Surrogazione ex lege
La surrogazione può verificarsi, oltre che per volontà del creditore o del debitore, anche in virtù di legge, la quale, cioè, opera direttamente la sostituzione di una persona nei diritti che il creditore ha verso il debitore. Quest'altra causa di surrogazione era esplicitamente indicata, accanto alla prima, dal vecchio art. 1251, che, se non è stato riprodotto nel vigente codice, ha conservato però il suo contenuto che si desume dagli articoli
1201,
1202 e 1203. Più della volontaria la surroga legale risente del romano
beneficium cedendarum actionum comunque è certo che essa risponde non tanto ad un principio di equità quanto, e forse con maggiore fondatezza, al principio che colui il quale compie un negozio nell'interesse altrui, non deve, perciò, risentirne danno.
Casi e presupposti di essa
I vari casi che indica la legge nell'art. 1203 e che, perciò, vanno ritenuti tassativi per il modo con cui sono enunciati confermerebbero siffatto concetto, poiché in ciascuno di essi si rivela chiara la peculiare situazione di colui a favore del quale e disposta la surroga. Questa ha luogo
ipso iure, senza, cioè, che sia, a tal fine, necessaria una volontà delle parti:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche. Conosciuta già dal diritto romano ed accolta dal diritto consuetudinario di dove passe, pur non senza contrasti, nel codice francese, la surroga di cui al precedente n. 1, sostanzialmente identica a quella prevista dal n. I dell'abrogato art. 1253, richiede quali requisiti :
a) che colui ii quale paga, sia creditore ;
b) che il creditore cui quello paga, abbia diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, pegni od ipoteche;
c) che il creditore effettui ii pagamento con danaro proprio.
Sul requisito di cui al punto a) nulla di particolare vi sarebbe da dire tanto di per sè è ovvio, si noti solo che chi paga deve già essere creditore, titolare, cioè, di un credito indipendente da quello determinate dal pagamento: il credito può anche essere semplicemente chirografario e persino illiquido. Qualche chiarimento forse si rivela opportuno sulla qualità di creditore chirografario che la legge consente possa anche avere chi ha interesse a soddisfare un creditore a lui poziore. È noto che dall'antica dottrina francese si dubito assai, nel silenzio di quel codice, sulla possibilità, di riconoscere la surroga pure a favore del creditore chirografario in quanto, si diceva, questi, non potendo, come l'ipotecario, vantare alcun diritto reale sui beni del debitore, non aveva titolo per opporsi ad un'azione esecutiva che ii creditore ipotecario avesse proposto sui beni del debitore; si dimenticava, però, che pur sprovvisto di garanzia reale, il creditore chirografario vanta sui beni del debitore una garanzia generica che lo legittima ad agire sui medesimi, di qui l'interesse suo ad evitare che un creditore ipotecario iniziando, in un momento inopportuno o a condizioni meno favorevoli, l'espropriazione della cosa del comune debitore, sottragga questa ad una più proficua azione esecutiva. In tal modo si spiega il diritto alla surroga che i1 nostro legislatore ha sempre riconosciuto al creditore, chirografario che paghi un creditore ipotecario.
Per il secondo requisito (b) il creditore soddisfatto deve avere un titolo di preferenza nei confronti del creditore che paga, da ciò sembra doversi dedurre che costui debba essere, per data di titolo, posteriore al primo, ma, se a pagare è un creditore anteriore o di pari grado? Considerando l'indole delle norme che accordano la surrogazione, per cui queste non sono suscettibili di interpretazione estensiva, si dovrebbe ritenere che la surroga non operi in alcuno degli anzidetti casi; sennonché se tale soluzione ci sembra esatta per la seconda delle anzidette due ipotesi non tanto per il carattere restrittivo della norma, quanto, e per la parità di grado del creditore che paga e di quello che riceve, per cui manca una ragione di preferenza dell'uno sull'altro, qualche dubbio potrebbe prospettarsi per la prima ipotesi, qui ben può darsi che un creditore anteriore quale sarà o chirografario o tutelato da una garanzia meno efficace di quello a lui successivo soddisfi questo; in tal caso non si comprende perché, nonostante sussista una
eadem ratio non debba il
solvens essere surrogato nei diritti dell'
accipiens.
È da notare come il nuovo codice, accanto ai privilegi ed alle ipoteche, menzioni quale causa di preferenza il pegno, taciuto dal codice del 1865, ma senza ragione: se esso conferisce al creditore chirografario una legittima causa di prelazione ; la surrogazione, perciò, si opererà anche nei diritti del creditore pignoratizio, mediante trasferimento dell'oggetto del pegno in possesso del creditore che ha pagato i1 creditore poziore. La surroga, invece, non si verifica a favore di quel creditore il quale soddisfi un altro creditore garantito non da privilegio, ipoteca o pegno, ma da causa di prelazione meramente personale.
Il terzo requisito (c), non specificato dal codice, ma presupposto della surroga, e che il creditore paghi con denaro proprio, pur se questo abbia avuto a mutuo, poiché, per effetto di tale contratto, egli ha acquistato la proprietà della somma.
2) A vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile e ipotecato. Questa surroga
ex lege, nota pur essa al diritto romano, tende a garantire chi abbia acquistato un immobile soggetto ad ipoteca dalle azioni che altri creditori ipotecari del venditore potrebbero esercitare contro di lui. Infatti l'ipotesi cui si è riferito il legislatore è quella di un acquirente di un immobile ipotecato, il quale, per evitare che il creditori ipotecari del venditore esproprino l'immobile, paga il prezzo convenuto per l'acquisto, non al debitore, ma al creditore: egli, per legge, surrogato nei diritti del creditore soddisfatto, di guisa che, ove l'immobile venisse espropriato da altri creditori ipotecari rimasti incapienti, potrà, nel giudizio di graduazione, conseguire quanto ha pagato. A ben riflettere, la situazione in cui finisce col trovarsi in tale acquirente è tipica, poiché egli verrebbe ad essere garantito da un' ipoteca costituita sulla propria cosa, e appunto per tale rilievo si disputava tra gli antichi sul fondamento giuridico di questa specie di surroga. In realtà, però, se nell'ipotesi in esame si verifica che una persona viene ad avere sulla propria cosa un'ipoteca a garanzia d'un suo diritto, tale fatto che dovrebbe estinguere, per confusione, il diritto di garanzia, non essendo duraturo ma soltanto momentaneo, nessuna estinzione opera del diritto che deve, perciò, considerarsi soltanto sospeso. Anche questa causa di surrogazione
ex lege richiede, per verificarsi, determinati requisiti e cioè:
a) deve esservi un acquirente di immobile gravato da ipoteca, quantunque la legge parli di immobile, tuttavia non sembra possa escludersi la surroga anche se l'acquisto abbia per oggetto beni mo-bili iscritti e non solo la nuda proprietà ma un diritto reale immobiliare, capace di ipoteca, quale, ad es. l'usufrutto, la servitù e, poi, irrilevante ai fini della surroga che l'acquisto sia per alienazione volontaria o giudiziale. Neppure si ritiene determinante che l'acquisto si operi dal
dominus, non ponendo la legge siffatta limitazione, ben può ammettersi che l'acquirente sia
a non domino, purché in buona fede;
b) deve l'acquirente pagare i creditori garantiti da ipoteca sull'immobile: non sarebbe ammissibile, perciò, la surroga per un pagamento fatto a favore di creditori muniti di privilegio. Sebbene la legge adoperi il termine “paga” è da ritenersi che alla surroga de qua dia origine oltre il pagamento d'una somma di danaro anche una
datio in solutum che, accettata dal creditore, determina l'estinzione del debito;
c) deve il pagamento essere effettuato dall'acquirente o da un suo rappresentante, il che vuol dire come il pagamento debba aver luogo in data posteriore alla conclusione del negozio traslativo, diversamente non può verificarsi alcuna surroga giacche mancherebbe lo scopo suo che è di assicurare all'acquirente la conservazione del possesso della cosa.
Queste sono le condizioni per la surroga prevista dal n. 2 dell'art. 1203, la quale, si noti, non è l'unico mezzo di tutela dei diritti dell'acquirente di un immobile ipotecato che abbia soddisfatto i creditori iscritti, potendo egli far ricorso al procedimento speciale della surrogazione delle ipoteche (articoli
2889-
2898 cod. civ.) che, mentre è alternativo della surroga — in quanto non è consentito servirsi dell'uno e dell'altro presenta, nei confronti della seconda, notevoli punti di divergenza, dei quali il più notevole è che, mentre il compratore, nel giudizio di surrogazione, non può sottrarsi all'obbligo di pagare l'intero prezzo, nella surroga, invece, il compratore ha facoltà di invocare e fruire di ogni dilazione concessa per it pagamento al debitore.
3) A vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. Il fondamento di questa surroga
ex lege, ignota, pare, al diritto romano, viene riposto nel fatto che colui il quale, per esservi tenuto con altri, ha estinto, anche nell'interesse di questo, l'obbligo comune, deve poter, nei riguardi del medesimo, tutelare i suoi diritti. A siffatto motivo, però, non venne sempre attribuita decisiva rilevanza visto che, specie dalla dottrina francese, si è osservato che far subentrare nella posizione del creditore quello dei debitori solidali che lo aveva soddisfatto significa contrastare il principio che nei rapporti interni tra debitori l'obbligazione solidale si divide, fra i medesimi, in parti che, salvo patto contrario, si presumono eguali. Un tale rilievo, però, potrebbe scuotere il principio della surroga di cui al n. 3 se questa operasse solo a favore di un condebitore solidale; in effetti la sua applicabilità si estende a favore di quanti essendo, come dice la legge, obbligati con altri o per altri, al pagamento del debito, avevano interesse di soddisfarlo.
Le due
condizioni che rendono possibile la surroga in esame sono:
a) l'esistenza di un obbligato con altri o per altri al soddisfacimento di un obbligo,
b) l'effettivo adempimento dell'obbligo determinato dall'interesse del coobbligato.
Il primo requisito si presenta enunciato in modo talmente ampio da rendere, se non impossibile, certamente incompleta un'enumerazione dei vari casi in cui taluno può essere obbligato con o per altri, può dirsi, a maggior chiarimento della terminologia usata dalla legge, che essa si riferisce rispettivamente al coobbligato ed al responsabile per debito altrui, e, cioè, a chi e tenuto con altri ad estinguere un debito ed a chi, pur non essendo tenuto personalmente e non dovendo, come tale, sopportare alcuna parte dell'obbligo, è tuttavia obbligato a pagare per il debitore principale, ma tanto nell'una quanto nell'altra delle anzidette due ipotesi si richiedono: 1) una obbligazione; 2) esistente all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Ora, a guisa di esemplificazione possono considerarsi quali casi di surrogazione
ex lege, per coobbligati, quelli del condebitore solidale che, avendo soddisfatto l'obbligo, si surroga nei confronti del creditore verso gli altri condebitori per la parte che da questi gli e consentito ripetere, in via di regresso (
art. 1299 del c.c.) del condebitore di una prestazione indivisibile il cui adempimento disciplinato dalle stesse norme che regolano l'adempimento di un obbligo solidale (
art. 1317 del c.c.); quali casi di surrogazione ex lege, per obbligati a favore di altri, quelli del fideiussore che abbia soddisfatto l'obbligo del debitore da lui garantito (
art. 1949 del c.c.), è da rilevare, nei riguardi del fideiussore, che la sua surroga nei diritti del creditore è completa e non limitata come potrebbe pensarsi considerando che la sua figura nel nuovo codice, e, salvo patto contrario, quella di un coobbligato col debitore e non più, come nell'abrogato, di un responsabile sussidiario (appare chiaro, infatti, che, pur accolto il sistema romano della fideiussione, non si può dubitare che il fideiussore si presenti in condizione diversa da quella di chi, per debito proprio, è tenuto solidalmente); del fideiussore del fideiussore; del terzo datore d'ipoteca tenuto per il debito della persona obbligata principale a cui favore ha prestato garanzia ; del terzo possessore evitto; del mediatore che, avendo eseguito il contratto in luogo d'uno dei contraenti, si surroga nei diritti verso l' altro contraente (art.
1762, comma 1); dell'assicuratore che, avendo risarcito il danno all'assicurato, si surroga nei diritti di questo verso l'autore del danno ([[1916]]cc); di chi avendo pagato un debito non dovuto e non potendone conseguire la ripetizione, si surroga nei diritti del creditore (art.
2036, ult. cpv.); dell'avallante che per aver soddisfatto l'obbligo in luogo del debitore cambiario da lui garantito, si surroga nella condizione del creditore soddisfatto, acquistando, cioè, sia contro l'avallato, sia contro coloro che sono obbligati verso di lui cambiariamente i diritti inerenti alla cambiale 1 (art. 37 l. camb.) la quale indica, ma non correttamente, tali diritti come i diritti del portatore: essa vuole, invece, precisare che, per effetto della surroga, l'avallante si trova nella stessa condizione di un legittimo portatore della cambiale); di colui che paga per intervento acquistando, cosi, i diritti inerenti alla cambiale contro l'onorato e contro quanti sono cambiariamente obbligati verso di lui (art. 82 1. camb.) ; del legatario che, estinguendo il debito gravante il fondo legato - e per il quale egli non era tenuto - subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (
art. 756 del c.c.); del terzo acquirente dell'immobile ipotecato che, avendo o pagato i creditori iscritti o sofferto l'espropriazione, si surroga nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore (art.
2871, ult. comma).
4) A vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari. Questa surroga si comprende meditando sulla posizione dell'erede che succede con beneficio d'inventario: costui, infatti, a un amministratore del patrimonio ereditario che la legge vuole sia liquidato a favore dei creditori del
de cuius e dell' eredità, il pagamento, perciò, che l'erede beneficiato faccia, con danaro proprio, di debiti ereditari, non è soddisfacimento di un obbligo suo personale, per cui non appare giusto che egli ne debba sopportare le conseguenze, a tal fine gli viene concessa la surroga nei diritti dei creditori soddisfatti. Questa posizione non contrasta con quella di erede beneficiato, poiché il beneficio consiste appunto nell'evitare la confusione dei patrimoni dell'erede e del
de cuius, che vengono mantenuti distinti. La legge indica nell'erede beneficiato chi può avvalersi della surroga ; questa va negata,conseguentemente, e all'erede non beneficiato e all'erede già dichiarato decaduto dal beneficio quando paga i debiti ereditari.
5) Negli altri casi stabiliti dalla legge. Con questo generico rinvio, non disposto dal codice abrogato, la legge, oltre le ipotesi di surroga di cui ai precedenti numeri — che sono da considerarsi tassativi — richiama quelli previsti in diversi casi; così, tra gli altri, fa capo al principio dell'
art. 1203 del c.c.: il diritto riconosciuto al creditore di surrogarsi nei diritti spettanti al debitore verso i terzi, in dipendenza del fatto che ha determinato, per lui l'impossibilità di eseguire la prestazione alla quale era tenuto (
art. 1259 del c.c.).