, in dipendenza del fatto che ha determinato, per lui l'impossibilità di eseguire la prestazione alla quale era tenuto (art. 1259 del c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1203 Codice Civile

Cass. civ. n. 21514/2022

L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.

Cass. civ. n. 19278/2022

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.

Cass. civ. n. 9866/2022

In tema di interpretazione e qualificazione del contratto di assicurazione connesso o condizionato ad un contratto di mutuo, correttamente il giudice del merito procede all'individuazione della comune volontà dei contraenti avuto riguardo, altresì, alle clausole contenute nel contratto di mutuo collegato; in tal caso, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio (perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato).

Cass. civ. n. 12957/2021

La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che e concesso in via alternativa. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 13/02/2018).

Cass. civ. n. 23648/2019

Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2017).

Cass. civ. n. 26957/2017

In materia di danno ambientale, a vantaggio del cessionario del fondo inquinato - il quale esegue le opere di bonifica (essendo altrimenti tenuto a rispondere del danno cagionato dalla propria dante causa ex art. 14 d.lgs. n. 22 del 1997) e così estingue il debito risarcitorio del responsabile dell'inquinamento in favore dello Stato o degli enti locali ex art. 18 legge n. 349 del 1986 - opera la surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., poiché la norma non richiede né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", ma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2014).

Cass. civ. n. 28061/2013

Ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'"accipiens", richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 7978/2011

In tema di effetti del concordato preventivo, alla realizzazione dell'oggetto di una garanzia reale - nella specie, la vendita, successiva all'ammissione alla procedura, dei titoli costituiti in pegno da un terzo a garanzia delle obbligazioni del debitore - non si applica il principio, dettato per il solo fallimento dall'art. 61 legge fall., per cui il creditore di più coobbligati in solido concorre nella procedura di quelli che sono falliti per l'intero sino al totale pagamento del proprio credito; la doverosa detrazione di quanto incassato per effetto della predetta escussione, infatti, da un lato, è la conseguenza della diversa forma di tutela assicurata, in generale, al creditore garantito su un bene specifico, come quello del terzo datore di pegno, che, a sua volta, fruisce della surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c., ma che resta un soggetto "stricto jure" non debitore, e, dunque, non parificabile al coobbligato solidale, e, dall'altro, riflette l'art. 61 legge fall., che riproduce nelle procedure concorsuali e senza suscettibilità di applicazione estensiva o analogica, anche per la disciplina del regresso, il principio generale sulla obbligazione solidale passiva di cui all'art. 1299 c.c., secondo cui il regresso compete esclusivamente a chi è tenuto al pagamento con altri, come il coobbligato solidale, e come tale fruisce della surrogazione.

Cass. civ. n. 5141/2011

In tema di amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi (per la disciplina regolata dalla legge n. 95 del 1979), l'ammissione al passivo in prededuzione del credito per trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, ai sensi dell'equiparazione ai debiti d'impresa così disposta dall'art. 4 del d.l. n. 414 del 1981 (conv. nella legge 544 del 1981), non costituisce titolo preferenziale, in favore di tale creditore, rispetto al credito del Fondo di Garanzia, gestito dall'INPS, e derivante dalla surroga dell'ente previdenziale nel credito pagato ad altri dipendenti - secondo la previsione e con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 - in quanto la norma istitutiva della surroga in questione, benché disponga testualmente l'attribuzione al predetto Fondo del "privilegio" ex artt. 2751 bis e 2776 c.c. spettante al lavoratore surrogato sul patrimonio del datore di lavoro, non può che riferirsi all'intera posizione sostanziale e processuale di detto lavoratore, non necessitando l'automatismo di tale surrogazione legale, alla stregua dell'art. 1203, n. 5, c.c., di alcuna diversa ed ulteriore disposizione normativa; con la conseguenza che il Fondo di Garanzia che abbia anticipato il T.F.R. ad altri dipendenti ha diritto ad essere pagato in prededuzione se (come nel caso di specie) tale è la collocazione che, nell'ambito della procedura, spetta al credito dei lavoratori soddisfatti.

Cass. civ. n. 2060/2010

La surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del debitore.

Cass. civ. n. 27827/2009

La surrogazione legale nei confronti dell'INAIL, prevista in favore del datore di lavoro per le prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato (nella specie, indennità per inabilità temporanea) presuppone, alternativamente, che il datore di lavoro ne sia stato richiesto dall'Istituto ovvero ne sia obbligato da disposizione del contratto collettivo e, in questa seconda ipotesi, egli può esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituto per le prestazioni anticipate a condizione che alleghi e provi, in giudizio, la fonte contrattuale del relativo obbligo. (Principio affermato in controversia in cui la fonte negoziale dell'obbligo di anticipazione a carico del datore risiedeva nell'art. 11 del CCNL per i lavoratori elettrici del 21 febbraio 1989).

Cass. civ. n. 17497/2008

La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, c.c., postulando un indagine sull'elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del solvens di pagare un debito altrui, comporta l'emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilità dell'introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l'applicazione di quest'ultima disposizione.

Cass. civ. n. 6885/2008

La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l'adempimento dell'obbligazione altrui l'elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l'intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo.

Cass. civ. n. 1997/1995

... La disposizione di cui all'art. 1203 c.c., in base alla quale la surrogazione legale ha luogo di diritto, va intesa nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore originario e del debitore, e non invece nel senso che la sua concreta attuazione possa prescindere dalla rituale domanda del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto.

Cass. civ. n. 12014/1991

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il «regresso» dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della L. 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, come previsto dall'art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.).

Cass. civ. n. 471/1982

La surrogazione legale prevista dall'art. 1203, n. 1, c.c., in favore di chi, essendo creditore, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito, opera, come ogni altra surrogazione «di diritto», a prescindere dalla volontà del creditore soddisfatto. Detta surrogazione, pertanto, la quale è applicabile - salve specifiche ed espresse incompatibilità - anche con riguardo al debito d'imposta, si verifica pure nel caso di pagamento a mani di soggetto diverso dal titolare del credito, ma abilitato a riscuoterlo (nella specie, esattore).

Cass. civ. n. 6240/1981

A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 c.c.), la surrogazione legale (art. 1203, n. 3 c.c.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, né il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa.

Cass. civ. n. 2438/1976

Nel giudizio in cui si debba accertare la surrogazione legale a vantaggio del creditore di un imprenditore ammesso al concordato preventivo, che abbia soddisfatto un altro creditore privilegiato (art. 1203, n. 1, c.c.), il debitore è parte necessaria, insieme al liquidatore.

Cass. civ. n. 1744/1972

La surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art. 1203, n. 3 c.c. opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che è concesso in via alternativa.

Cass. civ. n. 1952/1971

La surrogazione legale nel pagamento, di cui all'art. 1203, n. 3 c.c., è subordinata alla duplice condizione dell'esistenza dell'obbligo giuridico del solvens di pagare un debito per un altro soggetto e della ricorrenza di un rapporto che attribuisca al primo un diritto di regresso verso il secondo. Pertanto nel caso di fatto illecito addebitabile a più persone, il coobbligato escusso dal danneggiato ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati nei limiti della misura determinata dalla rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate ed è surrogato nei confronti dei medesimi nei diritti del creditore.

Cass. civ. n. 731/1970

La surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c. ha per presupposto che vi sia stato un pagamento da parte di un terzo non obbligato che subentra al posto dell'originario debitore. L'avvenuto adempimento dell'obbligazione altrui costituisce, quindi, l'elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1203 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
martedì 09/04/2024
“Buongiorno, sempre in materia di eredità giacente avrei la necessità di avere conferma di quanto vado brevemente ad esporre.
(A) sorella della de cuius (B) è stata esclusa dal testamento pubblico ed a seguito di un precedente giudizio di divisione, conseguente all'accettazione della eredità della madre di A e B, ha dovuto sostenere spese legali ed erariali anche per la quota della sorella tra cui:
- la quota dei compensi al CTU geometra ed al curatore nominati dal Tribunale per la stima del compendio ereditario e per la gestione della eredità della madre di A e B defunta;
- la quota di imposta di registro seguita all’ordinanza divisionale;
- la quota dell’imposta di successione spettante alla de cuius B ma che sta sostenendo A.
Qualora tali spese fossero state precisate direttamente alla curatela dai professionisti e dall'Erario lo sarebbero state con privilegio ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c. per i compendi professionali ed ex art. 2772 c.c. per le imposte indirette (ipotecarie, catastali e di successione) da parte dell'Erario. In realtà tali spese sono già state tutte sostenute dalla sorella ancora in vita A per cui ritengo che, vista la natura delle stesse possano essere oggetto di surroga nei diritti dei creditori e quindi assumere natura privilegiata.
In applicazione dell’art. 1203 c.c., la sorella B potrebbe a mio avviso godere di tutte le prerogative afferenti al credito tra le quali anche la natura privilegiata, dal momento che la norma dell’art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantaggio», e non già a danno, del solvens non potendo togliere a quest’ultimo i «vantaggi», che risultano connessi alla posizione propria del creditore.
Riterrei pertanto corretta una precisazione del credito che preveda una richiesta di pagamento in privilegio delle somme dovute ai professionisti rispettivamente ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c. ed ex art. 2772 c.c. per le imposte indirette (ipotecarie, catastali e di successione) da soddisfarsi, secondo il relativo grado, in concorso con gli altri crediti privilegiati già precisati alla curatela.
In attesa di conoscere il Vostro qualificato parere in merito, porgo cordiali saluti.

Consulenza legale i 17/04/2024
Le considerazioni svolte nel quesito in ordine alla natura privilegiata dei crediti soddisfatti integralmente dalla sorella A, nella qualità di coobbligata, devono considerarsi corrette, ma si fondano su un presupposto che si ritiene essenziale, ovvero che A possa essere in grado di dimostrare che quelle somme di denaro sono uscite dal suo patrimonio.

Dato per ammesso che A riesca a soddisfare tale condizione, ovvero a dimostrare che i debiti di cui si discute, afferenti all’eredità della madre, sono stati soddisfatti integralmente con denaro personale, la stessa potrà invocare l’applicazione dell’art. 1203 c.c., norma che disciplina la c.d. surrogazione legale, così definita perché è la stessa legge (e non già il creditore o il debitore) che attribuisce al terzo che paga il diritto a surrogarsi.

In particolare, il caso di specie deve farsi rientrare nel n. 3 di tale norma, il quale prevede appunto la surrogazione ex lege a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.
In sostanza, si presuppone che il terzo che paga abbia con il debitore un rapporto tale da legittimare un’azione di regresso; rientra in questa ipotesi, ad esempio, il caso della solidarietà, della fideiussione (art. 1949 del c.c.), del pagamento da parte del venditore dell’imposta di registro (che di regola, e salvo deroga, compete all’acquirente), di chi, pur non personalmente obbligato, si trova costretto ad effettuare il pagamento al fine di evitare l’espropriazione forzata di un proprio bene vincolato a garanzia di un debito altrui.

Ebbene, nel caso di specie si ritiene che A, con il suo comportamento, abbia proprio voluta evitare ciò, ovvero che dal mancato pagamento della quota di debito incombente sulla sorella potesse derivarne l’espropriazione di quei beni, di cui la medesima era comproprietaria, ed in relazione ai quali quelle spese erano state sostenute.

Sulla solidarietà in materia di imposta di successione vuole qui richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V civ., sent. n. 24624 del 19.11.2014, così massimata:
In caso di successione mortis causa, nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile. Il principio non è affatto derogato nell'ipotesi di successione testamentaria, anziché legittima. La norma non distingue in proposito, mantenendo la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'Erario”.
In particolare, la S.C. argomentando dal testo dell’art. 36 del T.U. successioni e donazioni afferma che nei trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte la solidarietà si pone quale principio generale, non sussistendo peraltro alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto dei suoi beni per testamento e quella in cui non lo abbia fatto, lasciando alla legge la determinazione dei soggetti e dei criteri in base ai quali i suoi beni devono essere assegnati.
Si afferma ancora che il comma 1 della norma sopra menzionata (art. 36 D.lgs 346/1990), nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta, nell’ammontare complessivamente dovuto sia dagli stessi che dai legatari, richiama la nozione di solidarietà dettata dall’art. 1292 del c.c., secondo cui l’obbligazione è in solido quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la sua totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.
Di conseguenza, in presenza di una pluralità di eredi, tutti devono ritenersi obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell’Erario, ciascuno conservando il diritto di agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.

Accertato il carattere della solidarietà delle obbligazioni di cui si discute, carattere che consente di far valere la disciplina della surrogazione legale, si tratta adesso di stabilire se il credito vantato da A nei confronti di B possa qualificarsi anch’esso come privilegiato, al pari dei crediti che dalla medesima A sono stati soddisfatti.
La risposta è positiva ed in tal senso può richiamarsi anche in questo caso una sentenza della Corte di Cassazione, e precisamente Cass. Civ. Sez. VI, 25.11.2019 n. 30621.
Tralasciando il caso specifico sul quale la S.C. è stata chiamata a pronunciarsi, il principio consacrato in tale pronuncia è quello secondo cui chi si surroga nei diritti del creditore ex art. 1203 c.c. deve godere di tutte le prerogative afferenti il credito, tra le quali anche quelle relative alla sua natura privilegiata, dal momento che “La norma dell’art. 1203 c.c. è univoca nel dichiararsi “a vantaggio” e non già a danno del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei “vantaggi” che risultano connessi alla posizione propria di questo”.
Di particolare rilievo è anche l’affermazione secondo cui non può accettarsi la tesi che attribuisce alla surrogazione natura circolatoria del diritto di credito, risultando come tale incompatibile con il privilegio, laddove questo non spetti più al creditore originario.

In considerazione di quanto sopra detto, pertanto, si ritiene giuridicamente fondato e corretto quanto osservato nella parte conclusiva del quesito posto.


PATRIZIA D. chiede
martedì 01/10/2019 - Umbria
“Sono coerede con due figli minori di un immobile che in vita era di mio marito: io ed i figli abbiamo accettato con beneficio inventario ed io, avendo chiaro interesse a non subire procedure esecutive, ho pagato con denaro personale le rate dei mutui garantiti da ipoteca di primo e secondo grado sull' immobile, mutui costituenti debiti ereditari, inseriti nell'inventario. Ho ottenuto dal Tribunale l'autorizzazione a vendere l'immobile avendo trovato un acquirente. Il prezzo di vendita permette di estinguere tutti i debiti e rimane una discreta cifra per me ed i figli. Al fine di poter recuperare in sede di ripartizione del prezzo le somme che ho pagato per i mutui ( debito ereditario) vorrei che fosse applicato l articolo 1203 codice civile che parla di surrogazione di diritto. Ma nella pratica che cosa devo fare? Serve un atto dal Notaio con annotazione poi parziale nelle ipoteche ( annotazione che non ritengo necessaria in quanto vi è capienza anche per il pagamento del creditore ipotecario di terzo grado) o devo solo chiedere altra autorizzazione al Tribunale ? L'articolo 1203 del codice civile non dice nulla sulle modalità della surroga dell'erede e quindi vi chiedo aiuto”
Consulenza legale i 09/10/2019
Il n. 4 dell’art. 1203 c.c. prevede espressamente la surrogazione legale a vantaggio dell’erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari.
La ratio di tale previsione è quella di favorire il pagamento dei debiti ereditari da parte dell’erede beneficiato utilizzando denaro proprio (pur se si gode della limitazione di responsabilità intra vires hereditatis), potendosi in tal modo evitare tempi lunghi ed aggravi di spesa che comunque andrebbero a gravare sul compendio ereditario.

Lo stesso art. 1203 c.c. dispone, in apertura, che tale surrogazione opera di diritto, null’altro aggiungendo in ordine alle concrete modalità necessarie per far valere la stessa.
E’ proprio per tale ragione che in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppati, al riguardo, diversi orientamenti.
Così, in dottrina vi è, da un lato, chi ritiene che tale operatività di diritto debba intendersi nel senso che, a differenza della surrogazione per volontà del creditore e per volontà del debitore, non occorre il consenso del creditore soddisfatto né la dichiarazione del solvens di volersi surrogare; dall’altro lato, invece, vi è chi ritiene che sia comunque necessaria la dichiarazione di chi effettua il pagamento di volersi surrogare, dichiarazione che può anche essere successiva al pagamento.

Anche la giurisprudenza risulta divisa, in quanto:
  1. parte di essa (Cass. N. 471/1982; Cass. N. 1997/1995) ritiene che il principio di cui all’art. 1203 c.c., secondo cui la surrogazione ha luogo di diritto va inteso nel senso che essa opera anche senza il consenso del creditore procedente, ma non anche nel senso che si attua automaticamente, indipendentemente dalla dichiarazione del terzo che ha pagato di volersi surrogare al creditore soddisfatto. In tal senso si argomenta dalla considerazione secondo cui la surrogazione legale sarebbe attributiva di un diritto potestativo e la volontà di esercitare tale diritto deve necessariamente essere fatta valere e manifestata all’esterno.
  2. un opposto orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che l’automatismo della surrogazione legale deve intendersi nel senso che non occorrono né il consenso del creditore né la dichiarazione del surrogante (così Cass. N. 6240/1981).
In considerazione di tale contrasto di opinioni, dunque, ciò che può consigliarsi è di:
  1. farsi preliminarmente rilasciare dall’istituto di credito mutuante una quietanza da cui risulta l’estinzione del mutuo.
Si tenga conto che trattasi di atto che la banca è tenuto a rilasciare gratuitamente ex art. 13 comma 8 terdecies della Legge n. 40/2007 e grazie al quale è anche possibile procedere, senza necessità di intervento notarile, alla cancellazione dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo estinto.
  1. ottenuta tale quietanza, si potrà redigere, magari facendosi coadiuvare da un legale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel corpo della quale dare atto di aver provveduto al pagamento delle rate di mutuo con denaro personale (specificando possibilmente a partire da quale data e/o rata) e di volersi per tale ragione avvalere della surrogazione legale prevista dall’art. 1203 n. 4 c.c. (si è detto prima che parte della dottrina ritiene ammissibile una manifestazione della volontà di avvalersi della surrogazione successiva al pagamento).
Tale dichiarazione dovrà, ovviamente, essere resa ex art. 46 DPR 445 del 28.12.2000.
  1. infine, poiché il rimborso delle somme personali impiegate per il pagamento delle rate residue di mutuo costituisce atto di straordinaria amministrazione, si ritiene necessario farsi autorizzare a reimpiegare parte del ricavato della vendita dell’immobile (vendita già autorizzata) per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie verso l’eredità, ragioni che vengono mantenute separate per effetto di quanto disposto dal n. 1 dell’art. 490 del c.c..
L’autorizzazione al reimpiego andrà chiesta, anche in questo caso, e per effetto del combinato disposto dell'art. 493 del c.c. e dell'art. 747 del c.p.c., al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, il quale si pronuncerà sentito il Giudice tutelare per la presenza dei figli minori.
All’istanza di autorizzazione andranno allegati la quietanza rilasciata dall’istituto di credito e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Per concludere si vuole fare una piccola notazione.
Potrebbe verificarsi che il giudice a cui viene chiesta l’autorizzazione si rifiuti di concederla in conseguenza della interpretazione che molto spesso è stata data all’espressione “debiti ereditari” contenuta al n. 4 dell’art. 1203 c.c..
Infatti, si è ritenuto che con tale espressione il legislatore abbia voluto soltanto riferirsi ai c.d. oneri della successione, con ciò intendendosi le spese per la presentazione della denuncia di successione, quelle per la redazione dell’inventario nonché tutti quegli altri debiti per i quali il codice civile, all’art. 2751 del c.c. riconosce al creditore un privilegio generale sui mobili.
Tuttavia, si ritiene che valga in ogni caso la pena di correre il rischio, in quanto in fondo non si deve affrontare un giudizio di cognizione ordinaria, ma soltanto attivare un procedimento di c.d. volontaria giurisdizione, per il quale non sarebbe neppure necessaria l’assistenza di un legale.


Anonimo chiede
mercoledì 29/12/2010

“Buongiorno, desideravo sapere se, in caso di surrogazione legale ex art 1203 c.c., n°3, si ha un subingresso del surrogante nel diritto di ipoteca, già iscritta dal creditore surrogato, e con lo lo stesso grado. Nella fattispecie, A e B sono cointestatari di un mutuo gravato da ipoteca con la banca C. A non paga nemmeno una rata. B vuole surrogarsi nel diritto di credito della banca, ma mantenere anche il diritto ipotecario con lo stesso grado, giacché esiste un'altra iscrizione di ipoteca ma di grado successivo.
Grazie mille dell'aiuto.”

Consulenza legale i 19/01/2011

Il n. 1 dell'art. 1203 del c.c. stabilisce che è vi è surrogazione ad altro creditore nel caso in cui si effettui il pagamento del suo credito; il creditore che ha pagato, anche se chirografario, ha diritto a surrogarsi nelle ipoteche che il creditore soddisfatto aveva acceso nei confronti del comune debitore. La surrogazione avviene non solo nel tipo di garanzia ma anche nel grado che questa aveva.
Il surrogante, quindi, mantiene lo stesso grado di iscrizione del creditore precedente.
La surrogazione deve essere annotata a margine dell'iscrizione dell'ipoteca.