I
creditori ereditari in caso di
accettazione beneficiata dell'eredità possono soddisfare le proprie ragioni creditorie esclusivamente sul patrimonio ereditario ai sensi dell'art.
490 del codice civile in conseguenza della separazione patrimoniale che discende da tale accettazione.
La norma in esame prevede la possibilità per i creditori ereditari di richiedere all'erede la prestazione di un'idonea
garanzia relativamente al valore dei beni ereditari, dei loro frutti e del prezzo derivante dalla loro vendita antecedente alla fase di liquidazione dei creditori.
Si prevede in sostanza una
tutela a favore dei creditori al fine di garantire che i beni ereditari non vengano sottratti alla loro funzione liquidatoria e la mala gestione dell'erede non ne determini una riduzione del valore.
Il procedimento di
volontaria giurisdizione con cui viene richiesto il rilascio della garanzia è disciplinato ai sensi dell'art.
750 del codice di procedura civile.
In caso di mancato rilascio della garanzia da parte dell'erede secondo parte della dottrina quest'ultimo decadrebbe dal beneficio di inventario, mentre secondo una diversa ricostruzione dottrinale i creditori avrebbero diritto di richiedere misure cautelari sui beni stessi.