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Articolo 240 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Confisca

Dispositivo dell'art. 240 Codice Penale

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p.](1).

È sempre ordinata la confisca(2):

  1. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640, secondo comma, numero 2-ter), 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti(3)(8);
  3. 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna(4).

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato(5). La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale(6).

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [c.p.p. 676](7).

Note

(1) La misura di sicurezza della confisca consiste sostanzialmente nell'espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato ed, in materia urbanistica, a favore del patrimonio del Comune, di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato, che sono servite a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto e il profitto, nonché di quelle che sono di per sè criminose. Tale misura può essere facoltativa o obbligatoria.
La confisca facoltativa è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che, deve tenere conto dell'effetto induttivo determinato nel colpevole dalla disponibilità della res.
(2) La confisca è obbligatoria quando la pericolosità è intrinseca alla res e quindi il giudice non è chiamato al giudizio invece necessario per la confisca facoltativa.
(3) Il numero 1 bis non appartiene alla formulazione originaria della disposizione, in quanto è stato aggiunto successivamente dalla legge 15 febbraio 2012, n. 12, recante nuove disposizioni in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica ed è stato poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202 con decorrenza dal 24 novembre 2016.
(4) Le ipotesi di confisca obbligatoria comprendono i casi in casi fabbricare, usare, portare, detenere o alienare certe cose costituisce costituiscono di per sé reato oppure, se anche non vietate in assoluto, sono subordinate ad un'autorizzazione poi mancante.
(5) Tale comma è stato così sostituito dalla legge 15 febbraio 2012, n. 12 recante nuove disposizioni in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.
(6) Si ricordi poi che sono previste ulteriori ipotesi di confisca all'interno del codice penale, non contemplate specificatamente nella norma in esame. Per chiarire si pensi agli articoli 322ter, 335bis, 644, 722, 733.
La legislazione prevede poi, dal canto suo, delle ipotesi di confisca, come ad esempio: art. 21, l. 10 ottobre 1981, n. 689 (Confisca del veicolo per il quale non sia stato pagato il premio assicurativo); art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152 (Confisca di armi); art. 23, l. 18 aprile 1975, n. 110 (Confisca di armi clandestine); art. 87, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Confisca di sostanze stupefacenti).
Infine, anche il codice di procedura penale prevede la confisca nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444, per taluno dei delitti previsti.
(7) L'espressione "la cosa appartiene a persona estranea al reato" si ritiene debba intendersi quale concetto ampio di appartenenza, non quindi ristretto alla sola proprietà, ma comprensivo anche dei terzi titolari di diritti reali di godimento e di garanzia.
(8) Il n. 1-bis) del comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera a) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

Nelle intenzioni el legislatore la confisca risponderebbe, diversamente dalla dottrina che ne ravvisa il mero carattere afflittivo, ad una funzione di prevenzione criminale, sulla base del convincimento per cui la disponibilità di cose che del reato costituiscono lo strumento, il profitto, il prodotto, etc. ne mantenga viva l'idea e l'attrattiva, e quindi la pericolosità.

Spiegazione dell'art. 240 Codice Penale

La confisca, misura di sicurezza patrimoniale, consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero che ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo.

Essa configura inoltre l'unica misura di sicurezza “reale” prevista dal codice penale, in quanto relativa a cose, mobili o immobili, ed è applicabile sia in via facoltativa, che obbligatoria, a seconda del tipo di relazione intercorrente tra le cose stesse ed il reato.

Difatti, mentre per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per le cose che ne rappresentano il prodotto od il profitto la confisca dipende dalla discrezionalità del giudice, per le cose che ne costituiscono il prezzo o la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, oppure per gli strumenti informatici utilizzati per commettere reati informatici, la confisca è invece prevista come obbligatoria.

Pertanto, mentre per le cose oggetto di confisca obbligatoria il legislatore presume la pericolosità, per le cose oggetto di confisca facoltativa il giudice deve accertare la sussistenza di un nesso eziologico diretto ed essenziale tra esse ed il fatto di reato, onde valutarne il pericolo scaturente dalla libera disponibilità delle stesse.

In generale, la confisca tende a prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l'espropriazione di cose che, provenendo da reati o comunque strettamente collegate alla loro esecuzione, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato.

A differenza delle altre misure di sicurezza la confisca prescinde dalla pericolosità sociale dell'autore del reato e rappresenta un provvedimento irrevocabile ad effetti istantanei e permanenti, dato che non viene applicata la norma di cui all'art. 207.

Ad ogni modo, per prodotto del reato va intesa la cosa materiale che trae origine dal reato stesso (ad es. le banconote false); per profitto il guadagno od il vantaggio economico derivato dall'illecito penale (ad es. il denaro frutto della rapina), mentre per prezzo deve intendersi la somma o l'utilità conseguita al fine di commettere il reato (ad es. il denaro ricevuto in cambio della commissione di un omicidio).

Va precisato che la confisca ha carattere cautelare e non punitivo, motivo non opera il principio di irretroattività delle norme incriminatrici sancito dall'art. 2, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era normativamente prevista ovvero era prevista in maniera differente quanto a disciplina, tipi, qualità e durata.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Attraverso la misura di sicurezza reale della confisca lo Stato si appropria, in via definitiva, dei beni collegati alla commissione del reato.
Essa presenta dei tratti di collegamento con la confisca amministrativa, che però viene utilizzata solamente nell’ambito degli illeciti amministrativi, e con l’espropriazione per pubblica utilità.
Sul presupposto della pericolosità sociale del soggetto che ha commesso il reato, ai fini dell’applicazione della confisca, si è discusso molto sia in dottrina che in giurisprudenza. La giurisprudenza sembra richiedere attualmente la presenza anche di tale requisito, in aggiunta alla pericolosità intrinseca della res.
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è espressa sul punto affermando che il presupposto della pericolosità sociale del soggetto “non nasce da una considerazione della personalità della persona in sé, quanto piuttosto dal collegamento con la cosa oggetto della confisca, che può rappresentare uno stimolo alla commissione di altri reati”.
La confisca può essere diretta, quando la procedura ablativa ha di mira esattamente il bene che ha costituito il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, oppure per equivalente, allorquando, essendo impossibile la confisca diretta, si proceda ad acquisire delle somme per una valore corrispondente a quello proveniente dall’illecito.
L’art. 240 al suo comma 2, n. 1-bis, prevede proprio una ipotesi di confisca per equivalente, insieme a tutta una serie di altre ipotesi contenute in altri articoli del Codice Penale, come l’art. 322 ter, il 644, il 270 septies, il 452 undecies, ecc., ma anche nella legislazione speciale, si pensi in tal senso all’art. 187 del T.U.F., agli articoli 2635 e 2641 del Codice Civile, agli articoli 73 e 74 del Testo unico stupefacenti.
La confisca può essere obbligatoria oppure facoltativa, per le ipotesi contemplate dal primo comma della norma in commento.
Il secondo e terzo comma, viceversa, prevedono delle ipotesi di confisca obbligatoria, per le cose che costituiscono il prezzo del reato; per i beni e gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di alcuni reati e, infine, per le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce reato.
Particolare importanza riveste il comma 3 dell’art. 240, il quale prevede che, per le ipotesi di confisca facoltativa e dei numeri 1 e 1-bis del secondo comma, non è possibile disporre la confisca se i beni appartengano a persona estranea al reato.
Si è a lungo discusso sia sul concetto di “appartenenza” sia su quello di “persona estranea al reato”.
Per “appartenenza” si intende in genere la titolarità del diritto di proprietà sulla cosa, ma anche di un diritto reale di godimento o di garanzia.
I terzi che vantino tali diritti sono legittimati a fare valere tale loro titolarità in sede di processo esecutivo sui beni, purché siano in buona fede e, si ritiene in giurisprudenza, abbiamo un titolo di trascrizione del loro diritto anteriore al sequestro finalizzato alla confisca.
Per quanto riguarda la definizione del concetto di persona “estranea” al reato, si ritiene tale caratteristica si configuri in capo a coloro che non abbiano in alcun modo concorso nel reato e che non vi abbiano in alcun modo partecipato a qualunque titolo, o che non abbiano partecipato nemmeno all’utilizzazione dei profitti.
Anche in questo caso preminente rilievo assume lo stato soggettivo della buona fede, in virtù del quale tali soggetti, considerati estranei, non devono in alcun modo avere avuto consapevolezza, neppure indirettamente, del collegamento tra la propria posizione e la realizzazione del fatto di reato. A tal fine occorre che il giudice valuti la buona fede sulla scorta di parametri oggettivi, per cui il difetto di vigilanza non può ritenersi una inconsapevolezza scusabile, essendo l’obbligo di controllo coessenziale rispetto all’uso delle cose di cui si è titolari.
Un caso particolare è quello rappresentato dall’intestazione fittizia di beni in capo a terzi.
In tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto che siano confiscabili anche beni soltanto fittiziamente intestati a persone estranee al reato (ciò avviene in particolare in materia di reati di mafia), nel caso in cui, dalle concrete circostanze del caso, emerga che è il reo ad avere la disponibilità sostanziale, seppur non formale, dei beni.
La visione giuridica tradizionale della confisca, che tendeva a qualificarla semplicemente come misura di sicurezza di carattere reale, ha dovuto cedere il passo di fronte ad una dirompente giurisprudenza della CEDU, la quale ha per certi versi stravolto la concezione tradizionale di confisca elaborata dal diritto interno.
Tale discussione sulla natura, di mera misura di sicurezza o di vera e propria pena, affonda le sue radici sulla cosiddetta “concezione autonomista della sanzione penale”, elaborata dalla Corte EDU, che ha portato negli anni ad una completa e complessiva rivisitazione della normativa interna che, in virtù dell’art. 117 Cost., deve rispettare le convenzioni nazionali a cui aderisce.
Secondo i noti “Engel criteria”, una sanzione, qualsiasi sia la “etichetta” imposta dal singolo legislatore nazionale, che la può qualificare in diversi modi, riveste sostanzialmente carattere penale allorquando, dalla valutazione di tali criteri, emerga la sua natura sostanzialmente afflittiva.
Tra tali criteri rientrano, in particolare:
  • la qualificazione prevalente negli Stati contraenti;
  • la natura penale dell’infrazione;
  • la natura punitiva e la gravità della sanzione diretta a fini preventivi e punitivi;
  • il collegamento con una violazione penale.
Sulla scorta di tali considerazioni, un primo dibattito si è aperto in merito alla qualificazione della cosiddetta “confisca urbanistica” prevista dall’art. 44 comma 2 del d.P.R. 380/2001.
Tale vicenda è nota alla cronaca come caso “Punta Perotti”, in esito al quale la Corte EDU si è espressa affermando che tale confisca rivesta in definitiva natura penale, sulla base di diverse circostanze, tra le quali il suo collegamento con un fatto di reato, lo scopo repressivo e preventivo della misura, la sua gravità in concreto e la qualificazione giuridica stessa prevista dall’art. 44 citato, la cui rubrica recita per l’appunto: “Sanzioni penali”.
Discorsi analoghi valgono per la confisca cosiddetta “allargata”, prevista in origine dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (ora confluita nell’art. 240 bis c.p.) che prevedeva la confisca di quei beni, del denaro o di altra utilità dei quali il condannato non potesse giustificare la provenienza.
La dottrina maggioritaria, a fronte di una giurisprudenza non del tutto concorde, ha ravvisato in tale forma di confisca una sanzione sostanzialmente punitiva.

Qualificando la confisca come sanzione sostanzialmente punitiva, sarà necessario applicare alla stessa tutti i principi vigenti per le pene tra i quali, in primis, la irretroattività sfavorevole prevista dall'art. 2 del c.p..

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 240 Codice Penale

Cass. pen. n. 537/2022

In caso di condanna per la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., la confisca degli animali può essere disposta non ex art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen., non essendo essi "cose la cui detenzione costituisce reato", ma ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., ove ricorra il pericolo di reiterazione per la perdurante disponibilità degli stessi, rientrando gli animali oggetto dell'illecita condotta nella nozione di "cosa che servì o fu destinata alla commissione del reato".

Cass. pen. n. 44874/2022

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", che può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere.

Cass. pen. n. 28412/2022

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono "prezzo" - e non invece profitto - del reato di corruzione (nella specie, in atti giudiziari) le somme ricevute, per sè o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili.

Cass. pen. n. 18539/2022

In materia edilizia, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito.

Cass. pen. n. 2738/2021

In tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria.

Cass. pen. n. 39350/2021

La confisca per equivalente, prevista per i reati tributari dall'art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura eminentemente sanzionatoria e, pertanto, non si applica al reato di distruzione od occultamento di documenti contabili commesso anteriormente all'entrata in vigore della disposizione citata, non essendo estensibile la regola dettata dall'art. 200 cod. pen. per le misure di sicurezza.

Cass. pen. n. 31249/2021

Nei procedimenti plurisoggettivi relativi a più imputazioni, il sequestro preventivo a fini di confisca deve riguardare il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti a ciascuno dei soggetti attinti dal provvedimento ablatorio, poiché, diversamente, il vincolo reale cadrebbe su di un compendio che non costituisce l'utilità derivante dalla condotta criminosa al medesimo imputabile, in violazione del principio della necessaria diretta derivazione causale del profitto confiscabile dal reato. (Fattispecie in cui, a fronte di un sequestro preventivo emesso nei confronti dei ricorrenti esclusivamente con riguardo alle condotte di corruzione loro ascritte, erano stati sottoposti a vincolo reale anche i profitti delle condotte di associazione a delinquere e di truffa ascritte ai coindagati).

Cass. pen. n. 38034/2021

In caso di concorso di persone nel reato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato può essere disposto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, non per l'intero importo del profitto, ma in relazione a quanto materialmente conseguito da ognuno.

Cass. pen. n. 36959/2021

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.) (Diff: Sez. 6, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Sez. 1, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Sez. 6, n. 4114 del 1994, Rv. 200854. Conf: Sez. 6, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Sez. 6, n. 1022 del 1995, Rv. 201943).

Cass. pen. n. 44319/2021

Può essere disposta la confisca di crediti vantati dall'imputato solo qualora costituiscono effettivamente il profitto del reato e siano certi, liquidi ed esigibili.

Cass. pen. n. 42415/2021

La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione.

Cass. pen. n. 25329/2021

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 20179/2021

In tema di sequestro finalizzato alla confisca, il risparmio di spesa può integrare un profitto confiscabile solo a condizione che il vantaggio derivante dal risparmio si traduca in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, consistente in un risultato economico positivo, già identificabile in termini certi al momento della commissione del fatto, di modo da potersene affermare la pertinenzialità rispetto al reato. (Fattispecie relativa al sequestro emesso a carico di una società concessionaria del servizio autostradale, parametrato al risparmio di spesa risultante dai mancati lavori di manutenzione, disposto a distanza di anni dal momento in cui i lavori dovevano essere svolti e materialmente eseguito sui finanziamenti statali successivamente ottenuti per le opere di adeguamento).

Cass. pen. n. 17092/2021

In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica.

Cass. pen. n. 17387/2021

In materia di rifiuti, deve essere disposta la confisca dell'area su cui è stata realizzata una discarica abusiva anche qualora i luoghi siano stati sottoposti a bonifica, trattandosi di un bene del quale è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Cass. pen. n. 9355/2021

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari.

Cass. pen. n. 10619/2020

Ai fini dell'applicazione della confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., è necessario l'accertamento di un nesso di strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediato tra l'una e l'altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ablazione di un motociclo, di proprietà di uno dei partecipi ad una rapina, impiegato per commettere la stessa, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sul concreto pericolo che lo stesso potesse essere usato in futuro per compiere fatti analoghi).(Conf. anche n. 2158 del 1993).

Cass. pen. n. 409/2020

Con la sentenza di patteggiamento per qualunque reato concernente le armi e gli stupefacenti deve essere obbligatoriamente disposta la confisca, essendo irrilevante che nei confronti del coimputato sia ancora pendente un procedimento per gli stessi reati, atteso che l'acquisizione definitiva del bene allo Stato non preclude la possibilità di effettuare su di esso gli accertamenti necessari nel diverso procedimento.

Cass. pen. n. 33872/2020

È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile.

Cass. pen. n. 36069/2020

In tema di confisca per equivalente, l'esecuzione della misura per l'intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all'art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni.

Cass. pen. n. 52/2020

Nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non è consentito disporre la confisca facoltativa diretta del profitto del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone la pronuncia di un giudicato formale di condanna, non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altre tipologie di confisca, per le quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna.

Cass. pen. n. 31516/2020

In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ex art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 13/05/2019)

Cass. pen. n. 35185/2020

La morte dell'indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a norma dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell'indagato. (In motivazione, la Suprema Corte, ha sottolineato la diversità di disciplina rispetto alla confisca di prevenzione). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019)

Cass. pen. n. 33816/2020

In tema di tolleranza abituale della prostituzione, non può costituire oggetto di confisca il corrispettivo in denaro ricevuto per l'ospitalità alberghiera della prostituta e del cliente se non v'è stata alcuna maggiorazione delle tariffe applicate alla restante clientela, in quanto non si configura un profitto illecito ricavato in via diretta e immediata dalla commissione del reato. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 25/06/2019)

Cass. pen. n. 30192/2020

La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta - consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 13/10/2017)

Cass. pen. n. 28488/2020

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 10/09/2019)

Cass. pen. n. 13671/2020

In tema di violazione della disciplina delle accise sugli idrocarburi, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi disposta ai sensi dell'art. 44 dello stesso d.lgs., sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento già operato in primo grado in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato.

Cass. pen. n. 17484/2020

In caso di opposizione a decreto penale di condanna proposta esclusivamente avverso la statuizione di confisca per equivalente, non è ammissibile la revoca parziale del decreto, ostandovi l'effetto integralmente devolutivo di tale mezzo di impugnazione. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 16/05/2019)

Cass. pen. n. 13660/2020

Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita - avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, che alla successiva fase di erogazione della prestazione periodica. (In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che tali strumenti di previdenza complementare vadano ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni soggette a espressa garanzia di intangibilità sotto il profilo civile e penale). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 08/08/2019)

Cass. pen. n. 12710/2020

La confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per uno dei delitti previsti dalla norma, atteso che gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" ai quali la cosa appartiene di cui all'art. 240 cod. pen., poiché un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, "jure hereditario", da analogo diritto del dante causa, che è, tuttavia, insussistente essendo i beni in discussione già transitati nella sfera patrimoniale dello Stato in conseguenza della applicazione della confisca. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 15/11/2018)

Cass. pen. n. 16103/2020

La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322-ter, comma primo, cod. pen,, come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.

Cass. pen. n. 12544/2020

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. può essere disposto anche su beni già sottoposti a sequestro probatorio, qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto diverse sono le finalità dagli stessi perseguite. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare). (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 16/10/2019)

Cass. pen. n. 14844/2020

Ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. (Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MILANO, 28/06/2019)

Cass. pen. n. 16436/2020

Non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 14/01/2019)

Cass. pen. n. 10091/2020

In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di confisca per il reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di un forno per la verniciatura di auto e di altre attrezzature, non motivato sul punto). (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 11/02/2019)

Cass. pen. n. 9986/2019

È abnorme il provvedimento di "confisca anticipata" disposto dal giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, in quanto strutturalmente estraneo all'ordinamento processuale penale. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto una generica "confisca anticipata" di rifiuti oggetto di un precedente sequestro). (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 11/06/2019)

Cass. pen. n. 4160/2019

In tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 08/06/2018)

Cass. pen. n. 7940/2019

In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., richiamato dall'art. 517-ter, comma terzo, cod. pen., la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.

Cass. pen. n. 19766/2019

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VARESE, 12/09/2019).

Cass. pen. n. 56374/2018

L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza.

Cass. pen. n. 28591/2018

Nell'ipotesi di commissione del reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma (nella specie detenuta legittimamente dall'agente), questa non è soggetta alla confisca obbligatoria ma solo a quella facoltativa, poiché il predetto delitto non rientra tra quelli riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 6 legge 152 del 1975, atteso che per "reati concernenti le armi", anche in virtù dell'espresso richiamo della norma predetta al primo capoverso dell'art. 240 cod. pen., devono intendersi solo quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione dell'arma, ovvero è riconducibile alla produzione, possesso e circolazione dell'arma medesima, e non quelli in cui l'uso dell'arma costituisce una mera circostanza aggravante.

Cass. pen. n. 43816/2017

In caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell'imputato.

Cass. pen. n. 41558/2017

I prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, la cui detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo integrano i reati di cui all'art. 5, lett. b) e c), legge n. 283 del 1962, sono destinati a confisca obbligatoria e, pertanto, non possono essere in nessun caso restituiti all'interessato, neppure quando siano venute meno le esigenze probatorie per le quali sia stato disposto il sequestro, trovando applicazione il divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile tanto al sequestro preventivo che a quello probatorio.

Cass. pen. n. 17918/2017

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006).

Cass. pen. n. 43547/2016

La confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all'art. 259, comma secondo, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo del veicolo, osservando che la speciale confisca contemplata dal predetto art. 259, avendo una funzione prevalentemente sanzionatoria, non è equiparabile alla confisca prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen., che il giudice ordina, con il decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460, comma secondo, del codice di rito).

Cass. pen. n. 40912/2016

In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

Cass. pen. n. 35313/2016

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non può essere legittimamente adottato quando l'esercizio dell'azione penale risulti precluso, essendo già maturata la prescrizione del reato, poiché in tal caso è impedito al giudice di compiere, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l'accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato.

Cass. pen. n. 33982/2016

La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).

Cass. pen. n. 28225/2016

In tema di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12 bis D.Lgs. n.74 del 2000, introdotta dal D.Lgs. n.158 del 2015, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

Cass. pen. n. 24448/2016

In tema di misure di prevenzione, il solo titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di confisca assume la qualità di "terzo intestatario", cui è attribuita la facoltà di proporre opposizione, tale non potendosi considerare colui che abbia al momento in cui il provvedimento di confisca diviene definitivo, già ceduto detto bene al soggetto proposto in forza di un contratto con effetti reali, anche se successivamente annullato dal giudice civile. (Fattispecie relativa ad opposizione a rigetto di richiesta revoca di confisca, in cui la Corte ha escluso che l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1445 cod. civ., derivante dall'annullamento di un contratto di cessione di quote di una società, producesse effetti anche nel giudizio di prevenzione, permettendo di qualificare come "terzo intestatario" colui che, all'epoca del provvedimento ablatorio, tale veste non rivestiva proprio in virtù del negozio di alienazione).

Cass. pen. n. 23013/2016

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.

Cass. pen. n. 12653/2016

In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della confisca prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, secondo cui nei confronti dell'ente è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, deve aversi riguardo, quanto alla possibilità di restituzione, non alla esistenza di una generica garanzia patrimoniale prestata nell'interesse dell'ente responsabile a vantaggio del danneggiato, ma alla possibilità di distaccare concretamente una porzione - specificamente individuata - del patrimonio dell'ente, spettante come tale al danneggiato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione al reato di malversazione ai danni dello Stato, ha escluso che, ai fini della confisca di valore, dovesse essere sottratta dall'entità del profitto, costituito dall'importo erogato e distratto, la somma corrispondente alla polizza fideiussoria costituita in favore dell'ente erogante).

Cass. pen. n. 9229/2016

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un "trust" dall'indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori. (Fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni, conferiti in trust, individuati come profitto di reati tributari, nella quale la Corte ha censurato l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto l'istanza di riesame non adeguatamente valutando, sulla base della struttura e dei concreti effetti del negozio giuridico posto in essere, le reali finalità elusive del programma di segregazione).

Cass. pen. n. 44808/2015

Nel caso di guida senza patente, l'autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell'attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l'art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l'ipotesi di "recidiva delle violazioni" e che la proprietà del veicolo in capo all'imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale).

Cass. pen. n. 43397/2015

La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell'oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l'istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell'esecuzione decide ai sensi dell'art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l'opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).

Cass. pen. n. 31617/2015

Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

Cass. pen. n. 45927/2014

In tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell'automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall'art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) "per tutte le fattispecie penali poste in essere con l'uso di un veicolo" ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Cass. pen. n. 38343/2014

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa.

Cass. pen. n. 10561/2014

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato.

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

Cass. pen. n. 6618/2014

In tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato).

Cass. pen. n. 3635/2014

In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato che il profitto non può corrispondere al risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento degli impianti di uno stabilimento siderurgico).

Cass. pen. n. 3247/2014

In tema di patteggiamento, anche dopo l'estensione dell'applicabilità, per effetto della L. 12 giugno 2003 n. 134, della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, il giudice ha l'obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, mentre la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza.

Cass. pen. n. 2379/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 48104/2013

In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta nè per l'emittente, nè per il destinatario dei documenti fittizi.

Cass. pen. n. 47473/2013

In caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia rigettato l'istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione. (In motivazione la S.C. ha distinto tale fattispecie dall'ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell'art.667, comma quarto, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 38946/2013

In tema di contrabbando, non è soggetto a confisca obbligatoria il rimorchio (nella specie, un "car trailer" per il trasporto di veicoli), utilizzato per finalità estranee all'attività illecita e non costituente parte integrante del mezzo trainante.

Cass. pen. n. 37548/2013

Non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma seconda, cod. pen.

Cass. pen. n. 33209/2013

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda.

Cass. pen. n. 33182/2013

In tema di reati tributari, la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non può essere considerata persona estranea al reato e può, quindi, essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca il prezzo o il profitto del reato commesso dall'amministratore, ma non esserlo in relazione a beni diversi aggredibili con lo strumento preventivo per equivalente, a meno che la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare.

Cass. pen. n. 31957/2013

L'estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell'imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. (Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell'imputato e all'illecita provenienza dei beni confiscati).

Cass. pen. n. 27173/2013

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria .

Cass. pen. n. 22105/2013

Non può farsi luogo a confisca di armi regolarmente detenute e non utilizzate per commettere i reati per cui è intervenuta affermazione di responsabilità, attesa l'insussistenza dei presupposti fissati dall'art. 240 c.p. tanto per la confisca facoltativa quanto per quella obbligatoria. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali).

Cass. pen. n. 19358/2013

In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere).

Cass. pen. n. 9032/2013

In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore è confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato.

Cass. pen. n. 3711/2013

Le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nella realizzazione dell'illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l'autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all'imputato).

Cass. pen. n. 18531/2012

È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorchè l'impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile.

Cass. pen. n. 14484/2012

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

Cass. pen. n. 12313/2012

Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 L. n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria.

Cass. pen. n. 47312/2011

In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.

Cass. pen. n. 34722/2011

In tema di confisca, il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all'utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi. (Nella specie è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cpv. c.p.p., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing).

Cass. pen. n. 34459/2011

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla L. n. 120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria.

Cass. pen. n. 29197/2011

In tema di confisca, è persona estranea al reato - nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 240 c.p. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. (Nella specie la Corte ha escluso il requisito dell'estraneità nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di un bene già oggetto di sequestro preventivo, regolarmente trascritto).

Cass. pen. n. 17463/2011

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite).

Cass. pen. n. 13360/2011

In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie relativa all'alienazione del bene successiva alla consumazione del reato).

Cass. pen. n. 11970/2011

Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev'essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato, entrato a far parte delle operazioni di riciclaggio transnazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, detti proventi costituiscono anche il profitto del riciclaggio in relazione ai soggetti autori del solo reato transnazionale).

Cass. pen. n. 6807/2011

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch'essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981).

Cass. pen. n. 4107/2011

La previsione dell'art. 116, comma diciottesimo, cod. strada in tema di confisca del veicolo per il reato di cui al comma tredicesimo stessa disposizione, consistente nella guida di autoveicoli senza il previo conseguimento della patente, è speciale rispetto a quella di cui all'art. 240 cod. pen..

Cass. pen. n. 170/2011

Il mutamento di natura, a seguito della L. n. 120 del 2010, della confisca prevista dall'art. 186 c.s. in sanzione accessoria amministrativa (non più penale) non la priva di omogeneità rispetto a quella penale, sicché la continuità tra le due sanzioni la rende applicabile anche per i fatti anteriori all'entrata in vigore della novella.

Cass. pen. n. 45417/2010

Non può essere disposta, con la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, la confisca amministrativa del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza. (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che la Corte ha considerato "lex mitior", poiché ha mutato la qualificazione giuridica della confisca, da sanzione accessoria penale ad amministrativa).

Cass. pen. n. 44895/2010

Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza, disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall'imputato.

Cass. pen. n. 42182/2010

È legittima la confisca per l'intero del complesso aziendale acquistato in regime di comunione legale dal solo coniuge imprenditore poi condannato ove l'attività imprenditoriale continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento della comunione, in quanto bene strumentale rientrante nella cosiddetta comunione "de residuo". (In motivazione la Corte ha precisato che al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni, al coniuge non imprenditore spetta soltanto un diritto di credito di natura personale pari alla metà del valore dei beni facenti parte della comunione "de residuo" sicché l'effettiva disponibilità, a titolo di proprietà, di detti beni, può essere attribuita al coniuge non imprenditore solo se vi sia stata cessazione dell'impresa o se il bene sia stato sottratto alla sua originaria destinazione attraverso la richiesta di divisione dei beni oggetto della comunione: in difetto di tali condizioni il bene è soggetto a confisca per l'intero).

Cass. pen. n. 41693/2010

In caso di confisca del ciclomotore utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza la misura ablativa non può essere estesa anche alla targa-contrassegno del medesimo, atteso che la stessa non ha la funzione di identificare il veicolo sulla quale è apposta, bensì il suo guidatore.

Cass. pen. n. 34687/2010

Ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).

Cass. pen. n. 32273/2010

In caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, c.p.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, n. 1, c.p., e 12 sexies L. n. 356 del 1992).

Cass. pen. n. 27196/2010

Il sequestro preventivo e la conseguente confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti l'impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca prevista dall'art. 12-sexies L. n. 356 del 1992.

Cass. pen. n. 24843/2010

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione).

La declaratoria di estinzione del reato di associazione di tipo mafioso per morte del reo, non comporta la restituzione, in favore degli eredi, dei proventi delle attività illecite dell'associazione dei quali sia stata disposta la confisca nel corso del giudizio di merito, difettando lo "jus possidendi" sia nel "de cuius", sia nei suoi successori.

Cass. pen. n. 23428/2010

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione).

Cass. pen. n. 19516/2010

La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

Cass. pen. n. 10261/2010

La confisca in sede di esecuzione non può essere disposta per impedire la sottrazione dei cespiti costituenti garanzia a beneficio dei creditori.

Cass. pen. n. 46737/2009

La restituzione all'acquirente di un bene già confiscato richiede che questi provi di aver ignorato senza colpa l'irregolare immissione di detto bene nel mercato, essendo irrilevante che al momento dell'acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta.

Cass. pen. n. 41338/2009

È illegittima la confisca di beni di pertinenza aziendale (nella specie macchine cucitrici taglia-cuci e postazioni da stiro) oggetto di sequestro probatorio per favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri e occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno, allorché essa sia disposta, contestualmente alla sentenza di patteggiamento, senza che siano specificate le ragioni giustificatrici dell'adozione del provvedimento ablativo.

Cass. pen. n. 32937/2009

La confisca del veicolo prevista in relazione alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici è misura di sicurezza patrimoniale e ha natura obbligatoria.

Cass. pen. n. 29495/2009

In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di un motociclo impiegato per commettere una rapina, non avendo i giudici di merito indicato alcun elemento dal quale desumere che lo stesso fosse solo fittiziamente intestato a persona estranea al reato, ma in realtà nella perdurante disponibilità dell'imputato).

Cass. pen. n. 36063/2009

La confisca obbligatoria può essere disposta con decreto penale di condanna unicamente nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p. e non anche nelle ipotesi previste dalla legislazione speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la revoca di sequestro disposta con decreto penale sulla base della non ritenuta confiscabilità, a norma dell'art. 259, comma secondo, D.L.vo n. 152 del 2006, del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti).

Cass. pen. n. 24015/2009

In tema di guida in stato d'ebbrezza, la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo appartenente in comproprietà all'indagato ed a persona estranea al reato).

Cass. pen. n. 18517/2009

In tema di guida in stato d'ebbrezza, la confisca del veicolo "con il quale è stato commesso il reato" (salvo che esso appartenga a persona estranea al reato) è obbligatoria, non facoltativa.

Cass. pen. n. 9218/2009

La confisca prevista dall'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

Cass. pen. n. 9986/2009

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta.

Cass. pen. n. 44380/2008

I prodotti industriali oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, nelle specie capi di abbigliamento con marchi contraffatti, seppure destinati all'uso personale e non al commercio, devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato.

Cass. pen. n. 35802/2008

La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti ad una persona giuridica, quando quest'ultima non sia estranea al reato, per esserle stato contestato il connesso illecito amministrativo. (Fattispecie, in tema di patteggiamento, relativa a confisca di un immobile di proprietà di una Spa utilizzato dagli imputati per lo svolgimento di attività illecite ).

Cass. pen. n. 38834/2008

L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta).

Cass. pen. n. 26654/2008

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone. (In motivazione la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico — quali ad esempio quelli del « profitto lordo» e del « profitto netto» —, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l'ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell'illecito, pone in essere un'attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato).

Cass. pen. n. 4746/2008

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 D.L.vo n. 152 del 2006).

Cass. pen. n. 4199/2008

In relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, quando venga ravvisata l'ipotesi del fatto di lieve entità, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 c.p. per la confisca del profitto del reato e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992.

Cass. pen. n. 2024/2008

In tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l'intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito del bene. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva tratto, dalla mera condizione, del terzo, di coniuge del condannato, elemento di insussistenza della invocata buona fede).

Cass. pen. n. 11982/2007

La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice che, nel definire con il «patteggiamento» un procedimento per il reato di coltivazione illegale di piante di cannabis indica, aveva ordinato la confisca delle «attrezzature presenti sul fondo ed utilizzate per la coltivazione»).

Cass. pen. n. 14307/2006

In tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi dell'art. 240, comma primo, c.p., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di «indispensabilità», ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'uso dell'autovettura confiscata fosse stato necessario per l'esecuzione del reato di tentato furto di un'autovettura).

Cass. pen. n. 21703/2005

In tema di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l'applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine.

Cass. pen. n. 19914/2005

La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione i tipo mafioso non ha nè il carattere sanzionatorio di natura penale, nè quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, c.p.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso di una sua appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

Cass. pen. n. 12317/2005

I terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 2 ter della legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa la possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca (come si evince dagli artt. 2 nonies, decies e undecies della legge n. 575 del 1965), ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrà essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.

Cass. pen. n. 34365/2004

Il giudice può disporre la confisca facoltativa ex articolo 240, comma primo, c.p., delle cose che servirono a commettere il reato, allorchè ravvisi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione tra l'attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato. Ne consegue che, eccettuata l'ipotesi del trasporto di quantità davvero minime di sostanze stupefacenti, e nell'ambito di un'attività del tutto occasionale e non organizzata, deve ritenersi che l'autovettura utilizzata per detto trasporto costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico dell'illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall' autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa: per l'effetto, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi della richiamata disposizione.

Cass. pen. n. 21860/2004

Il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina, previsti dall'art. 12 D.L.vo 286/1998, perchè possa qualificarsi persona estranea ed incolpevole, facendo così valere il diritto al dissequestro ed alla restituzione, ha l'onere di provare l'assenza di una condotta colposa, l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato un provvedimento di rigetto di dissequestro relativo alla richiesta di una società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un mezzo ad un soggetto che poi aveva noleggiato il bene ad una terza società, mancando un collegamento diretto tra la prima e l'autore del reato).

Cass. pen. n. 4986/2004

Nell'ipotesi di sequestro del corpo di reato la confisca è obbligatoria, con la conseguenza che, qualora essa non sia stata disposta dal giudice della cognizione, deve provvedere il giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 920/2004

Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies, commi 1 e 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della «sproporzione», i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la «giustificazione» credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.

Cass. pen. n. 814/2004

Il giudice dell'esecuzione, per dare attuazione all'obbligo di disporre la confisca dei beni nei casi previsti dall'art. 12 sexies D.L. 306/92, può anche applicare la misura cautelare del sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 secondo comma, c.p.p. e richiamato dal quarto comma del citato art. 12 sexies, ogni qual volta la misura è necessaria per assicurare alla giustizia i beni del condannato.

Cass. pen. n. 49454/2003

In tema di detenzione di esemplari di fauna minacciata di estinzione, va sempre disposta, all'esito del procedimento per violazione della legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, la confisca delle cose in sequestro, atteso che la detenzione di tali esemplari è consentita solo in presenza di autorizzazione amministrativa, in difetto della quale la confisca è obbligatoria.

Cass. pen. n. 47887/2003

In tema di misure di prevenzione, l'applicazione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575 del 1965.

Cass. pen. n. 44419/2003

A seguito di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, - uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico - non è legittima la confisca del denaro e degli apparecchi utilizzati, atteso che tali apparecchi e congegni automatici non rientrano tra le cose intrinsecamente criminose, di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p., e stante l'assenza di una disposizione derogatrice del disposto dell'art. 445 c.p.p.

Cass. pen. n. 34088/2003

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, c.p. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato).

Cass. pen. n. 26728/2003

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia disposto la confisca di denaro ricavato dalla cessione di stupefacenti è inammissibile per carenza di interesse, sebbene la misura, riguardando il profitto e non il prezzo del reato, e dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca (art. 240, secondo comma, c.p.), risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento (art. 445, primo comma, c.p.p.). Ciò in quanto il ricorrente, dato che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.

Cass. pen. n. 22038/2003

In tema di confisca obbligatoria di opere d'arte ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la clausola di esclusione relativa alle «cose appartenenti a persone estranee al reato» non copre i diritti dell'erede dell'imputato poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell'asse ereditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui all'art. 240 c.p., tutela solo l'affidamento del terzo che abbia acquistato le opere in buona fede. (Mass. redaz.).

In tema di opere d'arte contraffatte, la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2, c.p.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato, né è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come «opere non autentiche», ai sensi dell'art. 128 del cit. D.L.vo, trattandosi di falsi d'arte e non di «copie» di sculture, pitture e opere grafiche.

Cass. pen. n. 44900/2002

La confisca, prevista dall'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, in quanto misura di sicurezza applicabile all'intero patrimonio, non presuppone necessariamente il sequestro (né deve immancabilmente esser preceduta dallo stesso), tutte le volte in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito; nell'omissione del previo provvedimento di sequestro viola l'art. 111 della Costituzione sotto il profilo dell'obbligo di informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, atteso che detto obbligo può ritenersi soddisfatto con la formulazione della imputazione.

Cass. pen. n. 33309/2002

In materia di stupefacenti, il veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga non costituisce il prezzo del reato né è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato. Ne consegue che il veicolo non è obbligatoriamente confiscabile e, pertanto, non ne può essere disposta la confisca nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Cass. pen. n. 18157/2002

In tema di usura, la confisca obbligatoria prevista dall'attuale ultimo comma dell'art. 644 c.p., quale modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108, trova applicazione, in osservanza della regola generale stabilita in materia di misure di sicurezza dall'art. 200 c.p., anche con riguardo a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge di modifica.

Cass. pen. n. 10069/2002

La confisca facoltativa può essere disposta anche d'ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d'udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare le eventuali misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236, comma 2 c.p. nonché degli artt. 530, comma 4 e 533, comma 1 c.p.p., trattandosi di pronunzie necessariamente conseguenziali al principale thema decidendum riguardante l'imputazione.

Cass. pen. n. 4089/2002

In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, a norma dell'art. 240 c.p., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7 della citata legge n. 47, ai sensi della quale è prevista una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio affidata in primis all'autorità comunale ed in via subordinata all'autorità giudiziaria, e fatto salva la possibilità di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che legittimano l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

Cass. pen. n. 34019/2001

In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.

Cass. pen. n. 27656/2001

In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 206, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 c.p., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.

Cass. pen. n. 25378/2001

L'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all'autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l'interessato desse inizio all'attività criminosa che gli viene addebitata.

Cass. pen. n. 10229/2001

In tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) e non del comma secondo dell'art. 240 c.p.

Cass. pen. n. 8542/2001

In tema di riesame, le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell'art. 240, comma 2 c.p., non possono essere restituite all'interessato, salvo che si provi la sua estraneità al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal tribunale del riesame per intempestività della decisione ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p. giacché l'art. 324 c.p.p., al quale espressamente rinvia l'art. 355 comma 3 c.p.p., prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato art. 240 comma 2 c.p.

Cass. pen. n. 6240/2001

In caso di applicazione di pena concordata a norma dell'art. 444 c.p.p., la somma costituente il ricavato della cessione di sostanza stupefacente non è suscettibile di confisca, non essendo configurabile una delle ipotesi di cui all'art. 240 n. 2 c.p., né può costituire oggetto di restituzione in favore di chi ne è stato l'autore, in quanto costui è privo di un interesse giuridicamente tutelato a conseguirla, data la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'atto negoziale dal quale esso trae fondamento.

Cass. pen. n. 3792/2001

In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di agevolazione dell'immigrazione clandestina, la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 2 comma 1, D.L.vo n. 113 del 1999 — il quale ha sostituito l'art. 12, comma 4, D.L.vo n. 286 del 1998 — dell'inciso «salvo che si tratti di mezzo appartenente a persona estranea al reato», figurante nel testo originario, non può essere intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e che alla confisca, in tale ipotesi, debba procedersi comunque, prescindendosi da detto limite, in quanto quest'ultimo è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 240, commi 3 e 4, c.p., fermo restando che per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.

Cass. pen. n. 829/2001

In tema di ricorso avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di dissequestro di una nave, non è applicabile l'art. 309, comma 1, c.n., che prevede la legittimazione del comandante della nave a ricorrere nell'interesse dell'armatore e, più specificamente, il potere, in caso di urgenza, “di istituire e proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione” attesoché detta rappresentanza è preordinata alla tutela di interessi civilistici e non può essere applicata allorché siano coinvolti interessi di carattere strettamente personale connessi con profili di responsabilità di carattere penale, quali quelli concernenti l'estraneità dell'armatore al reato in materia di sequestro di cose per cui è prevista, ex art. 240, comma 4, c.p., la confisca obbligatoria.

Cass. pen. n. 2743/2000

In materia di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 356, ha natura obbligatoria e deve pertanto essere sempre disposta dal giudice della cognizione in caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti; ove tuttavia questi non vi abbia provveduto è competente a disporla il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676 c.p.p., non potendosi operare una distinzione a tal fine tra la confisca generale di cui all'art. 240 c.p. e quella speciale prevista nel citato decreto legge n. 306 del 1992.

Cass. pen. n. 9937/2000

La confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma primo c.p. è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca dell'auto usata per il trasporto di stupefacenti, pur risultando che il veicolo era solo occasionalmente servito per il detto trasporto e non già che esso era stato predisposto, con particolari accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali, in generale, per l'occultamento o il trasporto di droga).

Cass. pen. n. 1926/2000

Il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento trasferendo l'una e l'altra alla curatela, tenuta alla gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori; detta privazione (il c.d. spossessamento) non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione di suo fallimento. Alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia pertanto il concetto di appartenenza. Ne consegue la legittimità del sequestro preventivo disposto sui beni del fallito in forza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 321 c.p.p., relativo alla sottoponibilità a sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 240 c.p. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del curatore circa la applicabilità del terzo comma dell'art. 240 c.p. sulla non confiscabilità delle cose appartenenti all'estraneo).

Cass. pen. n. 3281/2000

La confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, del mezzo di trasporto utilizzato per il compimento dei reati in materia di immigrazione clandestina previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può aver luogo, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 240, commi terzo e quarto, c.p., qualora trattisi di mezzo appartenente a persona estranea al reato. L'estraneità, peraltro, non deriva in modo automatico dal fatto che il proprietario del mezzo non abbia subito condanna, dovendosi in realtà considerare estranei al reato, sempre secondo i principi generali elaborati con riguardo al citato art. 240 c.p., soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato o meno sottoposto a procedimento penale, risulti di fatto non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso. (Nella fattispecie, trattandosi di un peschereccio adoperato per il trasporto di clandestini dall'Albania all'Italia e pertanto sequestrato e confiscato all'esito del processo svoltosi a carico dei componenti dell'equipaggio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta dal giudice dell'esecuzione la richiesta di restituzione avanzata dal proprietario dell'imbarcazione, considerando che non vi erano elementi tali da far pensare che costui fosse stato ignaro dell'illecito uso dell'imbarcazione medesima e che risultava inverosimile la tesi da lui sostenuta, secondo la quale lo spostamento del mezzo dall'Albania all'Italia sarebbe stato disposto al fine, del tutto antieconomico, di effettuare rifornimento di carburante e far applicare sullo scafo della pittura antiruggine).

Cass. pen. n. 3249/2000

Nel caso di sequestro di mezzi di trasporto utilizzati per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, il giudice, per disporre la restituzione del mezzo al proprietario, deve, in base ai principi generali sanciti dall'art. 240, commi 1 e 3, c.p., accertare la di lui estraneità rispetto alla violazione penale che costituisce il presupposto del sequestro, prima, e la confisca, poi. A tal fine, il giudice deve verificare che la condotta del titolare del bene non sia stata inficiata dalla prevedibilità della commissione del reato da parte dell'agente per mezzo della cosa sequestrata, ovvero da un difetto di vigilanza in ordine alla sottrazione della stessa ed al suo uso illecito.

Cass. pen. n. 661/2000

La confisca è obbligatoria quando il danaro costituisce il «prezzo» del reato, da intendersi quale compenso dato per indurre taluno a commettere il reato. Diversamente, il provento dell'attività criminosa costituisce profitto del reato e pertanto non è soggetto a confisca obbligatoria ma va restituito in caso di patteggiamento della pena. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che nel caso di sfruttamento della prostituzione, il danaro viene consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore non già come compenso per indurlo a commettere il reato, ma come provento dello stesso).

Cass. pen. n. 4214/2000

Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 c.p. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, legge stupefacenti, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306/92 conv. nella L. n. 356/92, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell'ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.

Cass. pen. n. 3315/1999

I videogiochi, anche se destinati o destinabili al gioco di azzardo, non hanno carattere intrinsecamente criminoso e non rientrano nella previsione di cui all'art. 240, secondo comma, c.p., sicché di essi non può esser disposta la confisca con la sentenza a pena patteggiata.

Cass. pen. n. 5409/1999

La confisca può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato, qualora sia facoltativa, ovvero dal giudice dell'esecuzione, qualora sia obbligatoria per legge. (Fattispecie relativa alla confisca, disposta in sede esecutiva sul rilievo che si trattava di prodotto del reato, di una costruzione sequestrata nel corso di procedimento penale per peculato conclusosi con sentenza di condanna).

Cass. pen. n. 5228/1999

Il rinvio dell'art. 6, comma primo, legge n. 152 del 1975, al disposto dell'art. 240, comma secondo, c.p., concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e gli oggetti a queste assimilati), e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo. Ne consegue che i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240 c.p. (non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato).

Cass. pen. n. 1790/1999

Poiché la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, bensì quello di un tertium genus riconducibile nell'ambito della misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, secondo comma, c.p., la sua applicabilità non può venir meno — così come non si caduca quella prevista dalla suddetta norma del codice — a seguito della morte della persona assoggettata alla misura personale, come del reo, ancorché si accerti prostumamente che questa è intervenuta prima dell'adozione del provvedimento ablativo.

Cass. pen. n. 9/1999

L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell'affermare detto principio la Corte - giudicando in fattispecie di usura - ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l'estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall'attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).

Cass. pen. n. 881/1999

La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.

Cass. pen. n. 5542/1998

In tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione occorre che la cosa non appartenga a persona estranea al reato, da intendersi in senso ampio, cioè comprensivo dei diritti reali di garanzia e non solo della proprietà, con riferimento al momento in cui viene esercitato il potere di confisca da parte del giudice e non a quello della commissione del reato.

Cass. pen. n. 1579/1998

Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione, richiesto di decidere sulla revoca di un sequestro conservativo, accoglie tale domanda, ma contestualmente dispone la confisca ex art. 240, comma primo, c.p., delle cose sequestrate, costituisce atto abnorme, e ciò non solo perché al giudice della esecuzione è inibito di disporre la confisca nei casi in cui questa è facoltativa, e perché la confisca è adottabile solo in relazione a cose sottoposte a sequestro probatorio o a sequestro preventivo, ma, ancor prima, perché, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio.

Cass. pen. n. 5967/1998

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche di natura contravvenzionale, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta. (Fattispecie relativa a intervenuta oblazione per il reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975).

Cass. pen. n. 2016/1997

L'art. 12 sexies D.L.vo n. 306 del 1992 prevede una confisca obbligatoria (in aggiunta a quanto stabilito, in via generale, dell'art. 240 c.p.), che deve essere ordinata previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni indicate nel citato art. 12 sexies. Detto accertamento può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito e la confisca può essere disposta soltanto con la sentenza che tale giudizio definisce. Non è legittimo, quindi, disporre la misura in argomento con provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza di condanna che abbia deciso in merito. (Precisa la Corte che non può diversamente ritenersi in base al disposto di cui all'art. 676 c.p.p. che attribuisce poteri, in materia di confisca obbligatoria, al giudice della esecuzione. Ciò perché quanto in tale articolo previsto riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell'art. 240 c.p. adottabili de plano senza necessità di particolari accertamenti di fatto. Ne consegue l'illegittimità del sequestro preventivo prodromico a una confisca che non può essere disposta).

Cass. pen. n. 2015/1997

Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito con L. 356/1992, è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti tale confisca è subordinata all'accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. (Nella specie la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal P.M.).

Cass. pen. n. 4008/1997

In tema di confisca, l'appartenenza della cosa al terzo estraneo al reato la quale, ai sensi del terzo comma dell'art. 240 c.p., preclude l'applicazione della misura di sicurezza, deve sussistere al momento dell'applicazione della confisca e non risalire ad un momento precedente alla commissione del reato; impongono tale conclusione sia la corretta interpretazione del rinvio alla prima parte del medesimo articolo operato dal comma in discorso, che si riferisce precisamente al momento del concreto esercizio, da parte del giudice, del potere di confiscare, sia un'evidente esigenza di attualizzazione del giudizio di pericolosità e di tutela del terzo acquirente in buona fede. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto irrilevante l'acquisizione da parte di un terzo della proprietà dell'immobile confiscato perchè avvenuto successivamente alla commissione dell'illecito ed al sequestro preventivo del bene medesimo).

Cass. pen. n. 3818/1997

In materia di criminalità organizzata, l'esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e quindi anche in sede esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell'art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992 n. 356, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell'esecuzione quando si verta in procedimenti attinenti reati di criminalità mafiosa. (La Corte ha precisato che con tale normativa, di carattere speciale, si sono introdotte ipotesi particolari di confisca, del tutto differenziate dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p.).

Cass. pen. n. 5522/1997

Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato (tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all'asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa) una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l'abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all'art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.).

Cass. pen. n. 2011/1997

La competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall'art. 240 c.p., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all'accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato.

Cass. pen. n. 5034/1997

La revoca, per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, della sentenza di condanna comporta il venir meno di ogni statuizione pregiudizievole all'interessato, ivi compresa la disposta misura di sicurezza della confisca. (Fattispecie relativa alla revoca della sentenza di condanna in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p.).

Cass. pen. n. 8677/1997

In tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione, deve essere ritenuta incensurabile la sentenza che l'abbia disposta sulla base di congrua motivazione circa il pericolo che l'ulteriore disponibilità degli stessi, da parte dell'imputato, costituisca ragione incentivante alla reiterazione della condotta criminosa, resa ancora più probabile dai suoi numerosi precedenti specifici, dai quali sia tratta altresì la dimostrazione del nesso strumentale di esclusiva destinazione di detti immobili all'esercizio della prostituzione (hanno, al riguardo, i giudici di secondo grado sottolineato che l'imputato ha “regolarmente” — nel senso di scelta costante e metodica — “ceduto tutti gli appartamenti in sua proprietà” per l'esercizio del meretricio: attività nella quale continuerebbe, ove ne restasse in possesso). Trattasi, infatti, di valutazioni di merito ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico e non contrastanti con il principio di effettività causale, che deve contraddistinguere il nesso tra disponibilità della cosa e sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato: destinazione che non va necessariamente ricavata da elementi oggettivi, inerenti alla struttura della cosa, potendo tale nesso strumentale desumersi dalla condotta del soggetto, che, secondo adeguato apprezzamento di merito, risulti univocamente e costantemente volta all'uso della cosa stessa in funzione della consumazione di reati.

Cass. pen. n. 2154/1997

La norma di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 - che disciplina l'importazione, l'esportazione, l'esposizione in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto anche per conto terzi o, comunque, la detenzione di esemplari di specie protette - non contiene deroga al principio generale secondo cui la confisca di cose in sequestro, la cui detenzione è possibile a seguito di idonea autorizzazione amministrativa e non costituisce di per sè, ed in ogni caso, reato, non può prescindere da una sentenza di condanna ed è incompatibile con un provvedimento di archiviazione o di dichiarazione di estinzione del reato. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza di rigetto di istanza di revoca di confisca e restituzione di trofeo di Panthera Pardus, emessa in sede di incidente di esecuzione dallo stesso Gip che aveva disposto l'archiviazione per prescrizione del reato, con la quale si era ritenuto che, pur trattandosi di cosa vietata solo relativamente, la cui detenzione è legittima se debitamente autorizzata, essa era da ritenersi essere stata posta sotto sequestro, in sede di accertamento della violazione doganale e poi confiscata, legittimamente).

Cass. pen. n. 2246/1997

In tema di contrabbando, qualora venga dichiarato di non doversi procedere a carico dell'imputato per essere il reato estinto in dipendenza di definizione amministrativa, la legge doganale, per il suo carattere di specialità rispetto al codice penale, toglie al giudice ordinario il potere di disporre la confisca, delegandolo all'autorità doganale. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza con la quale il pretore aveva disatteso l'incidente di esecuzione relativo al dissequestro e alle conseguenti spese di custodia di un autocarro, la S.C. ha osservato che, cessata la connotazione funzionale tra reato definito a seguito di oblazione e mezzo usato per commetterlo, viene meno l'obbligatorietà della confisca ex art. 301 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sicché anche tutte le questioni riguardanti le spese di custodia dell'automezzo vanno devolute all'autorità amministrativa che ha autorizzato e seguito la definizione dell'infrazione doganale, essendo il pretore carente di giurisdizione).

Cass. pen. n. 1550/1997

Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di pena concordata per il reato di sfruttamento della prostituzione non ha titolo ad ottenere la restituzione delle somme sequestrate ed acquisite in virtù di tale attività criminosa: rispetto ad esse il soggetto versa in una situazione insuscettibile di qualsivoglia tutela giuridica, tenuto conto della contrarietà del negozio acquisitivo a norme di ordine pubblico ed al buon costume, sicché non può ravvisarsi a favore di tale soggetto un interesse ad impugnare il capo della sentenza ex art. 444 c.p.p. relativo alla confisca delle somme sequestrate.

Cass. pen. n. 567/1997

L'art. 445, comma secondo, c.p.p. esclude in via generale la applicazione delle misure di sicurezza, «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p.» e cioè ad eccezione dei casi in cui la «cosa» (da confiscare) costituisca il prezzo del reato, ovvero si tratti di cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca di per sè reato. Ne consegue che deve escludersi la possibilità di procedere alla confisca delle armi e degli oggetti previsti dall'art. 6 della legge 152/75, quando le parti hanno scelto di definire il procedimento con il giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p.; al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p., come espressamente indicato dall'art. 445, comma primo, c.p.p. Nella fattispecie la Corte ha precisato che la detenzione o il porto di un fucile da caccia cal. 12, conforme al tipo omologato, non costituisce di per sè reato, essendone anzi consentita la detenzione ed il porto con le necessarie autorizzazioni.

Cass. pen. n. 147/1997

In caso di patteggiamento per il reato di sfruttamento della prostituzione, le somme sequestrate, provento dell'attività di sfruttamento, non sono confiscabili. Le somme infatti non costituiscono il prezzo del reato, per il quale la confisca sarebbe possibile anche in caso di patteggiamento, ma il profitto di questo. Il provento dell'attività dell'altrui prostituzione dovrà perciò essere restituito, non diversamente da quanto avviene per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività (dalle cassette porno, ai vibratori ecc.) quando «non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione non costituisca di per sè reato».

Cass. pen. n. 4152/1997

In materia di specie protette, a differenza del vecchio testo dell'art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150, che qualificava come reato anche la semplice detenzione di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato a), appendici II e III, e nell'allegato c), parte seconda, del regolamento C.E.E. n. 3626/82, e successive modificazioni, il nuovo testo del medesimo art. 2, così come sostituito dall'art. 2 D.L. 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1993, n. 59, prevede come reato non più la semplice detenzione, ma soltanto la «detenzione per la vendita». Ne consegue che la semplice detenzione di oggetti di pelle non è, di per sè, intrinsecamente illecita, come ad esempio la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: gli oggetti di pelle e pelli di animali morti in questione non costituiscono cose la cui detenzione costituisce reato e non ne può, quindi, essere disposta la confisca in mancanza di una pronuncia di condanna, ai sensi dell'art. 240, secondo comma n. 2, c.p. (Nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, perché estinto il reato per prescrizione, di sentenza di applicazione di pena concordata con ordine di restituzione della merce in sequestro, per avere l'imputato importato nel territorio italiano esemplari morti della specie «Vaiman Crocodylus» provenienti da Caracas, la S.C. ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente P.M., secondo cui il pretore aveva errato nel disporre la restituzione della merce sequestrata sull'assunto che non si tratta di fattispecie di confisca obbligatoria).

Cass. pen. n. 4314/1997

Il veicolo ricettato, al quale siano state apportate manomissioni alteratrici del numero del telaio o del motore, non rappresenta una cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato, secondo quanto dispone l'art. 240 cpv. n. 2 c.p.; in tal caso, infatti, può realizzarsi la regolarizzazione amministrativa del veicolo attraverso la riproduzione a cura dei competenti Uffici della direzione generale della M.C.T.C. di un nuovo numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'Ufficio stesso, in base all'art. 74, terzo comma, c.s., e si viene così a rimuovere il segnale esteriore della contraffazione apportata al veicolo.

Cass. pen. n. 7885/1996

In assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna, non può essere disposta la confisca di cui al primo comma dell'art. 240 c.p. qualora venga dichiarata la prescrizione del reato di ricettazione di reperti archeologici di particolare valore; né può applicarsi, in tali ipotesi, il precetto di cui al secondo comma, n. 2, della medesima disposizione — in tema di confisca obbligatoria — trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge. (Nell'affermare detto principio la Corte ha annullato la sentenza che dichiarava la prescrizione del reato di ricettazione nella parte in cui aveva ordinato la confisca dei reperti archeologici ed ha precisato che la restituzione dei medesimi, in sede esecutiva, si sarebbe dovuta effettuare a favore di chi fosse risultato proprietario in base alla normativa civilistica ed alle disposizioni speciali di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089).

Cass. pen. n. 18/1996

La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma 2, c.p. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

Cass. pen. n. 1497/1996

Allorché il sequestro sia stato disposto su beni privi ormai di rilevanza probatoria, come nel caso di somme depositate presso un'azienda di credito unicamente in relazione alla loro natura di corpo del reato, in vista della possibile confisca di esse, l'interesse della giustizia ad escludere la disponibilità dei beni da parte del terzo è correlato all'assenza di un titolo definitivamente acquisito in buona fede da quest'ultimo sui beni stessi, che gli consenta di evitare le conseguenze della misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240, comma 1, c.p. Ed invero, la finalità della confisca non obbligatoria prevista da tale disposizione, alla quale è prodromico il sequestro del corpo del reato disposto a fini non probatori, è quella di sottrarre al colpevole la disponibilità di cose che, se lasciate in suo possesso, possano costituire aiuto concreto o stimolo psicologico a commettere altri reati. In questa prospettiva, la buona fede del terzo accipiente i beni può essere in contrasto con il sequestro disposto a norma dell'art. 253 c.p.p., perché i beni stessi possono aver ormai perso, in relazione al titolo della legittima detenzione accertato, il nesso che li collegava all'indagato e la possibilità di soggiacere a confisca. (Fattispecie in cui era stata accreditata su conto corrente intestato a società con sede in America, acceso presso banca italiana, una somma pari al corrispettivo di fornitura di merce eseguita da detta società in favore di acquirente colombiano, in aggiunta ad altre somme provenienti da traffici illeciti, versate da cosiddetto «agente provocatore» ritualmente autorizzato. In relazione ad essa, la Suprema Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito, secondo il quale la documentazione comprovante l'effettività dell'operazione commerciale era inidonea a smentire il suo fine di copertura di un'operazione di riciclaggio di danaro «sporco», affermando che la legittimità del sequestro della somma, formalmente versata a titolo di pagamento della fornitura, andava correlata alla permanenza, in capo alla società fornitrice, del diritto a pretendere il pagamento dall'acquirente, in modo da poter essere garantita dal mancato conseguimento del corrispettivo per fatti ad essa non addebitabili, in conformità del principio stabilito nell'art. 2036 c.c., per il quale, in tema di indebito soggettivo, è ripetibile quanto sia stato pagato da un terzo al creditore, sempre che lo stesso non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito).

Cass. pen. n. 4601/1996

Con la sentenza di applicazione della pena va ordinata la confisca delle cose, nella specie chiavi, sequestrate all'imputato per il reato di cui all'art. 707 c.p. Ed infatti, la criminosità e la pericolosità della cosa, che ne impongano la confisca ex art. 240, comma 2, c.p., non costituiscono un carattere della cosa in sé ma derivano dalla relazione tra questa e il soggetto. Essa, pertanto, quand'anche non possa in sé definirsi intrinsecamente criminosa, deve essere confiscata tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato.

Cass. pen. n. 1538/1996

In sede di patteggiamento per il reato di furto è obbligatoria la confisca degli arnesi atti allo scasso, di cui l'imputato non abbia giustificato in alcun modo il possesso e che, per la qualità del possessore, già condannato per reati determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, non possono essere detenuti ai sensi dell'art. 707 c.p. (Fattispecie relativa alla confisca di una tenaglia, un cacciavite e alcuni spadini).

Cass. pen. n. 4254/1996

È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente. (La Corte di cassazione ha evidenziato, tra l'altro, che, non potendosi ritenere di buona fede il possesso di somme provenienti da negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume in virtù di una negoziazione costituente reato e, comunque, ingiusta secondo la coscienza comune anche delle persone meno dotate, colui il quale riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. La confisca pertanto, finisce per colpire un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenere la restituzione conseguente all'annullamento della confisca).

Cass. pen. n. 4051/1996

L'art. 445, comma 1, c.p.p., mediante un rinvio formale e specifico all'art. 240, comma 2, c.p. che non consente interpretazioni estensive, limita il potere del giudice, in via eccezionale, alle sole ipotesi contemplate da quest'ultima disposizione, la quale si riferisce esclusivamente alle cose che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o che costituiscano il prezzo del reato, con conseguente esclusione delle previsioni di confisca obbligatoria contenuta in leggi speciali. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di patteggiamento per il reato di guida di veicolo senza patente, è stato escluso che potesse essere disposta la confisca del mezzo appartenente alla persona sprovvista di abilitazione alla guida).

Cass. pen. n. 3453/1996

Allorché sopravvenga una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciarsi in merito alla confiscabilità o meno di quanto in sequestro, in base ai criteri dettati dall'art. 240 c.p. (Nella fattispecie, il difensore degli imputati aveva proposto ricorso denunciando che la corte di merito, nel dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. — trasporto di materie esplodenti in mancanza della prescritta autorizzazione prefettizia — aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla confisca del materiale in sequestro che, a dire del ricorrente stesso, apparteneva a persona diversa dagli imputati. La Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, ha annullato sul punto l'impugnata decisione ed ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 877/1996

Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (in materia di caccia). Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell'avverbio «sempre», e non quale espressione di un'esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 c.p.p., sicché, non ricorrendo un'ipotesi contemplata dall'art. 240, comma 2, c.p. e non essendo espressamente prevista l'applicabilità di detta confisca, al cosiddetto patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.

Cass. pen. n. 30/1996

L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 175 vieta il commercio, a qualsiasi titolo, nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, di apparecchi e strumenti diversi nelle attrezzature di cui possono essere dotati coloro che esercitano arti ausiliarie delle professioni suddette. La contravvenzione di cui alla citata norma integra peraltro reato istantaneo e la sanzione penale non si estende alla ulteriore condotta di detenzione dei beni in questione ad opera di soggetti cui illecitamente essi siano stati trasmessi ed ai quali è comunque consentito ritrasferirli a persone abilitate ad acquistarli: conseguentemente con riguardo a tali beni non si versa in alcuno dei casi stabiliti di confisca obbligatoria per i quali occorra provvedere di ufficio anche in caso di applicazione della pena richiesta dalle parti.

Cass. pen. n. 11985/1995

Nel caso di reati concernenti armi, munizioni e esplosivi, ne va ordinata la confisca, che è da considerarsi obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 240 capoverso n. 2, c.p.p. e dell'art. 6, comma 1, L. 22 maggio 1995, n. 152; né rileva l'eventuale qualità di armi da collezione, il cui porto costituisce comunque reato e impone egualmente la confisca anche nel caso di denuncia regolare.

Cass. pen. n. 11828/1995

A norma dell'art. 6, L. 22 maggio 1975, n. 152 è prevista la confisca obbligatoria - quindi anche in caso di estinzione del reato - delle armi che hanno formato oggetto dell'imputazione. (Nella specie trattasi di balestra, ritenuta dalla Suprema Corte arma propria essendo per sua natura destinata all'offesa).

Cass. pen. n. 5580/1995

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 240 c.p. — in base al quale la confisca obbligatoria prevista dal comma 2 della medesima disposizione non si applica a quelle cose che appartengono a persona estranea al reato quando la fabbricazione e l'uso possono essere autorizzati — il concetto di estraneità al reato deve distinguersi da quello di estraneità al processo penale: può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale. (Nella fattispecie, relativa al sequestro preventivo di fucili da caccia rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, ma appartenenti ad un suo prossimo congiunto che li aveva regolarmente denunciati presso un diverso domicilio, la Corte ne ha ritenuto la confiscabilità essendo ipotizzabili a carico del proprietario le ipotesi criminose, alternative o concorrenti, di concorso nella detenzione illegale ascritta all'indagato e di omessa denuncia di trasferimento delle armi).

Il disposto dell'art. 6 della L. 22 maggio 1975, n. 152, in base al quale il comma 2 dell'art. 240 c.p., in tema di confisca obbligatoria, si applica a tutti i reati concernenti le armi, deve essere interpretato nel senso che il rinvio si estende anche all'ultimo comma della medesima disposizione, che introduce una deroga al principio dell'obbligatorietà della misura di sicurezza; la confisca è esclusa, pertanto, quando le armi appartengono a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto e la detenzione possono esserne consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Cass. pen. n. 10938/1995

Nell'ipotesi di sequestro ad opera della polizia giudiziaria di cose soggette a confisca obbligatoria, l'eventuale mancata convalida da parte del P.M. entro i termini previsti non comporta la nullità del capo della sentenza relativa alla disposta confisca.

Cass. pen. n. 10372/1995

Lo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità è espressamente escluso dal campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, convertito nella L. 8 agosto 1994 n. 501, che ha introdotto l'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 356, alla cui stregua «è sempre disposta la confisca del danaro, dei beni o delle altre utilità, di cui il condannato non può giustificare la provenienza. . .» anche per il caso di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., in ordine a talune figure di reato tra le quali quella prevista dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, eccettuata, tuttavia, la fattispecie prevista dal comma 5, riguardante, appunto, i fatti di lieve entità.

Cass. pen. n. 1257/1995

In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro che viene consegnato allo sfruttatore e che allo stesso appartiene, rientra nello schema della previsione della misura di sicurezza della confisca del «prezzo» o del «provento» del reato: di conseguenza è illegittima, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il suddetto reato, la confisca delle somme sequestrate alle prostitute. (Fattispecie relativa a sfruttamento della prostituzione aggravato dall'uso di violenza e minaccia; applicando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato altresì che le prostitute, sfruttate contro la loro volontà, erano soggetti estranei all'azione criminosa degli autori del reato).

Cass. pen. n. 10061/1995

In tema di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dell'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 — tenuto conto della differente terminologia usata dal legislatore rispetto alla demolizione prevista dall'art. 7, ultimo comma, stessa legge — lascia intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna per il reato edilizio, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto. (Nella specie, dedotta dal ricorrente l'illegittimità della confisca dei fondi, in violazione dell'art. 240 c.p., poiché tali immobili non potevano essere considerati cose finalizzate a commettere il reato, né prodotto o profitto del reato, la S.C. ha osservato che la confisca non era stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., bensì in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 19 L. n. 47 del 1985).

Cass. pen. n. 1089/1995

Ex art. 19, L. 28 febbraio 1985, n. 47 la confisca è obbligatoria ogni volta che il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla persona del condannato e addirittura dalla stessa condanna penale (potendo l'accertamento della lottizzazione abusiva conseguire ad una declaratoria di amnistia o di prescrizione del reato); in conseguenza della natura «reale» e non «personale» della confisca, la restituzione dell'area abusivamente lottizzata non è consentita dall'art. 19 citato, L. n. 47 del 1985 neppure a favore di proprietari estranei al processo penale; ricorrendo alla disciplina generale di cui all'art. 240 c.p., la restituzione del terreno, abusivamente lottizzato non è consentita quando il proprietario richiedente, pur essendo rimasto estraneo al processo, non può dirsi materialmente o moralmente estraneo al reato o quando il terreno confiscato non è giuridicamente suscettibile di lottizzazione (ex ultimo comma, art. 240, c.p.).

Cass. pen. n. 775/1995

La confisca prevista dall'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 introdotta con il decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito con la legge 8 agosto 1994 n. 501, così come, in linea generale, la confisca prevista dall'art. 240 c.p., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena sui generis o pena accessoria e perciò non si applica ad essa il principio di irretroattività proprio della pena, ma il principio della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 c.p. Per tale motivo è infondata ogni questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione perché l'art. 25 Cost. rinvia solo alle pene e non alle misure di sicurezza. Il ricorso alla confisca discende dalla pericolosità della detenzione al momento della decisione e perciò non ha senso parlare di retroattività con riferimento al fatto reato contestato.

Cass. pen. n. 1253/1995

La confisca delle cose oggetto di contrabbando prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e deve essere disposta anche quando l'imputato venga prosciolto o dichiarato non punibile. Essa, pertanto, si differenzia dalla confisca prevista dall'art. 240 c.p. che attribuisce la facoltà e non l'obbligo, salvo le ipotesi di intrinseco carattere criminoso delle cose, di disporre la misura di sicurezza patrimoniale, sempre che sia intervenuta condanna. (Fattispecie relativa a declaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art. 66 legge 1 giugno 1939, n. 1089, con ordine di confisca dei reperti, facendo tale disposizione riferimento all'istituto della confisca previsto dalle leggi doganali per gli oggetti di contrabbando).

Cass. pen. n. 268/1995

È illegittima l'equiparazione del caso di confisca obbligatoria previsto dall'art. 301, comma primo, della legge doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ai casi di confisca parimenti obbligatoria, indicati nell'art. 240, comma secondo, c.p., ricorrendo i quali, ai sensi dell'art. 324, comma settimo, c.p.p. (procedimento di riesame), va mantenuto il sequestro (recte: la revoca del sequestro non può essere disposta). Infatti, tale equiparazione non può ritenersi consentita, perché la disposizione processuale, ponendo eccezioni alla revocabilità del sequestro, che è una regola generale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (art. 14 prel.), né è dato individuare una sicura ratio o intentio legis a conforto dell'equiparazione stessa, ove si consideri che il legislatore del nuovo codice di rito non ha ritenuto di riferirsi in genere ai casi di confisca obbligatoria, tra i quali, insieme ad altri pure disciplinati da diverse fonti legislative, era preesistente da tempo il caso previsto dall'art. 301, comma primo, D.P.R. n. 43 del 1973, ma ha espressamente e specificamente indicato i casi di cui all'art. 240, comma secondo, c.p. (Nella specie, in tema di contrabbando, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di riesame nella parte in cui aveva disposto che l'autofurgone non fosse restituito al proprietario).

Cass. pen. n. 5731/1995

Ai fini dall'applicazione della confisca il giudice deve tenere conto dei requisiti di illiceità posseduti dalle cose al momento in cui fu commesso il reato, e non alle caratteristiche che le stesse potrebbero acquisire per effetto di modifiche, trasformazioni o adattamenti che vi fossero successivamente apportati. (Fattispecie in tema di confisca di armi).

Cass. pen. n. 4114/1995

Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili sono di per sè oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria.

La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibile o infungibile, non è di ostacolo al sequestro preventivo, il quale può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stato disposto dal Gip sequestro preventivo di un appartamento che, in base ad elementi allo stato apprezzabili, era risultato acquistato con i proventi del reato di concussione).

Cass. pen. n. 2/1995

La confisca del danaro, il cui possesso ingiustificato integra il reato di cui all'art. 708 c.p., è obbligatoria e deve essere necessariamente ordinata, ai sensi degli artt. 240, comma 2, c.p., e 445, comma 1, c.p.p., anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti. Invero la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sé, ma derivano dalla relazione fra questa e l'agente, per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi, come nel caso del danaro, intrinsecamente criminosa, deve essere comunque applicata la misura di sicurezza patrimoniale tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato. (Con riferimento alla fattispecie contravvenzionale sottoposta al suo esame la Corte ha altresì osservato in motivazione che una diversa conclusione determinerebbe una situazione assurda, perché si imporrebbe la restituzione all'agente di cose di cui egli non ha giustificato la provenienza e la cui detenzione, costituente per il passato reato, verrebbe per il futuro ad essere legittimata proprio dal provvedimento giudiziale di restituzione).

Cass. pen. n. 2942/1994

Non può essere confiscato, in seguito a sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., un fucile da caccia per contravvenzioni attinenti alla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (in materia di caccia). Infatti, il fucile da caccia non può essere considerato una cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione «in ogni caso» contenuta nell'art. 28 citata legge deve essere intesa quale sinonimo dell'avverbio «sempre», e non quale espressione di un'esplicita estensione anche al giudizio ex art. 444 c.p.p., sicché non ricorrendo un'ipotesi contemplata dall'art. 240, comma 2, c.p. e non essendo espressamente prevista l'applicabilità di detta confisca al c.d. patteggiamento, il predetto fucile non è confiscabile.

Cass. pen. n. 10106/1994

In tema di confisca facoltativa il concetto di cose che servirono a commettere il reato ai sensi dell'art. 240 comma primo c.p. deve essere inteso come implicante un rapporto causale diretto ed immediato tra la cosa ed il reato nel senso che la prima risulti indispensabile per l'esecuzione del secondo, ciò in quanto il presupposto della confisca va ravvisato nella pericolosità della cosa che necessariamente postula l'ulteriore requisito dell'uso necessario della stessa per commettere il reato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza della corte di appello che aveva confermato la confisca dell'auto usata per il trasporto dello stupefacente; al proposito la C.S. ha considerato che detto mezzo era risultato semplice strumento di occasionale agevolazione della condotta criminosa e peraltro ampiamente fungibile).

Cass. pen. n. 2860/1994

Se è vero che la nozione di appartenenza di cui all'art. 240, comma 5, c.p., ha portata più ampia del diritto di proprietà e si estende, quindi, anche alla titolarità di un diritto ipotecario sulla cosa da confiscare, pur tuttavia è ammissibile la confisca di bene immobile appartenente ovvero nella disponibilità dell'interessato, sottoposto a ipoteca in favore di terzo estraneo al reato addebitato al primo, essendo pur sempre libera la disponibilità della cosa da parte del titolare del diritto di proprietà, non precludendo la misura di garanzia reale la sua circolazione giuridica e ben potendo, al momento dell'esecuzione della misura ablativa, procedersi a salvaguardia dell'interesse del titolare della garanzia reale sulla cosa confiscata, dal momento che oggetto della confisca è solo il diritto reale (di proprietà o di altro contenuto) di un determinato soggetto ritenuto responsabile della violazione penalmente sanzionata e giustificatrice dell'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in questione. (Fattispecie in tema di confisca prevista dall'art. 12 sexies, D.L. 22 aprile 1994, n. 246, in cui la Suprema Corte ha evidenziato che la cosa viene sottoposta a confisca non a causa della sua illiceità, bensì al fine di sottrarre la disponibilità ai soggetti responsabili dei reati ivi elencati, di modo che, contrariamente alla confisca inerente alla cosa nella sua interezza, l'effetto ablativo può coesistere con la titolarità, di terzi estranei al reato, di garanzia reale sulla medesima, atteso l'oggetto circoscritto della misura di sicurezza patrimoniale).

Cass. pen. n. 2761/1994

Al fine di «giustificare la provenienza» dei beni che sono confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall'art. 2 dei decreti legge 22 febbraio 1994, n. 123 (non convertito) e 22 aprile 1994, n. 246, non è sufficiente l'esibizione di atti giuridici d'acquisto, stipulati a norma di legge e debitamente trascritti, perché in tal modo non si dà conto della provenienza dei mezzi impiegati per l'acquisizione dei beni di valore sproporzionato alle proprie possibilità economiche; occorre invece che il condannato per taluno dei delitti espressamente indicati nella suddetta disposizione legislativa fornisca esauriente spiegazione della lecita provenienza dei beni di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria attività, dimostrando la loro derivazione da legittime disponibilità finanziarie.

Cass. pen. n. 6624/1994

A seguito del procedimento speciale di applicazione di pena su richiesta delle parti, non può essere disposta la confisca delle somme sequestrate all'imputato di spaccio di sostanze stupefacenti e costituente il corrispettivo della vendita, rappresentando tale somma, dal punto di vista penale, «profitto» dell'attività delittuosa e non «prezzo» del reato. In relazione all'attività di spaccio di droga, infatti, prezzo del reato sono le somme (o le altre utilità economiche) che lo spacciatore riceve da un committente perché si dedichi a tale attività, alienando droga per conto del committente stesso. Costituiscono invece, «profitto» le somme che lo spacciatore riceve dai singoli acquirenti della droga.

Cass. pen. n. 5617/1994

La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, sempreché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

Cass. pen. n. 1101/1994

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, L. 22 maggio 1975, n. 152 la confisca prevista dall'art. 240 c.p. deve applicarsi a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi: diviene pertanto irrilevante che l'azione commessa abbia avuto ad oggetto armi comuni da sparo e munizioni non da guerra delle quali è consentito il porto e la detenzione in presenza di autorizzazione o dichiarazione; quanto sopra consegue che anche la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti deve ordinare la confisca di tali armi vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria, compatibile con il rito del patteggiamento.

Cass. pen. n. 11297/1993

Rientra fra le cose soggette, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2, c.p., a confisca obbligatoria, da disporsi, quindi, ai sensi dell'art. 445, primo comma, c.p.p. anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, un'arma che abbia subito alterazione in uno dei modi previsti dall'art. 3 della L. 18 aprile 1975, n. 110, nulla rilevando che essa possa essere riportata allo stato originario. (Nella specie trattavasi di carabina alterata mediante l'applicazione di un silenziatore).

Cass. pen. n. 3575/1993

In tema di reati concernenti le armi, la confisca obbligatoria dell'arma in sequestro prevista dall'art. 6, L. 22 maggio 1975, n. 152 con riferimento all'art. 240, secondo comma, c.p., si applica anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa; in tali ipotesi la confisca deve essere disposta anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti.

Cass. pen. n. 1041/1993

Nel sistema penale non costituiscono ostacolo alla confisca (e, quindi, nella fase delle indagini, al sequestro) le trasformazioni o modifiche che il prodotto del reato abbia subito, cosicché ove le cose da sequestrare siano per loro natura fungibili — originariamente o a seguito di trasformazione — l'eventuale commistione tra cose lecite e cose illecite, appartenenti allo stesso genere, costituisce una forma di trasformazione dell'originario prodotto del reato in cose comunque separabili con operazioni di peso, misurazione o numerazione. Il tutto in conformità della regola civilistica che prevede, per le obbligazioni che hanno ad oggetto denaro o altre cose fungibili, l'obbligo di restituire «altrettante cose della stessa specie e qualità», regola generale applicabile anche in sede penale, in considerazione della natura patrimoniale della misura di sicurezza. (Applicazione in tema di sequestro preventivo di titoli di Stato. La corte ha annullato il provvedimento denunciato statuendo che — in relazione al tipo di reato addebitato, nella specie, concussione — il giudice a quo avrebbe dovuto indicare se, e sulla base di quali elementi indiziari, i valori sequestrati potevano ritenersi, in tutto o in parte, il diretto prodotto del reato stesso o l'indiretto profitto di esso, siccome frutto di un reimpiego da parte dell'autore del denaro direttamente conseguito dai concussi).

Cass. pen. n. 3332/1993

In base al combinato disposto dagli artt. 240, secondo comma, c.p., 6, L. 22 maggio 1975, n. 152 e 445 c.p.p., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Cass. pen. n. 2158/1993

In tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi dell'art. 240, primo comma, c.p., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di «indispensabilità», ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa ed il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella specie la Cassazione ha peraltro ritenuto che l'uso della autovettura confiscata fosse stato «necessario» per l'esecuzione del reato di tentato furto).

Cass. pen. n. 882/1993

In tema di patteggiamento è consentita la confisca soltanto delle cose costituenti il prezzo del reato o di quelle intrinsecamente criminose. Al riguardo per «prezzo del reato» deve intendersi il compenso per commettere il reato ovverosia il denaro o altra utilità economica promessa per indurre un altro soggetto a compierlo.

Cass. pen. n. 1811/1993

Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 c.p.p. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, previsto dall'art. 720 c.p., la Cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il «prezzo» del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell'art. 240 c.p.).

In tema di confisca, il «prezzo del reato», oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 c.p., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, mentre il «provento» dello stesso è riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano il «prodotto o il profitto del reato», contenuta nel primo comma del suddetto art. 240. Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 c.p.p. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, previsto dall'art. 270 c.p., la cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il «prezzo» del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell'art. 240 c.p.).

Cass. pen. n. 1671/1993

Con la sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti è consentita la confisca esclusivamente delle cose, di cui all'art. 240, secondo comma, c.p., costituenti il prezzo del reato o di quelle la fabbricazione, l'uso, il porto o la detenzione e alienazione delle quali costituisce reato. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la confisca del furgone con il quale l'imputato aveva trasportato, a fini di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, due cittadini stranieri).

Cass. pen. n. 705/1993

In virtù dell'art. 445, primo comma, c.p.p. la sentenza emanata a seguito di patteggiamento può disporre la confisca solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. e dalle norme che facciano espresso riferimento al predetto rito speciale. Tale principio, peraltro, non vale quando la confisca delle cose debba essere sempre ordinata, anche nell'ipotesi di patteggiamento per norma successiva, che espressamente la imponga. (Fattispecie in tema di contrabbando ex lege 30 dicembre 1991, n. 413, nella quale la Suprema Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio, applicando la confisca, erroneamente omessa).

Cass. pen. n. 1074/1993

Dichiarato estinto il reato in materia di armi, la confisca di queste ultime può essere disposta, in sede di esecuzione, solo previo accertamento che la loro detenzione non era stata o non avrebbe potuto essere autorizzata. (In motivazione, la Suprema Corte ha rammentato le innovazioni introdotte con l'art. 12, comma 8, D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356, che ha portato da due a tre il numero delle armi comuni da sparo che si possono legittimamente detenere, nonché con l'art. 37 comma secondo, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 che ha soppresso il limite per la detenzione delle armi da caccia e con l'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36, secondo cui non si deve tener conto dei fucili da caccia nel computo del numero massimo delle armi comuni da sparo).

Cass. pen. n. 5/1993

Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, c.p., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato).

L'art. 722 c.p. che per talune contravvenzioni in materia di giuoco d'azzardo stabilisce che «è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati» prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna. Invero, con l'uso dell'avverbio «sempre» tale norma ha solo inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell'art. 240 comma secondo c.p., e non invece stabilire l'obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento.

Cass. pen. n. 337/1993

Secondo il nuovo codice di procedura penale il sequestro preventivo ha come presupposto oggettivo che la cosa da sequestrare sia «pertinente al reato» (art. 321, comma primo) ovvero sia «cosa di cui è consentita la confisca» (art. 321, comma secondo). Il concetto di cosa pertinente al reato è affidato alla interpretazione giurisprudenziale, che deve definirlo in relazione all'istituto nell'ambito del quale il concetto è utilizzato, sicché ai fini del sequestro preventivo è cosa pertinente al reato quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa; poiché in astratto ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi non può che restringerla a quelle cose che hanno una pericolosità «intrinseca», ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto a probabili reati futuri; in altri termini, il rapporto di strumentalità tra res e reato deve essere essenziale e non meramente occasionale, per evitare di allargare a dismisura, e quindi ad libitum del giudice, il concetto di sequestrabilità, poiché l'istituto del sequestro preventivo, nel perseguire fini di difesa sociale, non può sacrificare in modo indiscriminato i diritti patrimoniali dei cittadini, sottraendo a questi una disponibilità di cose che è in sé stessa lecita, a meno che non sia oggettivamente e specificamente predisposta per l'attività criminosa. Anche la confiscabilità facoltativa ex art. 240, comma primo, c.p. sussiste solo per le cose la cui strumentalità rispetto al reato sia essenziale e non occasionale, giacché il parametro di pericolosità sociale è identico sia in corso di processo sia in esito alla condanna. (In base a questi principi la Corte ha annullato senza rinvio un'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un autoveicolo dentro il quale il proprietario ricorrente e altra persona erano stati colti in flagrante rapporto sessuale e denunciati per atti osceni in luogo pubblico).

Cass. pen. n. 2015/1993

Ai fini della confisca obbligatoria secondo il dettato dell'art. 240, cpv. n. 2 c.p., non è dato distinguere tra le cose intrinsecamente criminose e quelle che non sono tali. Né rilevano le possibili diverse utilizzazioni che dalle cose si possono trarre mediante particolari trattamenti o speciali autorizzazioni, dal momento che occorre avere riguardo al fatto illecito così come accertato dagli organi di polizia giudiziaria e dal magistrato e quindi alle condizioni e alle caratteristiche del prodotto all'epoca di tali accertamenti. (Fattispecie in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode in commercio, relativa a confezioni di shampoo recanti etichette contraffatte. La Suprema Corte ha disatteso le argomentazioni del ricorrente, che ne aveva richiesto la restituzione adducendo la facoltatività della confisca, sia perché le cose non erano intrinsecamente criminose, sia perché suscettibili di sostituzione o di regolarizzazione da parte della ditta produttrice).

Cass. pen. n. 652/1993

Nel caso in cui per un reato di commercio di sostanze stupefacenti sia stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la stessa non può essere disposta la confisca del denaro sequestrato che costituisca il frutto del commercio della droga. Invero, perché con la sentenza di patteggiamento possa essere disposta ex art. 445 c.p.p. la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, prevista per la sola ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, c.p.p., è essenziale che il denaro sequestrato costituisca il prezzo del reato; deve trattarsi, cioè, di denaro «pagato per commettere il reato», ossia dato per indurre o determinare un altro soggetto al reato stesso, e non già di danaro costituente il «profitto» del commercio della droga ovvero il «provento» dell'attività delittuosa.

Cass. pen. n. 11173/1992

Il concetto di «appartenenza» di cui all'art. 240 c.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare, di cui il reo ha la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per estraneo soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati. Poiché la misura di sicurezza della confisca ha carattere non punitivo ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono per commettere il reato, ovvero ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto, essa può essere disposta anche per i beni appartenenti a persone giuridiche dovendo a tali persone, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti. (Fattispecie relativa a confisca di compendi immobiliari, azioni e quote di società, autoveicoli, saldi di conti correnti bancari appartenenti a società i cui legali rappresentanti erano stati ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di contrabbando di tali tabacchi).

Cass. pen. n. 9503/1992

Nel giudizio speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 ss., c.p.p., non può essere disposta la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato di spaccio di sostanze stupefacenti qualora tale somma costituisca non il prezzo del reato (cioè le cose date all'agente per indurlo a commettere il reato), ma il provento (prodotto o profitto) dell'attività delittuosa, la cui confisca è solo facoltativa ex art. 240, primo comma, c.p. e non obbligatoria come richiesto dall'art. 445 stesso codice.

Cass. pen. n. 1170/1992

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. Infatti, sia il sequestro probatorio che quello preventivo possono avere ad oggetto il corpo del reato e cioè cose che, per la stessa definizione datane dal legislatore (art. 253, comma secondo, c.p.p.) sono per loro natura suscettibili di confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. Per questa eventualità, l'art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro... non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240 comma secondo del codice penale, quando si tratti cioè di cose soggette a confisca obbligatoria. Tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355, comma terzo, c.p.p., relativo al riesame del provvedimento di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria.

Cass. pen. n. 7093/1992

All'applicazione della pena su richiesta delle parti consegue la confisca soltanto quando le cose sequestrate costituiscono il prezzo del reato. Essa non è invece possibile, quando la res sia il prodotto o il profitto del reato. (Nella specie la Corte ha annullato la confisca di una somma di denaro, considerata profitto della vendita di sostanza stupefacente da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 608/1992

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, primo comma, c.p., è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa sequestrata al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. (Nella fattispecie, in relazione al reato contestato di esercizio di un deposito di oli carburanti e lubrificanti senza preventiva denuncia all'Utif, la Suprema Corte escludeva il mantenimento del sequestro del deposito stesso, in quanto l'imputato, nelle more processuali aveva provveduto a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative).

Cass. pen. n. 688/1992

Allorché non si sia provveduto, in procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, alla confisca obbligatoria (nella specie di un'arma), l'illegittimità della decisione di restituzione, in conformità della richiesta dell'imputato, dell'oggetto sequestrato non estende i suoi effetti a tutta la sentenza qualora la richiesta della pena non risulti subordinata a quella della restituzione, che costituisca, invece, domanda autonoma e indipendente.

Cass. pen. n. 3118/1991

La confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile anche nei confronti di soggetti (quali le società) sforniti di capacità penale. L'estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso nel quale si sosteneva l'applicabilità del terzo comma dell'art. 240 c.p. — per il quale non sono confiscabili le cose appartenenti «a persona estranea al reato» — la Suprema Corte ha osservato che la società ricorrente era stata ampiamente coinvolta nell'illecita attività truffaldina per la quale il suo legale rappresentante era indiziato insieme ad altri).

Cass. pen. n. 4453/1990

La confisca delle cose che servirono a commettere il reato può essere disposta solo quando sussiste un rapporto causale diretto ed immediato fra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve apparire come indispensabile per la esecuzione del secondo. Non può perciò essere disposta la confisca dell'appartamento che sia stato utilizzato per l'esercizio del meretricio, il cui favoreggiamento e la cui agevolazione diano luogo a condanna penale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 240 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
domenica 27/02/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere un parere penal - tributario.

L’imputato a seguito della condanna di primo grado per reati tributari, il Giudice ha pronunciato la confisca dell’immobile della prima casa e di un secondo immobile affittato a terzo, tali immobili a loro volta erano liberi in quanto l’originario sequestro preventivo era stato annullato.

L’imputato propone appello alla sentenza e tra i motivi di contestazione chiede la revoca della confisca.

La domanda è, quale scenario si prospetta in merito alla casa di residenza della famiglia dacché la confisca non è definitiva? Ovvero la famiglia dovrebbe lasciare l’abitazione?

Ulteriormente per l’immobile affittato a terzo, in regime di confisca non definitiva, il canone dell’affitto viene espropriato ? e se la riposta è affermativa a chi viene devoluto? E se l’immobile rimane sfitto, chi paga il condominio e la tassa sul bene IMU, TASI ecc..

Cordialità.”
Consulenza legale i 01/03/2022
La risposta al presente quesito trova, in parte, riscontro in quello parallelo (cui si rinvia) di cui al codice Q202230374.

Per rispondere, occorre innanzi tutto fare alcuni chiarimenti sulla confisca.
E’ noto, infatti, che nel nostro sistema penale la confisca nasce quale misura di sicurezza.
Tuttavia, soprattutto su impulso della giurisprudenza EDU e in applicazione dei cd. “Engel criteria”, alla confisca è stata data dignità di pena, anche in considerazione della esponenziale carica afflittiva di cui la stessa è dotata.

Da ciò discende che la confisca non può – e non deve – essere efficacia se non a seguito di un giudicato di condanna dell’imputato.
Certo, vi sono eccezioni (che si sono manifestate soprattutto in riferimento alla confisca urbanistica i cui decorsi giurisprudenziali hanno respo possibile la comminatoria della stessa anche in caso di intervenuta prescrizione ma solo a seguito di un accertamento della materialità del reato) ma la regola è questa.

Da ciò discende che finché non viene emesso il provvedimento di confisca definitivo, nessuna conseguenza può esservi in merito ai beni/patrimoni che la stessa attinge.

Ciò riguarda sia la casa familiare, che non deve essere in alcun modo abbandonata, sia la casa locata al terzo.
Quanto a quest’ultimo caso, è ovvio che, prima della applicazione della confisca, nulla accadrà ai canoni e ai profili di sfruttamento dell’immobile.
Resta comunque il fatto che, per le medesime ragioni, le spese dell’immobile saranno sostenute dal legittimo proprietario quantomeno fino a che non avrà definitiva efficacia il provvedimento ablatorio.

Quanto, poi, alla paventata richiesta di sequestro, è ovvio che alla stessa non può conseguire effetto alcuno quantomeno fino a che non vi sia un provvedimento di accoglimento del giudice della cognizione.

Anonimo chiede
mercoledì 01/09/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Sono a chiedere una consulenza in merito alla confisca per reati tributari come di seguito prospettata:

Nei confronti del contribuente/indagato, sopravviene un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. per reati tributari, che viene impugnato dall’indagato e in sede di riesame il sequestro viene annullato.

Inizia il processo di merito, e alla conclusione dello stesso il contribuente/imputato viene condannato, e in sentenza viene statuita la confisca per pari valore dell’imposta evasa.

Le domande sono le seguenti:

-a) Dopo la sentenza di condanna non passata in giudicato, ma prima della notifica della confisca da parte del P.M. il reo muore. Nella suddetta fattispecie il P.M. potrà comunque procedere alla confisca dei beni del reo ?

- b) Altra ipotesi, il reo muore dopo la condanna e dopo la notifica della confisca, ma prima della condanna definitiva, in tale peculiare fattispecie i beni confiscati in via provvisoria ( in quanto come suddetto il sequestro preventivo era stato annullato e sembra che in tal caso, la confisca non è definitiva fino alla sentenza passata in giudicato) possono essere comunque confiscati dal P.M. i beni del reo morto, nei confronti degli eredi ?

In attesa porgo Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 07/09/2021
La risposta al quesito è estremamente complessa in quanto riguarda un tema molto dibattuto che attiene alla obbligatorietà o facoltatività della confisca e dei beni oggetto della misura ablatoria.

La confisca, come noto, costituisce una misura di sicurezza estremamente afflittiva prevista dal nostro codice penale (art. 240 c.p.) e da numerose leggi speciali che hanno esteso l’applicabilità della stessa a diverse tipologie di reato.

Circostanza, questa, estremamente chiara nel caso di specie nell’ambito del quale si discute della confisca di cui all’art. 12 bis del d. lgs. 74 del 2000 che ha reso possibile comminare la confisca – anche per equivalente – a seguito della commissione dei reati fiscali.

Nel nostro ordinamento, la confisca, eccezion fatta per alcune peculiari fattispecie (vedi, ad esempio, la confisca di prevenzione nel caso di reati di associazione per delinquere o la confisca dei beni di cui al secondo comma dell’art. 240 c.p.9), viene sempre e comunque comminata in caso di “condanna”.

In tal senso depone anche l’art. 12 bis prima menzionato che, esplicitamente, ritiene applicabile la confisca nel caso di intervenuta condanna o di sentenza di patteggiamento.

Tuttavia, la Cassazione non sempre si è ritenuta d’accordo con tale tesi (sembra assurdo, trattandosi di una norma chiara, ma tant’è) facendo leva sul fatto che, spesso, il dettato normativo in tema di confisca reca sempre con sé l’indicazione che la misura di sicurezza è “sempre ordinata” (dettato normativo che si ripete anche nella confisca di natura tributaria).

Ora, le tesi sul tappeto sono state due:
- secondo una corrente giurisprudenziale, la confisca può essere disposta anche in caso di morte del reo, laddove gli accertamenti compiuti nel corso del giudizio abbiano consentito ai giudici di addivenire quantomeno ad una condanna dell’imputato, che non può esservi solo formalmente, in considerazione della sua morte, che conduce ad una obbligatoria sentenza di proscioglimento per estinzione del reato. Tale tesi si radica nella convinzione che ragioni di ordine sostanziale devono impedire che il reo “conservi” il provento del reato per la sola mancanza di una “formalità”, quale la sentenza di condanna impossibile da emettere a causa della morte del reo medesimo. In tale ottica, quel “sempre” di cui al dettato normativo, imporrebbe al giudice di comminare la confisca in ogni caso;
- secondo altra corrente, invece, la morte del reo impedisce sempre la comminazione della confisca, in tutti quei casi in cui il presupposto della misura di sicurezza/pena sia una sentenza di condanna.

Si noti, per giunta, che tali teorie – e tale confusione – costituiscono lo strascico della non unanimità di vedute in merito alla natura giuridica della confisca (pena o misura di sicurezza?) di cui non si darà conto nel presente parere in considerazione della non centralità del tema ai fini della questione specifica e a causa della estrema complessità delle questioni sottese, che coinvolgono diversi istituti del diritto penale, sostanziale o processuale.

Fatte le suesposte precisazioni, la risposta al quesito non può essere univoca essendo, come anzidetto, assoggettata al giudizio, al suo svolgimento e alla corrente giurisprudenziale.

Tuttavia, in via generale, potrebbero affermarsi due scenari:
- la confisca non verrà applicata in considerazione del fatto che, a causa della morte del reo intervenuta prima della sentenza d’appello, non si avrà mai un giudicato di condanna;
- la confisca potrebbe essere applicata laddove la morte del reo, intervenuta in uno stadio di istruttoria di primo grado avanzata, potrebbe aver consentito al giudice di prime cure di aver raggiunto un corredo probatorio tale da ritenere evidente la commissione del fatto. In tale ipotesi, aderendo al primo filone giurisprudenziale, si potrebbe ritenere raggiunto il presupposto


G. Z. chiede
lunedì 02/07/2018 - Marche
“Nel mese di febbraio 2011, sono stati posti sotto sequestro preventivo, fra gli altri beni, anche un conto corrente cointestato e un deposito titoli pure cointestato. Successivamente , la sentenza disponeva, tra gli altri beni , la confisca di: somme e titoli depositati presso la banca, ed in particolare; € 105.336,46 sul C/C e metà del controvalore dei titoli nel deposito. E in chiusura di sentenza il Giudice "dispone il dissequestro e la restituzione alla libera disponibilità degli aventi diritto, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di tutti i beni non rientranti fra quelli sopra assoggettati a confisca. La sentenza è passata in giudicato il 19/09/2011. IL giudice nell'emettere la sentenza non ha tenuto conto che nel frattempo alcuni titoli, per scadenza naturale, sono stati rimborsati ( 14/3/11 € 17.197,72 e 30/6/11 € 9.982,12 ) e affluiti nel C/C assieme agli interessi maturati, facendo si che il versamento al FUG di € 154.512,65 risultasse superiore all'importo stabilito dal Giudice. Si chiede se il controvalore dei titoli scaduti e le loro cedole erano confiscabili.”
Consulenza legale i 04/07/2018
La confisca penale prevista nel nostro ordinamento rappresenta un istituto estremamente discusso da tempo per la sua particolare afflittività, tanto da essere più volte accostata al concetto di pena più che a quello di misura di sicurezza.
La sua disciplina è peraltro molto articolata e, oltre a essere preveduta da alcune disposizioni del codice penale (art. 240 e 322 ter), è espressamente prevista in altre fonti normative riguardanti, ad esempio, i reati tributati e di associazione per delinquere.

Per rispondere al quesito occorre tenere in considerazione la disciplina generica del codice penale di cui all’art. 240 secondo la quale i beni oggetto di confisca sono quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
Per “prezzo” del reato si intende «il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato» ( C., S.U., 6.10.2009; C., S.U., 6.3.2008; C., S.U., 22.11.2005; C., S.U., 17.10.1996; C., S.U., 24.2.1993; C., Sez. V, 24.10.2013-26.6.2014, n. 27675). Si pensi ad esempio alla “mazzetta” data ad un sicario per commettere un omicidio.
Quanto al prodotto, è il frutto diretto dell'attività criminosa, ossia il risultato, che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (C., S.U., 17.10.1996; C., Sez. V, 24.10.2013-26.6.2014, n. 27675; C., Sez. fer., 12.9.2013, n. 44315).
Il profitto è invece la conseguenza economica immediata o il vantaggio anche indiretto, come i beni "di scambio" e quelli costituenti il reimpiego di quanto direttamente conseguito. É costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (C., S.U., 17.10.1996; v. anche C., Sez. fer., 12.9.2013, n. 44315, per la distinzione dal prodotto del reato).

Sul tema degli interessi, come anche del controvalore dei titoli, va detto che la legge non dispone con precisione e i precedenti giurisprudenziali che parlano di “interessi” fanno più che altro riferimento al reato di usura ma soprattutto ai reati fiscali nella misura in cui si puntualizza per questi ultimi che il profitto confiscabile è susseguente anche agli interessi che l’evasore avrebbe dovuto pagare e che, invece, non ha pagato.

Ritornando al tema rilevante, tuttavia, va sottolineato che un’interpretazione sistematica del concetto di profitto, prezzo e prodotto confiscabile non può non essere comprensiva del controvalore dei titoli scaduti e delle cedole maturate, nonché degli interessi.
Il denaro del rimborso dei titoli infatti non è niente di diverso dalla quantificazione materiale del bene sequestrato e confiscato, ovvero i titoli in questione; e nel comune sentire giurisprudenziale viene in ogni caso visto come un bene meritevole di confisca in quanto il soggetto non lo avrebbe comunque percepito senza la commissione del reato.

Ciò a maggior ragione se si parla di profitto. Come detto infatti la nozione di profitto adottata dal nostro ordinamento e reinterpretata dalla Corte di Cassazione è talmente ampia da ricomprendere, detto in termini semplici, qualsiasi “conseguenza” e beneficio percepito dal reo in seguito alla commissione del reato, interessi compresi.

E’ possibile dunque concludere che quella del giudice non sia stata una svista ma una decisione conseguente alla – per vero eccessiva – disciplina in tema di confisca.