(massima n. 1)
Dichiarato estinto il reato in materia di armi, la confisca di queste ultime può essere disposta, in sede di esecuzione, solo previo accertamento che la loro detenzione non era stata o non avrebbe potuto essere autorizzata. (In motivazione, la Suprema Corte ha rammentato le innovazioni introdotte con l'art. 12, comma 8, D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356, che ha portato da due a tre il numero delle armi comuni da sparo che si possono legittimamente detenere, nonché con l'art. 37 comma secondo, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 che ha soppresso il limite per la detenzione delle armi da caccia e con l'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36, secondo cui non si deve tener conto dei fucili da caccia nel computo del numero massimo delle armi comuni da sparo).