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Articolo 444 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Applicazione della pena su richiesta

Dispositivo dell'art. 444 Codice di procedura penale

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria(1). L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato(8).

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria(2).

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato(3).

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti(4). Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3(5). Si applica l'articolo 537 bis(6)(9).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [163 c.p.] non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta(7).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.
[omissis]
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.
[omissis]

__________________

(1) Tale procedimento speciale è esperibile solo per una serie di reati, identificati attraverso il riferimento alla sanzione in concreto applicabile, così da temperarne l'estensione applicativa.
(2) Tale comma è stato inserito dall' art. 1, della l. 12 giugno 2003, n. 134, poi così modificato dall'art. 11, della l. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall'art. 5, comma 1, lett. l), della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(3) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.
(4) Il secondo comma è stato così sostituito dall' art. 32, della l. 16.12.1999, n. 479, date le pronunce di illegittimità costituzionale che avevano colpito la formulazione precedente.
(5) Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 135 disp. att. del presente codice.
(6) Comma modificato dall'art. 5, L. 11/01/2018, n. 4 con decorrenza dal 16/02/2018.
(7) Tale comma 3 bis è stato inserito dall'art. 1 comma 4 lett. d) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
(8) Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").
(9) Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. a), n. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Come gli altri riti speciali, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cd. patteggiamento) risponde ad esigenze di snellimento e velocizzazione dei processi penali. Il patteggiamento permette una chiusura anticipata del processo in forza dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, già nella fase dell’udienza preliminare o anche delle indagini: l’imputato volontariamente si sottomette alla sanzione penale, ma viene premiato con una serie di vantaggi, tra cui la diminuzione fino ad un terzo della pena in concreto.

Spiegazione dell'art. 444 Codice di procedura penale

L’art. 444 c.p.p. disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti (nella prassi, si parla di patteggiamento).

Con il patteggiamento, l’imputato viene premiato con importanti vantaggi. Su tutti, c’è una diminuzione, in misura variabile fino ad un terzo, della pena in concreto (cioè, della pena che il giudice avrebbe applicato con la condanna, secondo i criteri dell’art. 133 del c.p.).

Il legislatore conosce due tipi di patteggiamento: tradizionale ed allargato.

Riguardo il patteggiamento tradizionale, in base al comma 1 dell’art. 444 c.p.p. e del comma 1 dell’art. 445 del c.p.p., l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di applicare, nella specie e nella misura indicata, una pena sostitutiva o una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, o una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni sola o congiunta a pena pecuniaria.

Questa forma di patteggiamento non è soggetta ad alcun limite né soggettivo, né oggettivo: quindi, è applicabile a tutti i reati (purché per pene che in concreto non superino i due anni) e a tutti i soggetti, sebbene delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati (art. 99, comma 4 c.p.).

Per gli effetti della sentenza di patteggiamento tradizionale, si veda l’art. 445 del c.p.p..

Il comma 3 dell’art. 444 c.p.p. precisa che la parte (l’imputato, ma potrebbe anche trattarsi del pubblico ministero) può subordinare l’efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena ad opera del giudice. In questo caso, il giudice, quando ritiene di non concedere la sospensione condizionale della pena, rigetta la richiesta di patteggiamento.

Il codice prevede anche il cd. patteggiamento allargato.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 444 c.p.p., l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, sola o congiunta a pena pecuniaria, vada da due anni e un giorno e non supera cinque anni.

Inoltre, il comma 1 (dopo la riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) ha precisato che l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (salvo quanto previsto per alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione ai sensi del comma 3-bis) e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

Come precisato dal comma 1-bis, il patteggiamento allargato è soggetto a limiti sia oggettivi, sia soggettivi. In particolare:
  • quanto ai limiti oggettivi, questa forma di patteggiamento non è applicabile nel caso in cui si proceda per determinati delitti espressamente indicati. Ad esempio, il patteggiamento allargato è escluso per i procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (tra questi, il reato di associazione mafiosa ex art. 416 del c.p. e quello di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 del c.p.) o ai delitti a sfondo sessuale (come quello di violenza sessuale a norma dell’art. 609 bis del c.p.).
  • riguardo i limiti soggettivi, il patteggiamento allargato non è applicabile nel caso in cui si proceda nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale e per tendenza e recidivo reiterato.

Con riferimento ad entrambe le forme di patteggiamento, il comma 2 dell’art. 444 c.p.p. precisa i requisiti necessari ai fini della pronuncia di una sentenza di patteggiamento.

Innanzitutto, è necessario l’accordo tra imputato e pubblico ministero: infatti, la norma richiede il “consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta”.
In secondo luogo, non devono ricorrere le condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 del c.p.p. (per cui vi è l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).

Per il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia), se sussistono tali requisiti, il giudice procederà ad un controllo sul contenuto dell’accordo: sulla base degli atti, il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la correttezza dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la correttezza delle determinazioni in merito alla confisca e la congruità delle pene indicate. Se questi controlli hanno esito positivo, il giudice pronuncia sentenza di patteggiamento.

Ancora, il comma 2 precisa che, se c’è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda di risarcimento del danno, ma l’imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale delle stesse.

Infine, il comma 3-bis stabilisce che, nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione (ad esempio, concussione ex art. 317 del c.p.), la parte (l’imputato, ma anche il pubblico ministero) può subordinare l’efficacia della richiesta di patteggiamento all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’art. 317 bis del c.p. o all’estensione della sospensione condizionale anche alle pene accessorie menzionate. In questi casi, il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o se ritiene di non concedere l’estensione della sospensione condizionale, rigetta la richiesta di patteggiamento.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Per estendere, come richiesto dalla legge delega, i poteri negoziali delle parti alla confisca facoltativa (in ogni caso di patteggiamento) e alle pene accessorie (in caso di patteggiamento allargato), si propongono due interventi.


In primo luogo, si modifica l’art. 444, comma 1, c.p.p., enunciando detti nuovi poteri delle parti, connotati da facoltatività (le parti “possono”, non sono obbligate). Nell’ambito di questo intervento e con riguardo specifico alle pene accessorie, viene fatto salvo il peculiare assetto voluto dall’art. 444, comma 3 bis, c.p.p. nella sfera dei reati contro la P.A.


In secondo luogo (e di conseguenza), si interviene sull’art. 444, comma 2 c.p.p., estendendo la verifica del giudice ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie.
In particolare, si ritiene che passare dall’attuale singolare (“congrua la pena indicata”) al plurale (“congrue le pene indicate”) sia idoneo a ricomprendere le pene accessorie.

Massime relative all'art. 444 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 48347/2018

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia ritenuta l'insussistenza di uno dei reati satellite, la Corte di cassazione deve procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato ritenuto insussistente nella misura determinata dall'accordo. (Fattispecie in tema di violazione obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in cui la Corte ha ritenuto che l'inosservanza di prescrizioni generiche, come quelle di vivere onestamente e di rispettare le leggi, non integra il reato).

Cass. pen. n. 48342/2018

In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile poiché, malgrado le istanze di applicazione pena erano state presentate in una prima udienza poi rinviata preliminarmente, non si poteva però ritenere che il giudizio era ormai ristretto alla sola decisione dell'accoglibilità della richiesta di patteggiamento).

Cass. pen. n. 40986/2018

La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine – dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

Cass. pen. n. 30064/2018

In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca del denaro può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore da 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena.

Cass. pen. n. 25257/2018

In tema di patteggiamento, l'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede, per alcuni delitti ivi indicati, un requisito di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena che, influendo sull'applicabilità e legittimità del rito, ha natura esclusivamente procedimentale; ne consegue che detta norma trova applicazione anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detto requisito opera "ab extrinseco" rispetto all'accordo, senza mutarne l'oggetto né influire sull'operatività della confisca di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 14123/2018

In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett. e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Cass. pen. n. 12903/2018

In tema di casellario giudiziale, il beneficio della non menzione della pronuncia nello stesso, previsto dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, si applica anche nel caso di sentenza relativa a cd. patteggiamento allargato.

Cass. pen. n. 6538/2018

In tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate.

Cass. pen. n. 48373/2017

Non viola in divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'esecuzione che, nel rideterminare la pena inflitta, ex art. 444 cod. proc. pen., per reati aventi ad oggetto droghe "leggere", divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, applica la diminuzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti non nella misura massima consentita, così come invece avvenuto nell'originaria sentenza di patteggiamento. (Fattispecie in cui, mancato l'accordo tra le parti, il giudice aveva provveduto ex artt. 132 e 133 cod. pen.).

Cass. pen. n. 13534/2017

In tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.

Cass. pen. n. 41676/2016

In tema di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per più reati unificati dalla continuazione, qualora, nelle more del giudizio di cassazione, sia sopravvenuta per uno di essi l'abolitio criminis, la Corte di cassazione deve procedere allo scomputo della pena prevista per il reato abrogato, trattandosi di potere che spetta al giudice che dichiari l'abrogatio criminis e che è, comunque, riconducibile alla previsione di cui all'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la S.C. ha il potere di rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione di legge più favorevole all'imputato, ancorché sopravvenuta alla proposizione del ricorso, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie in cui la pena per il delitto abrogato non era la pena base, ma costituiva solo una frazione dell'aumento per la continuazione determinata dalle parti).

Cass. pen. n. 39527/2016

In tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile, a meno che non ritenga di compensarle, a condizione che la costituzione della parte civile sia avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile la cui costituzione era avvenuta in udienza preliminare, successivamente al deposito in cancelleria della richiesta di patteggiamento corredata dal consenso dell'imputato).

Cass. pen. n. 35383/2016

In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti accertati come falsi e ad espellere dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica).

Cass. pen. n. 18953/2016

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato, ovvero il consenso prestato alla proposta del pubblico ministero, non possono valere come rinuncia alla prescrizione, in quanto l'art.157 comma settimo cod.proc.pen. richiede la forma espressa, che non ammette equipollenti. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora il giudice non rilevi l'intervenuta prescrizione ex art.129 cod.proc.pen., l'errore può essere dedotto con ricorso in cassazione).

Cass. pen. n. 10109/2016

È inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante soltanto alcuni dei reati contestati all'interno di uno stesso procedimento, salvo che l'azione penale sia stata esercitata nei confronti del medesimo imputato per fatti tra loro non connessi, o che comunque non potrebbero essere nemmeno riuniti ai sensi dell'art. 17, cod. proc. pen., nel qual caso la separata definizione è utile alla speditezza del processo.

Cass. pen. n. 49647/2015

La richiesta di patteggiamento rigettata per una delle ragioni indicate dall'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. non comporta rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza per territorio, difettando il perfezionamento della fattispecie complessa costituita dal negozio processuale concluso tra le parti e dalla sua ratifica da parte del giudice con l'emissione della relativa sentenza.

Cass. pen. n. 37107/2015

In tema di sostanze stupefacenti, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudicato permane quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuibilità soggettiva e alla sua qualificazione giuridica, ma il giudice della esecuzione deve rideterminare la pena, attesa la sua illegalità sopravvenuta, in favore del condannato con le modalità di cui al procedimento previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e solo in caso di mancato accordo, ovvero di pena concordata ritenuta incongrua, provvede autonomamente ai sensi degli artt. 132- 133 cod. pen.

La pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità.

Cass. pen. n. 10405/2015

È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente ma è, tuttavia, necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.

Cass. pen. n. 8997/2015

Qualora la richiesta di patteggiamento, proposta a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, venga rigettata, resta preclusa all'imputato la possibilità di richiedere che si proceda con giudizio abbreviato, se tale istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge. (Nella specie, la richiesta di patteggiamento presentata tempestivamente, era stata rigettata perché proposta da soggetto recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., in riferimento a pena detentiva superiore ai due anni).

Cass. pen. n. 7128/2015

In tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce la conversione del rito in patteggiamento a condizione che, all'udienza appositamente fissata per la definizione del processo, l'imputato formuli l'istanza di applicazione della pena concordata prima della formale ammissione del giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 2258/2015

In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di patteggiamento, la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.

Cass. pen. n. 2011/2015

La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena precisamente determinata o determinabile in relazione ad un reato satellite, ritenuto nel giudizio di legittimità interamente assorbito in altro reato più grave, deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l, c.p.p., limitatamente al reato assorbito, posto che, per il principio di conservazione degli atti giuridici, la Corte di cassazione può, in tal caso, limitarsi ad eliminare la relativa pena e a rideterminare il trattamento sanzionatorio in attuazione dell'originario accordo concluso tra le parti per il reato base. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena eliminando l'aumento a titolo di continuazione per il reato di detenzione di materiale pornografico ritenuto assorbito in quello più grave di pornografia minorile).

Cass. pen. n. 1609/2015

Il termine per impugnare la sentenza di patteggiamento emessa nel corso delle indagini preliminari, nel caso di mancato deposito della motivazione contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, decorre dalla data di notificazione di questo all'imputato, a norma dell'art. 585, comma secondo lett. a) cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha anche escluso che, nel caso di sentenza di patteggiamento pronunciata nel corso delle indagini preliminari, debba procedersi a notifica dell'estratto contumaciale, rilevando che l'istituto della contumacia, pure prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha contemplato per i procedimenti in camera di consiglio diversi dall'udienza preliminare).

Cass. pen. n. 1246/2015

In tema di sentenza di patteggiamento emessa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, qualora il giudice abbia determinato per il deposito della motivazione un termine maggiore di quello previsto dalla legge ed il deposito avvenga tempestivamente rispetto alla data indicata e comunicata alle parti mediante la lettura del dispositivo, il termine legale per l'impugnazione è di quindici giorni e decorre dalla scadenza del termine giudiziale, senza necessità di ulteriori avvisi alle parti rese edotte attraverso la pubblicazione della sentenza ex art. 548, comma primo, c.p.p..

Cass. pen. n. 250/2015

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. (Nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità della motivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 75 d.p.r. n. 309 del 1990).

Cass. pen. n. 33799/2014

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e può essere disposta direttamente dal giudice, all'esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l'interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare.

Cass. pen. n. 30590/2014

In tema di patteggiamento, va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di applicazione di pena concordata con la quale il giudice, in accoglimento della richiesta delle parti di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata senza specificazione alcuna del criterio di ragguaglio, nè dell'entità complessiva della sanzione, abbia illegittimamente applicato, ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i criteri di conversione previsti dalla disciplina previgente, potendo la Corte di Cassazione provvedere direttamente alla determinazione della pena pecuniaria attraverso una operazione di mero calcolo matematico che non viola il criterio sinallagmatico alla base della richiesta di patteggiamento.

Cass. pen. n. 23643/2014

Per l'esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni (cosiddetto "patteggiamento allargato"), non è sufficiente che dal certificato penale dell'imputato emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice.

Cass. pen. n. 21776/2014

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale lo stesso lamenta unicamente l'applicazione di una pena che, fissata in sentenza nella misura concordata, è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata in conformità delle previsioni di legge.

Cass. pen. n. 19461/2014

La confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l'ammontare del profitto conseguito dall'imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilità, restando comunque salva la possibilità di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva. (Fattispecie in tema di reati tributari).

Cass. pen. n. 17662/2014

In tema di patteggiamento, l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 185 c.p., conseguente alla violazione della preclusione per il giudice che pronuncia sentenza ex art. 444 c.p.p. di adottare statuizioni implicanti una decisione sul rapporto civile o inerenti al titolo risarcitorio, può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato.

Cass. pen. n. 13032/2014

Non è invocabile la revisione, ex art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., della sentenza di applicazione della pena sul solo presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti.

Cass. pen. n. 44445/2013

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di reati tributari).

Cass. pen. n. 41137/2013

Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990).

Cass. pen. n. 15009/2013

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale).

Cass. pen. n. 11284/2013

In tema di riti alternativi, è inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale in quanto la caratteristica di essi di essere funzionalmente orientati alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati ne rende incompatibile un'utilizzazione differenziata solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni.

Cass. pen. n. 7401/2013

In tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Cass. pen. n. 6157/2013

In tema di patteggiamento, è inammissibile l'impugnazione della sentenza che applica la pena nella misura finale esattamente concordata dalle parti, anche se non sia concessa un'attenuante pure prevista nell'accordo, ma non esplicitamente calcolata ai fini della concreta quantificazione della sanzione.

Cass. pen. n. 38070/2012

In tema di patteggiamento, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione.

Cass. pen. n. 37967/2012

Nell'accordo sull'applicazione della pena in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono prima procedere alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene.

Cass. pen. n. 11209/2012

In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall'interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all'accordo.

Cass. pen. n. 5027/2012

La sentenza di "patteggiamento" non impone al giudice una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti.

Cass. pen. n. 3107/2012

In tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva superiore ai due anni, congiunta o meno a pena pecuniaria, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che, trattandosi di conseguenze prevedibili, l'imputato può sempre evitarne l'applicazione subordinando l'efficacia della richiesta di patteggiamento all'esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza, con facoltà per il giudice di rigettarla ove ritenga di doverle applicare).

Cass. pen. n. 2207/2012

L'erronea indicazione del reato base, individuato per la determinazione della pena su cui operare l'aumento per la continuazione, rileva, ai fini del sindacato di legittimità, solo nel caso in cui, dall'errato recepimento dei termini dell'accordo sulla pena da applicare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., derivi l'impossibilità di far coincidere la pena finale indicata con quella concordata dalle parti e non, invece, quando nessuna conseguenza vi sia rispetto alla pena finale oggetto dell'accordo. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, correttamente ratificando l'accordo tra le parti nella misura finale, aveva però erroneamente individuato quale reato-base quello di furto, punito meno gravemente rispetto a quello previsto dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990 - ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato per carenza di interesse).

Cass. pen. n. 40288/2011

È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul "quantum").

Cass. pen. n. 5066/2011

È causa di nullità di ordine generale e a regime intermedio la pronuncia "de plano", e quindi senza previa fissazione di udienza camerale, della sentenza di patteggiamento, pur dopo l'esercizio dell'azione penale e la notifica del decreto di giudizio immediato

Cass. pen. n. 35738/2010

Ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., la quale fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).

Nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dall'illegalità della pena (nella specie conseguente a erronea valutazione di prevalenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, pur ritenuta sussistente), le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi. (Fattispecie in tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che non potesse comunque desumersi dall'erronea valutazione del giudice in ordine alla dichiarata subvalenza della recidiva qualificata la sua intenzione di escluderne in radice la rilevanza).

Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell'art. 99, comma quinto, c.p., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l'aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 69, comma quarto, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'art. 81, comma quarto, stesso codice, dall'inibizione all'accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1-bis, c.p.p.; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. (Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto "patteggiamento allargato").

Cass. pen. n. 41810/2009

La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati d'omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida per illeciti di cui all'art. 189, commi sesto e settimo, nuovo c.s.).

Cass. pen. n. 48477/2008

Ai fini dell'operatività della recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma primo-bis, c.p.p., è sufficiente che essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere, trattandosi di una circostanza, il concetto di "dichiarazione" al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprendere anche le altre situazioni soggettive quali condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza

Cass. pen. n. 18357/2007

In tema di motivazione della sentenza di «patteggiamento», benché tale sentenza non abbisogni di particolari e approfondite motivazioni, il giudice è nondimeno tenuto a dare contezza del suo convincimento ove la contestazione comporti l'esame specifico di una circostanza che, così come assunta nella contestazione, confligga, di per sè, con il divisamento conclusivamente espresso. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 8957/2007

La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità. (La Corte ha precisato che, in ragione di un'inconciliabilità logica con le caratteristiche dell'accertamento nell'applicazione di pena concordata, nella nozione di prove nuove non possono essere ricomprese le prove «non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente», che invece rilevano per la revisione delle ordinarie sentenze di condanna). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 17781/2006

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

Cass. pen. n. 3622/2006

Va mantenuto fermo il principio secondo il quale il P.G. nonostante la supremazia gerarchica e l'autonomia del potere di impugnazione, in omaggio alla regola costituzionale di parità delle parti, non può, una volta intervenuto l'accordo, sostituire la sua volontà a quella manifestata dall'ufficio del P.M. proponendo con i motivi di ricorso censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, recesso che, non essendo consentito alle parti, non può essere riconosciuto al altro ufficio del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 3088/2006

Sulla richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., ritualmente proposta dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 1853/2006

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.

Cass. pen. n. 22476/2005

L'istituto della revisione non è ammissibile con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la cui natura non la rende equiparabile ad una pronuncia di condanna. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 8442/2005

In tema di spese di costituzione e difesa di parte civile, deve ritenersi legittima, in caso di condanna dell'imputato, la liquidazione, in favore della parte civile, anche dell'onorario per l'atto di costituzione e per la procura, nonché per le voci «corrispondenza» e «sessioni» atteso che l'art. 5 della tariffa penale approvata con D.M. n. 585 del 1994, pur stabilendo che le tariffe ivi indicate valgano anche per la parte civile costituita in giudizio, aggiunge che quest'ultima, «tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile» (principio affermato, nella specie, con riguardo a sentenza di «patteggiamento»).

Cass. pen. n. 6755/2005

In tema di patteggiamento, la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l'imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. (Ha specificato la Corte che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche dalla legge n. 134 del 2003 all'art. 445 c.p.p. in tema di confisca, che - consentendola anche quando essa è facoltativa ex art. 240 c.p. - comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l'obbligo per il gudice di specifica motivazione).

Cass. pen. n. 4419/2005

In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio. (Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al Gip - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice del dibattimento; la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla inammissibilità dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse)

Cass. pen. n. 2061/2005

Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento ha margini molto ristretti. Infatti, il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo del reato (a meno che sia palesemente erroneo) e la concessione delle attenuanti, né può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell'imputato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi dell'imputato e del P.G. che puntavano a rimettere in discussione, in sede di legittimità, la qualificazione giuridica del fatto (nella specie, l'asserita qualificabilità della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata a uso personale, anziché allo spaccio) e il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

Cass. pen. n. 4903/2004

Qualora il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per errore di calcolo, abbia applicato una pena superiore a quella richiesta, la Corte di cassazione può rettificare la sentenza ai sensi dell'art. 619 comma secondo c.p.p., riducendo la pena alla misura concordata senza disporre annullamento.

Cass. pen. n. 2900/2004

In tema di patteggiamento, la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Cass. pen. n. 2076/2004

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta la mancanza, l'insufficienza o la contraddittorietà della prova non possono dar luogo a pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. salvo che, trattandosi di mancanza, questa si presenti come assoluta ed irreversibile, anche nella prospettiva di eventuali sviluppi in sede dibattimentale.

Cass. pen. n. 47688/2003

In tema di patteggiamento, l'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di restituzione dei beni in sequestro, anche se oggetto di accordo tra le parti, non comporta la nullità della sentenza, giacché la richiesta di applicazione della pena può essere soltanto subordinata alla sospensione condizionale e, in tal caso, l'omessa concessione determina la nullità della sentenza.

Cass. pen. n. 47289/2003

È inammissibile nel giudizio di cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processipenali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, c.p.p., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione

Cass. pen. n. 26728/2003

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia disposto la confisca di denaro ricavato dalla cessione di stupefacenti è inammissibile per carenza di interesse, sebbene la misura, riguardando il profitto e non il prezzo del reato, e dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca (art. 240, secondo comma, c.p.), risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento (art. 445, primo comma, c.p.p.). Ciò in quanto il ricorrente, dato che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.

Cass. pen. n. 26402/2003

Qualora, con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice abbia omesso di decidere anche sulla connessa (ex art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689) e contestata violazione amministrativa, non per questo viene meno la validità dell'accordo fra le parti e della sentenza che lo ha recepito, fermo restando che il giudice dovrà pur sempre pronunciarsi, sia pure separatamente, anche sulla violazione amministrativa, essendo previsto che la sua competenza venga meno solo qualora il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Cass. pen. n. 25879/2003

In materia di reati edilizi, qualora venga proposto ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento disponente la sanzione della confisca amministrativa di manufatto abusivo, la Corte Suprema di Cassazione può, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devoluti, annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla disposizione della confisca e disporre l'applicazione della sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale

Cass. pen. n. 21203/2003

L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma può solo esserlo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto si tratta di provvedimento non definitivo, posto che tale richiesta può essere riproposta e può trovare accoglimento nel giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 20592/2003

Il giudice, nell'applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilità concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attività da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall'art. 3 D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di “patteggiamento”.

Cass. pen. n. 19788/2003

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo la cui determinazione è considerata dalla legge come facoltativa, ma che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'operatività del beneficio sospensivo non potesse essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinare la demolizione anche a seguito di sentenza ex art. 444-448 c.p.p.).

Cass. pen. n. 13038/2003

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti qualora per mero errore il giudice abbia applicato una pena inferiore al minimo edittale e cioè giorni 14 di reclusione invece di giorni 15, emergendo l'univoca volontà delle parti di applicare il minimo della pena detentiva, la Corte di Cassazione non deve annullare la sentenza ma procedere alla rettifica.

Cass. pen. n. 11042/2003

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p. e che non comporti alcuno spostamento della competenza per materia e per territorio, il giudice non ha l'obbligo di respingere l'accordo per incompletezza della contestazione perché è sempre possibile una contestazione autonoma del reato con applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato.

Cass. pen. n. 6521/2003

In sede di applicazione pena su richiesta delle parti il giudice, mentre ha l'obbligo di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, previa verifica generica delle condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda, non può compiere alcuna valutazione sull'atto di transazione prodotto in giudizio, né al fine di verificare se esso sia stato esaustivo delle obbligazioni nascenti in capo all'imputato, né al fine di verificare il venir meno dell'interesse ad agire della persona offesa, poiché la transazione sul danno non preclude il diritto a far valere eventali danni emersi successivamente alla sottoscrizione della transazione.

Cass. pen. n. 1282/2003

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, compito fondamentale del giudice è il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ciò al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 444 c.p.p. e dell'art. 112 Cost.; ne deriva che il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione dell'effettuazione di tale controllo. (Nella specie la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento impugnata dal Procuratore generale in quanto ha ritenuto che non vi fosse alcun argomento in motivazione che giustificasse la corretta qualificazione giuridica dei fatti, mentre la mera lettura del capo d'imputazione induceva a ritenerla errata dovendosi ravvisare nella condotta ascritta gli estremi del tentativo di rapina impropria e non il furto aggravato in concorso con la resistenza a p.u. e con le lesioni volontarie aggravate).

Cass. pen. n. 15724/2002

In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può procedere alla restituzione dei beni sequestrati al soggetto nei cui confronti sia stata applicata la pena concordata a norma dell'art. 444 c.p.p. per il reato di ricettazione, qualora questi non abbia provato di esserne proprietario ed abbia fondato la sua richiesta unicamente sul fatto che non siano state presentate altre istanze di restituzione, in quanto, in assenza di prova contraria, la illecita provenienza dei beni in sequestro deve ritenersi accertata in base alla sentenza di patteggiamento (la Corte ha altresì osservato che una diversa conclusione determinerebbe la aberrante conseguenza di trasferire, con provvedimento giudiziale, al detentore illegittimo la proprietà di beni che sono stati sequestrati proprio perché di provenienza illecita).

Cass. pen. n. 5936/2002

Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione dell'espulsione prevista dall'art. 13, tredicesimo comma, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286).

Cass. pen. n. 5935/2002

La revoca della sospensione condizionale per effetto di una successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta è da escludere non solo quando ricorra l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, n. 1, c.p. (fatto commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato concesso), ma anche quando ricorra l'ipotesi di cui al n. 2 dello stesso art. 168, comma primo (fatto commesso anteriormente, per il quale sia stata inflitta una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.), atteso che anche detta seconda ipotesi, al pari della prima, presuppone che la nuova sentenza contenga l'accertamento dell'avvenuta commissione d un delitto; accertamento da riguardarsi come estraneo alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Cass. pen. n. 18122/2002

In tema di patteggiamento, qualora le parti intendano dare al fatto qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione, il giudice può, attraverso l'esame degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, valutando l'astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, accogliere la richiesta, ma deve dare adeguata ragione della sua decisione, e quello contestato nel capo di imputazione, e precisando da quali elementi tale diversità è stata desunta, nonché le ragioni della difforme qualificazione giuridica.

Cass. pen. n. 38854/2001

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora sussistano indicazioni non univoche circa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accordo fra le parti, il giudice è tenuto a fornire sul punto una espressa motivazione e, nel caso ciò non avvenga e l'imputato formuli espressa doglianza, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo perché metta le parti in condizione di formulare una nuova eventuale proposta di applicazione della pena. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che la difesa aveva prospettato al giudice, in alternativa alla qualificazione giuridica del fatto posta a fondamento dell'accordo, e cioè il reato previsto dall'art. 609 octies c.p., la diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 609 bis c.p. o quella prevista dall'art. 317 c.p., e che le differenze anche in punto di pena fra i diversi reati avrebbero imposto al giudice di specificamente motivare circa le ragioni della soluzione adottata in sentenza)

Cass. pen. n. 35213/2001

Nel procedimento di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la parte civile deve formulare istanza di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali non appena il pubblico ministero abbia espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, restando escluso che detta pretesa possa essere avanzata successivamente, nel corso dell'udienza eventualmente fissata per la decisione del giudice sull'accordo raggiunto tra le parti.

Cass. pen. n. 34843/2001

La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi - a conclusione del dibattimento - la pena originariamente richiesta dall'imputato, non è appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 30505/2001

Atteso il decisivo valore che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, assume il verbale di udienza, in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti, deve ritenersi possibile, in caso di divergenza fra detto verbale ed il dispositivo della sentenza, attribuire prevalenza al primo, quando non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente ed anche per implicito, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti o dall'accordo intervenuto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata applicata la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 c.p.p., per rimediare all'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., della sospensione condizionale della pena).

Nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p. la omissione della sospensione condizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione, può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione dell'accordo alla concessione del predetto beneficio.

Cass. pen. n. 28942/2001

In materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello di applicazione della pena solo nel caso che il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento, e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del pubblico ministero. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, il provvedimento d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal Gip sulla non proponibilità della stessa in via subordinata.

Cass. pen. n. 3096/2001

In tema di patteggiamento, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie (nella specie: sospensione della patente di guida) che ne conseguono di diritto, di talché l'accordo tra le parti circa la durata delle sanzioni medesime non è vincolante per il giudice, che le determina secondo i parametri ai quali rinvia il codice della strada.

Cass. pen. n. 20383/2001

Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M. il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. (In applicazione di tale principio la corte ha annullato la decisione del giudice che in assenza del certificato penale dell'imputato aveva pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. senza pronunciarsi su tale parte della richiesta, disponendo solo successivamente l'acquisizione del predetto certificato).

Cass. pen. n. 31/2001

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c. p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.

Cass. pen. n. 20944/2001

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto dalle parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita l'utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.

Cass. pen. n. 9239/2001

L'avvenuta pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di taluno fra i concorrenti in un medesimo reato non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice il quale sia poi chiamato a conoscere della posizione degli altri concorrenti, a condizione, però, che tale posizione non risulti essere già stata da lui valutata, in concreto, nella suddetta sentenza, sia pure in modo superficiale e sommario. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte d'appello che aveva respinto la dichiarazione di ricusazione presentata da alcuni imputati di false comunicazioni sociale nei confronti del presidente del collegio giudicante il quale in precedenza aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta di altri imputati dello stesso reato rilevando, nell'occasione — secondo quanto emergeva dal testo di detta sentenza — una serie di fatti potenzialmente interessanti, in senso negativo, la posizione dei ricusanti).

Cass. pen. n. 3057/2001

In tema di applicazione della pena su richiesta, i termini dell'accordo tra imputato e pubblico ministero (il quale è pertinente esclusivamente agli aspetti penalistico-sanzionatori) non si estendono agli aspetti liquidatori delle spese sostenute dalla parte civile; ne consegue che, non essendo ricompresa l'entità della somma da liquidare nel negozio processuale intercorso tra le parti patteggianti, non può considerarsi preclusa alla parte interessata (l'imputato o la stessa parte civile) la possibilità di dedurre le normali censure attinenti alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e la loro congruità.

Cass. pen. n. 20/2000

In caso di connessione obiettiva tra reato e violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla violazione non costituente reato e ad applicare la sanzione per essa stabilita dalla legge, salvo che il procedimento penale si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità; e ciò anche nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale il giudice accerta l'intero fatto, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti». (Fattispecie relativa a violazione del codice della strada connessa a reato di lesioni).

Cass. pen. n. 3252/2000

L'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

Cass. pen. n. 6580/2000

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora, in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. non può essere annullata solamente in parte qua, ma deve esserlo integralmente, in quanto l'accordo delle parti non è suscettibile di modifica da parte del giudice. (Fattispecie in tema di invalidità della clausola che subordinava la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile).

In tema di patteggiamento, la divergenza tra volontà e dichiarazione non può essere dedotta come motivo di impugnazione poiché al negozio processuale concluso dalle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non si applica la disciplina dell'errore dei negozi di diritto sostanziale, bensì il regime delle nullità degli atti processuali il quale non prevede detta divergenza come causa di nullità.

Cass. pen. n. 1693/2000

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Cass. pen. n. 1445/2000

In tema di patteggiamento la procedura dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto fra l'imputato, personalmente (o a mezzo di procuratore speciale), e il pubblico ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla considerazione delle eventuali circostanze. (Nella fattispecie, relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della data dell'udienza di convalida dell'arresto, la Corte, alla stregua dell'enunziato principio, ha chiarito che l'omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto medesimo è prerogativa esclusiva dell'imputato rispetto alla quale (salvo il caso di procura speciale) il difensore non può surrogarsi).

Cass. pen. n. 1829/2000

Qualora con la sentenza di applicazione della pena su richiesta non sia stata dichiarata la falsità di atti o documenti, tale dichiarazione può essere pronunciata, ai sensi dell'art. 675, comma 1, c.p.p., in sede esecutiva solo a condizione che dal testo della suddetta sentenza risulti l'avvenuto accertamento della falsità. (Nella specie la sussistenza di tale presupposto è stata esclusa sulla base del rilievo che dalla sentenza risultava soltanto un generico richiamo all'assenza di condizioni per una pronuncia assolutoria).

Cass. pen. n. 5/2000

Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art 606, lett. b) c.p.p.

Cass. pen. n. 400/2000

In tema di patteggiamento, la circostanza che nel computo della pena effettuato in sentenza non sia indicato l'aumento per la continuazione non può essere ritenuta causa di illegittimità della decisione ove la sanzione concordata dalle parti ed applicata dal giudice risulti superiore al minimo edittale e dunque perfettamente legale.

Cass. pen. n. 489/2000

In tema di patteggiamento, è esclusa la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice enunci di avere positivamente effettuato l'accertamento ed il controllo della sua ricorrenza, ovvero una succinta e sommaria indicazione degli elementi, comunque ricavabili dalla sentenza, idonei a giustificare la formazione di un logico convincimento sul punto

Cass. pen. n. 4945/2000

In tema di patteggiamento in appello, poiché la legittima difesa non rientra tra le cause generali di non punibilità, essa è da considerarsi oggetto di rinuncia nel momento in cui viene concordata la pena. La sua sussistenza, pertanto, non può essere riproposta ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dal momento che essa non inerisce alla struttura della fattispecie ed alla colpevolezza, ma postula viceversa la esistenza del reato (perfetto nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi) e dal momento che il suo riconoscimento comporta la assoluzione con la formula “perché il fatto è stato commesso da persona non punibile”.

Cass. pen. n. 5018/2000

In tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l'entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità pena applicata. (Fattispecie relativa al delitto di rissa aggravata, per il quale, a seguito di concessione delle attenuanti generiche prevalenti, avrebbe dovuto essere applicata la pena pecuniaria e non, come nel caso in esame, quella detentiva. Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema Corte ha ricordato che la fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 588 c.p. costituisce non titolo autonomo di reato, ma circostanza aggravante).

Cass. pen. n. 3251/2000

Deve ritenersi viziata da violazione di legge ed illogicità manifesta la sentenza con la quale il Gip, applicando la pena su richiesta delle parti, dichiari compensate integralmente le spese nei confronti della parte civile, sul rilievo che, essendo stata presentata la richiesta di applicazione ancor prima dell'udienza preliminare, si prospettava a priori l'inutilità della costituzione di parte civile. Infatti la parte civile ha interesse ad interloquire su ogni questione affidata alla valutazione del giudice dalla quale possa derivare un pregiudizio al proprio diritto al risarcimento del danno, si pure da fare valere in altra sede.

Cass. pen. n. 3467/1999

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, il giudice di legittimità — considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio “ex lege” dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena — può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art. 620 lett. l).

Cass. pen. n. 20/1999

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 c.p.p., l'accertata falsità di atti o di documenti. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si renda possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti» - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento).

Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la censura, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, tesa a far valere l'insussistenza dell'incarico costituente il titolo in base al quale era stata svolta l'attività pubblica nel corso del cui espletamento erano stati formati gli atti falsi di cui all'imputazione).

Poiché nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio in mancanza, della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente).

Cass. pen. n. 4853/1999

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 445 c.p.p., secondo la quale il reato oggetto di una sentenza di patteggiamento è estinto se, nei termini ivi indicati, «l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole», va intesa nel senso che il requisito della «identità» di indole, che deve caratterizzare l'ulteriore reato perché possa operare la preclusione all'estinzione del primo, è riferito esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti. (In applicazione di tale principio la Corte, pur riconoscendo l'assenza del requisito della stessa indole, ha affermato la legittimità della pronuncia del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto ostativa alla declaratoria di estinzione del delitto di truffa — oggetto di patteggiamento — la pendenza, nei confronti dell'interessato, di un procedimento penale per il delitto di lesioni colpose commesso nel quinquennio).

Cass. pen. n. 3085/1999

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che nell'ipotesi, specificamente prevista dal terzo comma dell'articolo 444 c.p.p., di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. In tale ultima ipotesi, il giudice, ove non possa accogliere la domanda di concessione della sospensione, deve limitarsi a rigettare la stessa chiarendo le relative ragioni, non potendo disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

Cass. pen. n. 4099/1999

La decisione circa il pagamento rateale della multa o dell'ammenda rientra nella discrezionalità del giudice secondo quanto previsto dall'art. 133 ter c.p., e tale facoltà può essere esercitata esclusivamente con la sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.p. o con il decreto di cui all'art. 459 c.p.p. Ne consegue che, nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime.

Cass. pen. n. 4058/1999

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'eventuale errore di diritto (riconducendo nei limiti legali l'errato calcolo della pena) ricorre ogni qual volta la pena possa essere mantenuta, senza involuzioni in bonam o in malam parte, nella misura concordata. (Fattispecie relativa ad errore di diritto in ordine all'applicazione della continuazione: la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. e riformulando il calcolo, ha pronunziato annullamento senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della continuazione anche per il reato colposo, e ha confermato nel resto).

Cass. pen. n. 4421/1999

In tema di «patteggiamento», se le parti hanno concordato ed il giudice ha applicato la sospensione condizionale della pena nei casi non consentiti dalla legge, si determina la nullità della sentenza nel suo insieme e non della sola clausola avente ad oggetto il beneficio.

Cass. pen. n. 2322/1999

Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimità dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3, c.p.p.).

Cass. pen. n. 4132/1999

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse, nel loro accordo hanno inserito la applicazione dell'indulto, il giudice non è vincolato dalla inscindibilità del petitum, così come viceversa accade nel caso in cui esso preveda la concessione della sospensione condizionale della pena; infatti la applicazione dell'indulto, a differenza della sospensione condizionale è sottratta alla disponibilità delle parti, estrinsecatasi nell'ambito del patteggiamento, con la conseguenza che la pattuizione avente ad oggetto la applicazione di tale beneficio, se è inserita nell'accordo, è da considerare tamquam non esset, nel senso che vitiatur sed non vitiat.

Cass. pen. n. 4118/1999

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso dell'imputato che aveva dedotto che la pena era eccessiva. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che la parte non può dolersi della misura della pena «patteggiata», a meno che si versi in ipotesi di pena illegale).

Cass. pen. n. 2324/1999

Il rifiuto di applicazione della pena concordata fra le parti da parte del giudice a motivo dell'incongruità della pena, di per sè legittimo, non può determinare automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto penale di condanna opposto, ma deve essere equiparato all'ipotesi contemplata dall'art. 464, comma 1, c.p.p., in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M., con la conseguenza che, in forza dell'opposizione proposta, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.

Cass. pen. n. 2500/1999

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, rientra tra i compiti del giudice il controllo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze. La relativa valutazione è censurabile in Cassazione ove appaia manifestamente incongruente atteso che la discrezionalità del rito patteggiato non può vulnerare il principio di determinatezza delle fattispecie penali, lasciando libero il giudice, con il consenso delle parti, di ampliare o restringere i criteri di rilevanza penale e di valutazione della gravità. (Fattispecie in cui il Gip ha ritenuto che il numero di 830 piantine di canapa indiana rinvenute nell'appezzamento di terreno appartenente al prevenuto fosse compatibile con una produzione a carattere individuale e di modeste dimensioni; ha osservato la Corte che tale affermazione, formulata senza ulteriori specificazioni, in ordine alle potenzialità produttive di un numero di piantine che non appare esiguo, è o erronea o sorretta da una motivazione incompleta).

Cass. pen. n. 4436/1999

L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno concluso e il giudice lo ha recepito nella sentenza emanata a norma dell'art. 444 c.p.p., comporta anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza di procedimento sulla base di quel medesimo accordo, non più giuridicamente esistente perché non ritenuto valido. Ne consegue che tale annullamento va pronunciato senza rinvio e con semplice trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termine diversi (per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo, o non), oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilità di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salva la diversa ipotesi in cui si addivenga a una sentenza di non luogo a procedere. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena su richiesta delle parti per due reati in concorso formale, in cui l'annullamento è stato disposto a causa del mancato aumento di pena per il reato concorrente).

Cass. pen. n. 8635/1999

La regola della non appellabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur se emessa contestualmente ad altra statuizione oggetto di appello, non subisce deroghe nemmeno nella ipotesi in cui la sentenza sia pronunciata all'esito del dibattimento ex art. 448, primo comma, c.p.p.

Cass. pen. n. 9047/1999

La sentenza emessa a seguito di «patteggiamento» non ha natura di provvedimento di condanna e non comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale; essa pertanto non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto precedentemente concesso all'imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale.

Cass. pen. n. 1889/1999

La natura particolare del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. non esclude l'applicabilità della dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall'art. 537 c.p.p. attesoché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della dichiarazione di falsità. Ne consegue che il giudice, nel procedimento disciplinato dall'art. 444 c.p.p., è tenuto a dichiarare la falsità degli atti e dei documenti accertata nel corso del dibattimento, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti. Detta dichiarazione trova la sua ratio nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti o documenti accertati come falsi e nell'ipotesi in cui essa sia omessa il giudice di legittimità non può provvedervi mediante il procedimento di rettificazione, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., dal momento che il terzo comma dell'art. 537 c.p.p. riconosce alle parti il diritto all'impugnazione, anche autonomo.

Cass. pen. n. 627/1999

In tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l'errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza. Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.

Cass. pen. n. 2950/1999

Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell'accordo ai sensi dell'art. 444, comma secondo, c.p.p., di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l'originaria contestazione ex artt. 1 e 2 della legge n. 895 del 1967 in reato ex art. 697 c.p., sul rilievo dell'impossibilità, per l'imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell'elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso.

Cass. pen. n. 1130/1999

Ove il controllo del giudice si sia svolto correttamente e non sia emersa in quella sede, allo stato degli atti, la presenza di una delle cause di non punibilità contemplate dall'art. 129 c.p.p., il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento fondato sul contrasto con la sentenza assolutoria di merito emessa dal medesimo giudice nei confronti di coimputati dello stesso reato non è deducibile nel giudizio di legittimità.

Cass. pen. n. 2600/1999

Qualora ad una sentenza di applicazione della pena con beneficio della sospensione condizionale, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., faccia seguito una sentenza di condanna per reato anteriormente commesso, con la quale venga inflitta una pena che, cumulata con l'altra, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., non può comunque darsi luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., dal momento che tale disciplina presuppone che entrambe le sentenze siano «di condanna» mentre tale non può essere definita la sentenza di applicazione della pena

Cass. pen. n. 5280/1999

In tema di impugnazione, poiché il gravame è ammissibile indipendentemente dalla qualifica che allo stesso ha dato la parte, se l'impugnazione è stata proposta ad un giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente. Pertanto, se nei confronti di sentenza inapplicabile, viene proposta impugnazione, erroneamente qualificata come appello, il giudice di secondo grado, dovendo correttamente considerare il gravame quale ricorso per cassazione, è tenuto a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio — trattenendo gli atti per la decisione — la sentenza del giudice di appello, che, invece di definire come ricorso per cassazione la impugnazione, qualificata appello dall'imputato, avverso sentenza applicativa di pena concordata, la aveva dichiarata inammissibile in quanto non erano stati presentati i motivi).

Cass. pen. n. 1819/1999

Nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti c.p.p., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo.

Cass. pen. n. 1517/1999

In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione «diminuita fino ad un terzo» presente nell'art. 444 c.p.p. sta a significare che la riduzione «per il rito» non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo l'applicazione delle circostanze.

Cass. pen. n. 4551/1999

In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice — in primo grado o in appello — ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M., applica all'imputato la pena da lui richiesta presenta identità di caratteristiche con quella ex artt. 444 e 448, prima parte, c.p.p. e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo ed alle limitazioni decisionali, di cui all'art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova ed alla presunzione di non colpevolezza, insite implicitamente nelle richieste dell'imputato. Di eventuali carenze nella istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alle valutazioni dei presupposti della responsabilità potrà, conseguentemente, dolersi la pubblica accusa ma non l'imputato, che in cambio delle rinunce su ricordate ottiene una ulteriore riduzione di pena.

Cass. pen. n. 768/1999

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, la Corte Suprema di Cassazione, senza violare il divieto di reformatio in peius e il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul procedimento di correzione degli errori materiali, correggere l'impugnata sentenza disponendo l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.

Cass. pen. n. 4418/1999

In base al principio di conversione dei mezzi di impugnazione, il giudice di appello, adito per l'impugnazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è tenuto a qualificare il gravame come ricorso per cassazione e, conseguentemente, a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza che a lui competa l'esame dei motivi allo scopo di verificare, in concreto, la possibilità della conversione. (Nella fattispecie, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello, senza dichiararne la conversione in ricorso, perché fondato su motivi di merito. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, trattenendo per la decisione l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 7262/1999

L'applicazione concordata della pena postula la rinunzia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ciò in quanto le suddette nullità, se eventualmente verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato. Appare pertanto necessario e sufficiente che la richiesta di patteggiamento sia stata ritualmente avanzata nell'ambito di una di quelle udienze in cui la legge ne ammette la proposizione. A tanto consegue che la pretesa invalidità del giudizio direttissimo, derivante dalla nullità dell'udienza di convalida, non si estende alla sentenza di patteggiamento.

Cass. pen. n. 641/1999

In tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi con impugnazione della successiva ratifica dei fatti da parte del giudice, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. Tale principio non può subire deroghe nemmeno per effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 570 c.p.p., quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Invero l'autonomia va interpretata tenendo conto del principio costituzionale di uguaglianza delle parti nel processo penale, sicché il diritto al ripensamento come non è consentito all'imputato così non è consentito al P.M.

In tema di patteggiamento l'illegalità della pena concordata si traduce in un vizio dell'accordo, che il giudice ha il compito di rilevare rigettando la richiesta. Se, malgrado il vizio di illegittimità da cui è affetto, l'accordo sia stato ugualmente ratificato, il giudice dell'impugnazione, a seguito della revisione del controllo di legalità eseguito, deve annullare la decisione, perché il venire meno dell'accordo originario, in quanto viziato, preclude, in sede di legittimità, l'intervento correttivo dell'errore di calcolo della pena patteggiata.

Cass. pen. n. 3/1999

In tema di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni. Ne consegue che, con riferimento alla prescrizione, il giudice ha il potere-dovere di dichiararla non soltanto allorché accerti l'avvenuto decorso del termine stabilito per il reato enunciato nel capo di imputazione, ma anche allorché, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, reputi che esso deve essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato per il quale la prescrizione è già maturata, oppure quando dagli atti emergano inoppugnabilmente, ictu oculi, precisi e completi elementi di giudizio che rendono certa l'inesistenza delle aggravanti contestate ovvero forniscono una base sicura e indiscutibile per l'applicazione di circostanze attenuanti o consentono di procedere a un'esuriente valutazione comparativa delle circostanze ai sensi dell'art. 69 c.p., sì da ricondurre il reato in limiti punitivi, cui sia correlato un più breve termine prescrizionale già maturato.

La richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena secondo i criteri di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti ha come unica valenza quella di individuare il criterio di determinazione della pena da infliggersi in concreto, ma non già quella di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Consegue ulteriormente che, in ipotesi di inserimento nel patto di circostanze attenuanti non aventi l'esclusivo ruolo di parametro di commisurazione della pena congrua, ma produttive anche dell'effetto estintivo del reato per prescrizione, il giudice deve respingere l'accordo e procedere secondo il rito ordinario.

Cass. pen. n. 3183/1999

In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena richiesta dall'imputato, a seguito di dibattimento per il dissenso del P.M. ritenuto dal giudice ingiustificato, è appellabile anche dall'imputato, atteso che la rinuncia a contestare l'accusa (implicita nella richiesta di applicazione della pena), per il carattere essenzialmente consensualistico e strutturalmente bilaterale del rito del patteggiamento, ha effetto solo ed unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo con il P.M. sulla pena da applicare, dovendosi altrimenti ritenere tamquam non esset, salvo che per gli effetti premiali conseguibili nel caso di riconosciuta infondatezza del dissenso del P.M.

Cass. pen. n. 6006/1999

In tema di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., il giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.

Cass. pen. n. 3351/1999

In tema di «patteggiamento», poiché l'accordo delle parti si forma in ordine alla entità e specie della pena da irrogare, la relativa sentenza è impugnabile solo nel caso in cui tale pena non risulti congrua ai sensi di legge e non anche nel caso in cui si sia verificato un mero errore di calcolo che non si sia tradotto, appunto, in una «illegalità» della pena concordata.

Cass. pen. n. 6065/1999

L'assenza di cognizione piena del reato e della pena che caratterizza la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non permette di revocare il beneficio dell'indulto concesso con D.P.R. n. 865 del 1986, fondandosi la revoca sulla commissione di un delitto non colposo e sulla condanna a pena detentiva superiore ad un anno. D'altra parte, attesa la specialità del procedimento di applicazione della pena su richiesta, non è consentito al giudice aggiungere, di ufficio, alla sanzione richiesta dalle parti, la revoca di benefici precedentemente concessi, in quanto si violerebbe il patto implicito che regola l'accettazione di quel particolare rito da parte dell'imputato.

Cass. pen. n. 30992/1999

L'istituto della revisione non è ammissibile nei confronti di sentenza applicativa di pena patteggiata emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., in considerazione sia della natura di questa, non equiparabile a pronuncia di condanna previo accertamento della responsabilità dell'imputato, sia della impossibilità di riprendere un giudizio ordinario quando il processo si sia svolto e concluso senza una plena cognitio.

Cass. pen. n. 3429/1998

La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti — e, quindi, anche al pubblico ministero — prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti. (Fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. per manifesta infondatezza, essendosi lamentata l'insufficienza della motivazione, ritenuta, invece, sussistente, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena).

Cass. pen. n. 11493/1998

Nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti c.p.p., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che ad essa non spetta il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugnazione, deve essere specifico).

Cass. pen. n. 4142/1998

La specialità del rito previsto dall'art. 444 c.p.p. non impedisce la dichiarazione di falsità di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti è equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilità e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell'art. 537 c.p.p., dichiarare la falsità degli atti da lui accertata, stante l'esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica. Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, è quello di motivare l'accertata falsità.

Cass. pen. n. 4124/1998

La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalle parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla.

Cass. pen. n. 4121/1998

Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto.

Cass. pen. n. 6/1998

È inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (La S.C. ha affermato il principio di cui sopra come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una plena cognitio e che sarebbe improponibile un «conflitto» tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444, comma secondo, c.p.p., «sulla base degli atti»).

Cass. pen. n. 7939/1998

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva, e la valutazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Cass. pen. n. 1752/1998

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non afferma la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, essa non è idonea a dar luogo all'incompatibilità - introdotta con sentenza additiva della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 371, che ha modificato in tal senso l'art. 34 c.p.p. - del giudice che tale sentenza abbia pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti di concorrenti nel reato, nel separato giudizio a carico di altro coimputato. A maggior ragione deve essere affermata l'inidoneità di tale sentenza ai fini anzidetti se la condotta ascritta a quest'ultimo coimputato, nell'ambito dello stesso capo di imputazione, sia diversa da quella addebitata ai coimputati che hanno patteggiato la pena nel separato giudizio. (Fattispecie in tema di corruzione)

Cass. pen. n. 2374/1998

Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., abbia revocato in executivis precedenti sospensioni condizionali della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 1241/1998

Una volta richiesta ed ottenuta pronuncia ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) non può essere sollevata la questione della prescrizione, se maturata successivamente, in quanto il procedimento speciale consensuale è stato già concluso con l'accordo delle parti e sarebbe contraddittorio considerarlo in fieri ai fini della prescrizione.

Cass. pen. n. 4413/1998

Nell'applicazione della pena su richiesta il giudice di appello è tenuto a rispettare i limiti della decisione propri del rito speciale e pertanto non può confermare la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza riformata.

Cass. pen. n. 1497/1998

La manifestazione di volontà dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. deve indicare specificamente la pena da applicare, attesa la natura di atto dispositivo personalissimo di tale richiesta la cui forma di manifestazione risulti vincolante. (Fattispecie di annullamento di un «patteggiamento» effettuato dal pretore sulla base di una lettera dell'imputato, contumace, con la quale esprimeva la speranza che gli venisse applicata una pena mite)

Cass. pen. n. 3946/1998

In tema di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri, pertanto, come illegale. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla illogicità della motivazione sulla sussistenza della continuazione, sulla cui base era stata concordata la pena tra le parti).

Cass. pen. n. 3823/1998

L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.

Cass. pen. n. 3447/1998

Nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve rigettare la richiesta, a norma del comma terzo dell'art. 444 c.p.p., se la verifica conduca a rilevare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio. Se il giudice non si adegui a tale “regula juris” la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice “a quo” per l'ulteriore corso.

Cass. pen. n. 115/1998

La richiesta di patteggiamento non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso dell'altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 447 c.p.p., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato, e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447, ultimo comma, c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata.

Cass. pen. n. 6548/1998

La richiesta di applicazione di pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte esonerano l'accusa dall'onere della prova degli elementi addotti contro l'imputato, e comportano che la sentenza sia sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi in tale norma previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti indicati dall'art. 27 Cost.

Cass. pen. n. 47/1998

In tema di patteggiamento nel caso in cui il P.M. abbia prestato il proprio consenso limitatamente alla applicazione della pena per più reati unificati ex art. 81, tale consenso è incompatibile con l'ipotesi di proscioglimento in ordine ad uno dei detti reati, previa scissione dei procedimenti ad essi relativi. In tale caso il giudice di merito deve rigettare l'istanza di applicazione della pena per i reati unificati e disporre che si proceda nelle forme ordinarie. Una volta accertato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'ingiustificato dissenso del P.M. in ordine alla separata assoluzione, il giudice, oltre ad adottare la decisione assolutoria per la parte dovuta, può procedere alla applicazione della pena per l'altro reato, come richiesto dall'imputato.

Cass. pen. n. 1327/1997

È nulla la sentenza di patteggiamento, quando il giudice, nell'applicare l'istituto della continuazione, abbia omesso la motivazione sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge penale, non avendo il magistrato funzione meramente notarile e non potendosi limitare a recepire acriticamente l'accordo.

Cass. pen. n. 4678/1997

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora per mero errore di calcolo la pena sia stata indicata dalle parti in misura inferiore a quella risultante da un calcolo corretto e il giudice, non rilevando l'errore, abbia applicato la pena nella misura così indicata, la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, ove sia riconoscibile la reale volontà delle parti, non deve annullare la sentenza, ma procedere alla rettificazione in aumento della pena, nella misura risultante dal calcolo corretto, in modo da rispettare la sostanza dell'accordo delle parti, che deve prevalere sulla forma. (Nella specie, la pena era stata indicata e applicata nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, mentre, in base alla diminuzione di un terzo ex art. 444 c.p.p., operata sulla pena di anni due e mesi sei, essa avrebbe dovuto essere di anni uno e mesi otto. La Corte di cassazione, rilevato che il difensore aveva con una memoria dato atto dell'errore di calcolo e chiesto la correzione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, ha in tale misura provveduto alla rettificazione, enunciando il principio di diritto di cui sopra).

Cass. pen. n. 3769/1997

In tema di motivazione della sentenza di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione in ordine a una circostanza attenuante non richiesta, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena patteggiata pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, c.p.p., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti. (Fattispecie in tema di mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità dei fatti, prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Cass. pen. n. 3778/1996

In tema di patteggiamento, l'accordo intervenuto non è violato, quando l'indulto richiesto non sia stato applicato a tutti i reati o a parte di quelli indicati, poiché la materia da un lato è sottratta alla disponibilità dei soggetti processuali, che non possono avanzare istanze in contrasto con norme imperative, e dall'altro non attiene ai termini, entro i quali l'accordo stesso è immodificabile. Ne deriva che l'illegittima apposizione di questa clausola non determina l'inammissibilità della richiesta e del consenso prestato e non obbliga il giudice a proseguire con il rito ordinario, poiché la relativa pattuizione vitiatur sed non vitiat. Elemento fondamentale ed immodificabile è soltanto la determinazione della misura e della specie della pena, ma non la declaratoria di cause d'estinzione della pena o del reato.

Cass. pen. n. 5671/1996

Allorquando il giudizio sia stato definito in primo grado con il rito abbreviato, ben possono le parti chiedere il cosiddetto patteggiamento in sede di appello. Il rito previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p., infatti, non comporta alcun beneficio per l'imputato e si differenzia da quello ordinario sol perché il giudice provvede in Camera di consiglio, anziché al dibattimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, per il principio della non cumulabilità dei due riti speciali).

Cass. pen. n. 11/1996

Poiché la sentenza emessa all'esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all'applicazione della pena «patteggiata» non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il giudice del patteggiamento sia tenuto all'applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell'accordo).

Cass. pen. n. 2725/1996

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. non rientra nel potere-dovere del giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto o vagliare la congruità della misura della pena richiesta dalle parti alla stregua dell'ipotizzata continuazione con fatti-reato esterni al procedimento, ove la prospettazione in tal senso sia rimasta estranea ai termini del patteggiamento e non possa comunque attribuirsi alla volontà dell'imputato, come definitivamente espressa in quella sede.

Cass. pen. n. 6646/1996

A norma del comma 2 dell'art. 445 c.p.p., (effetti dell'applicazione della pena su richiesta), il reato oggetto della pena patteggiata si estingue se nel termine di cinque anni — qualora trattasi di delitto — ovvero di due anni — qualora trattasi di contravvenzione — l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La scadenza del termine funge da condizione sospensiva dell'estinzione del reato e di ogni effetto penale, e quindi da condizione risolutiva (eventuale) dell'indulto applicato — o applicabile — a precedente condanna, con la conseguente revoca del beneficio. Dunque, di per sé, la sentenza di applicazione della pena, disgiunta dal decorso del tempo per i suindicati periodi, non determina ancora la revoca dell'indulto concesso con il D.P.R. n. 394/90 e, correlativamente non rende inapplicabile il beneficio solo per la sussistenza — eventuale — di una condizione che può determinare la revoca. L'indulto stesso, pertanto, ove ricorrano i presupposti, è applicabile medio tempore.

Cass. pen. n. 649/1996

La richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità né tantomeno confessione per fatti concludenti, ma solamente rinuncia a difendersi e accettazione di una pena «scontata» in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell'interesse generale dell'amministrazione della giustizia. Il patteggiamento definisce in modo negoziale il procedimento e dalla «equiparazione» di cui all'art. 445 c.p.p. non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori del procedimento così definito. La sentenza di patteggiamento, pertanto, non è utilizzabile in altro procedimento per reato collegato o probatoriamente connesso come prova di responsabilità penale dell'imputato che ha richiesto o consentito l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (Nel caso di specie è stata annullata sentenza di condanna per calunnia, che aveva utilizzato, a prova della responsabilità dell'imputato, il pregresso patteggiamento in ordine al reato di furto, per il quale egli era stato arrestato in flagranza ed aveva dichiarato che il delitto gli era stato commissionato dal proprietario della refurtiva, a fine di conseguire il risarcimento danni dalla compagnia di assicurazione).

Cass. pen. n. 4940/1995

In tema di revoca di benefici conseguente a sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta esecutiva, la pena alla quale occorre fare riferimento, onde verificare se la stessa sia quantitativamente tale da dar luogo al provvedimento di revoca, è quella concretamente determinata anche per effetto della diminuzione prevista per il rito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, a fronte di richiesta di revoca dell'indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, basata su una sopravvenuta sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, aveva respinto la detta richiesta, atteso che l'art. 4 del citato D.P.R. n. 394/1990 pone come condizione per la revoca del beneficio una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni).

Cass. pen. n. 5025/1995

Con la pronuncia di sentenza applicativa della pena su richiesta non può disporsi la revoca di un precedente beneficio (nella specie indulto), ostandovi il disposto di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., in base al quale il reato cui detta sentenza si riferisce è estinto, unitamente ai relativi effetti, qualora, entro i termini ivi indicati, l'imputato non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui soltanto il verificarsi di tale eventualità, impedendo l'effetto estintivo, può fungere da condizione risolutiva del beneficio in questione. (Nella specie trattavasi di revoca dell'indulto di cui al D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865).

Cass. pen. n. 10372/1995

L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una semplice motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità jure civili della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto).

Cass. pen. n. 2908/1995

Nella procedura disciplinata dall'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), così come in quella di cui all'art. 599 c.p.p. (patteggiamento in appello) deve attribuirsi prevalenza, in caso di contrasto, al verbale di udienza, rispetto al dispositivo: ciò in quanto nel suddetto verbale vengono consacrate le volontà delle parti considerando altresì che il giudice, qualora avesse ritenuto di non accogliere le richieste delle stesse, avrebbe dovuto procedere a giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 8455/1995

Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena, seguita, per il dissenso del pubblico ministero, da quella di giudizio abbreviato ritualmente accolta, resta successivamente precluso il vaglio della fondatezza o meno del suddetto dissenso, quale che sia la fase in cui ciò si verifichi.

Cass. pen. n. 3093/1995

La disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 la quale stabilisce che il beneficio dell'indulto concesso con lo stesso decreto va revocato di diritto ove colui che ne ha usufruito commetta, nell'arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, un delitto non colposo per cui riporti «condanna a pena detentiva non inferiore a due anni» — va intesa nel senso che la revoca opera unicamente nel caso in cui il beneficiario subisca, per un delitto doloso, condanna a pena detentiva di una certa entità, determinata in concreto sulla base di tutte le sue componenti, dopo avere tenuto conto delle possibili circostanze del reato e dell'aumento per la continuazione, nonché della riduzione di pena conseguente all'adozione del procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p., che ha carattere premiale e non è assimilabile a nessuna circostanza attenuante del reato.

Cass. pen. n. 3011/1995

Poiché nella procedura di patteggiamento al giudice non è lasciata altra alternativa se non quella di accettare in toto o respingere l'accordo raggiunto fra le parti, ove tale accordo sia comprensivo della sospensione condizionale ed il giudice, pronunciando la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., abbia inteso accoglierlo, senza però applicare la sospensione, e ciò abbia dato luogo a ricorso da parte dell'imputato, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso od annullando, quindi, senza rinvio l'impugnata sentenza sul punto concernente la mancata concessione del beneficio, può essa stessa disporre direttamente la concessione medesima.

Cass. pen. n. 2728/1995

Nella dizione «pena detentiva» e «reclusione» di cui al primo comma dell'art. 444 c.p.p. deve intendersi compresa anche la reclusione militare, dato che l'art. 23 c.p.m.p. espressamente comprende la reclusione militare tra le pene detentive previste dal codice penale.

Cass. pen. n. 2361/1995

In tema di riti alternativi, non è possibile la trasformazione del rito abbreviato con quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. poiché, attesa la sostanziale diversità tra i due riti, essi si pongono tra loro in alternativa.

Cass. pen. n. 1421/1995

Attesa la permanente validità del rinvio operato dall'art. 261 c.p.m.p. al codice di procedura vigente, le cui disposizioni, ai sensi di detta norma, vanno osservate anche nei procedimenti davanti ai tribunali militari salvo che la legge disponga altrimenti, deve ritenersi sicuramente applicabile anche nel rito militare, in assenza di qualsivoglia disposizione speciale in contrario, l'istituto del «patteggiamento» di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. (Nella specie l'inoperatività del detto istituto era stata sostenuta anche sulla base della considerazione — non ritenuta valida dalla Corte — che, atteso il limitato carico di lavoro gravante sui tribunali militari, il legislatore non avrebbe avuto ragione di perseguire, mediante l'istituto medesimo, quelle stesse finalità deflattive che aveva invece ragione di perseguire nell'ambito della giurisdizione ordinaria).

Cass. pen. n. 1014/1995

Allorché l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente che questo si svolga in sua assenza, come previsto dall'art. 488 c.p.p., sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla dichiarazione di contumacia. Pertanto, la lettura della sentenza equivale a notificazione ai sensi dell'art. 545, secondo e terzo comma, dello stesso codice, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 585, secondo e terzo comma, c.p.p. Inoltre, l'art. 585, secondo comma, lett. b), riguarda, appunto, le sentenze complete di motivazione lette in udienza che si presumono conosciute anche «dalle parti che debbono considerarsi presenti in giudizio ancorché non presenti alla lettura», mentre la procura speciale, finalizzata al patteggiamento sulla pena, rilasciata a procuratore speciale che a tale scopo si presenti in udienza non potrebbe avere altro significato che quello del consenso dell'imputato alla pronuncia della sentenza in sua assenza.

Cass. pen. n. 2311/1995

La sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ancorché non assimilabile a sentenza dibattimentale (ai limitati fini di cui all'art. 611 c.p.p.), non è, tuttavia, neppure assimilabile, ai fini della individuazione del termine per la proposizione dell'impugnazione, giusta le previsioni di cui all'art. 585 c.p.p., ad un provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, rimanendo quindi escluso che il termine anzidetto possa identificarsi in quello di quindici giorni previsto dal primo comma, lett. a) del citato art. 585.

Cass. pen. n. 12752/1994

Vi è incompatibilità fra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento

Cass. pen. n. 3245/1994

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata, a seguito di concorde richiesta nel corso degli atti preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non può che considerarsi come pronunciata in camera di consiglio. Ne consegue che i termini di impugnazione vanno determinati ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a).

Cass. pen. n. 1702/1994

La sentenza che abbia applicato la pena su richiesta delle parti, essendo equiparata ad una sentenza di condanna, deve essere ammessa al giudizio di revisione.

Cass. pen. n. 461/1994

In tema di patteggiamento, qualora sia stata applicata una sanzione inferiore al minimo legale, la Corte di cassazione deve pronunciare l'annullamento della sentenza con rinvio per un nuovo giudizio, nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell'accordo e l'interesse ad un nuovo patteggiamento determinativo di una pena conforme alle prescrizioni di legge.

Cass. pen. n. 295/1994

In tema di patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p. non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo ritiene, applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata considerando anche la riduzione «premiale») e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla L. n. 689 del 1981. Ne consegue che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione.

Cass. pen. n. 9480/1993

Nel caso di divergenza — totale o parziale — circa la richiesta della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. tra le conclusioni delle parti riportate in sentenza e quelle consacrate nel verbale di udienza, sono queste ultime che assumono prevalenza preponderante. (In motivazione, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice non può procedere a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p. allorché manchi qualsiasi specificazione delle parti in ordine alla pena pecuniaria, ineludibile in relazione a reato punito con pena congiunta).

Cass. pen. n. 7247/1993

Il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale. Ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 c.p.p., mentre analogamente nel “patteggiamento” l'imputato non può proporre appello incidentale nell'ipotesi in cui la relativa decisione sia stata appellata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 448 comma 2 c.p.p.

Cass. pen. n. 10/1993

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l'operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l'obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 c.p.p.

Cass. pen. n. 6219/1993

Poiché la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti è equiparata a una pronuncia di condanna e non contiene statuizioni di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, con il cosiddetto patteggiamento sulla pena non cessa la connessione tra reato e violazione amministrativa prevista dall'art. 24, L. 24 novembre 1981, n. 689. Il giudice, pertanto, permanendo la sua competenza funzionale, è tenuto a procedere all'accertamento in ordine alla sussistenza della violazione non costituente reato e decidere nel merito, applicando, se del caso, la relativa sanzione amministrativa.

Cass. pen. n. 5882/1993

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma 3 dell'art. 444 c.p.p., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. (La Cassazione ha altresì evidenziato che in tale ultima ipotesi il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la domanda di concessione della sospensione dovrà soltanto rigettare la stessa, esplicitandone le ragioni, e non disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come invece è tenuto a fare nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata ai sensi del comma 3 dell'art. 444 c.p.p.).

Cass. pen. n. 731/1993

La declaratoria della colpevolezza dell'imputato è incompatibile con il giudizio ex art. 444 c.p.p.; peraltro nel caso in cui erroneamente essa sia contenuta nella relativa sentenza, ciò non costituisce vizio tale da invalidare nel suo complesso la sentenza né da modificarne la peculiare caratteristica di pronuncia applicativa della pena sull'accordo delle parti. Non potendo, poi, la declaratoria essere eliminata con il procedimento di correzione, non trattandosi di errore materiale, essa va, in sede di legittimità, espunta dalla sentenza impugnata con la pronuncia di annullamento senza rinvio limitatamente alla declaratoria medesima, restando ferma per il resto la sentenza.

Cass. pen. n. 4513/1993

Proposta impugnazione (peraltro in termini generici e priva di qualificazione) avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice di appello investito di essa non può dichiararla inammissibile, ma, qualificatala come ricorso, deve trasmetterla alla Corte di cassazione. (Nella specie, la Suprema Corte, adita su ricorso avverso l'irrituale pronuncia, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che irritualmente aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, contestualmente dichiarando l'inammissibilità del ricorso per genericità).

Cass. pen. n. 11556/1992

Nel caso in cui sia stata dal giudice di merito erroneamente ritenuta corretta la determinazione della pena prospettata dalle parti ex art. 444 c.p.p., per non essere stato calcolato, nella misura ritenuta congrua, l'aumento per la continuazione, tale omissione non può dar luogo ad una rettifica da parte della Corte di cassazione ex art. 619, secondo comma, stesso codice, poiché non si tratta di un errore materiale di computo, bensì di esclusione di una essenziale componente ai fini della determinazione della pena; determinazione che, essendo nello speciale procedimento ex art. 444 citato, riservata alle parti, non potrà neppure essere ex novo effettuata dal giudice di merito senza l'intervento delle parti stesse.

Cass. pen. n. 4061/1992

La sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dispone l'applicazione della pena concordata fra le parti, comportando comunque una implicita affermazione di responsabilità, ben può costituire causa di revoca della liberazione anticipata, ai sensi dell'art. 54 comma terzo dell'ordinamento penitenziario, non costituendo detta revoca una sanzione accessoria e potendo, quindi, la medesima essere disposta dal tribunale di sorveglianza come effetto dell'accertata commissione di un delitto (nella specie trattavasi di evasione), durante l'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 8670/1992

Il dispositivo della sentenza emessa ai sensi dell'art. 448 c.p.p. deve contenere soltanto le statuizioni attinenti alla pena e l'enunciazione relativa alla richiesta delle parti, esclusa ogni altra indicazione inerente alle loro prospettazioni, che va riservata alla parte motiva della decisione nella quale il giudice non ha l'obbligo di specificare le ragioni della propria adesione alle concordi richieste dell'imputato e del pubblico ministero, essendo invece tenuto a una semplice delibazione sulle questioni prospettate.

Cass. pen. n. 6996/1992

In caso di patteggiamento, se la parte, nel formulare la richiesta, ne subordina l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice, anche quando sussista l'accordo tra le parti, resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e, qualora ritenga che sussistano condizioni ostative deve, a norma del comma terzo dell'art. 444 c.p.p. 1988, rigettare la richiesta e procedere nelle forme ordinarie.

Cass. pen. n. 5777/1992

La sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata ad una pronuncia di condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445 comma 1 c.p.p., non è però ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine, essenzialmente da un accordo delle parti caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ciò si riflette sull'obbligo di motivazione, nel senso che il giudice, pur dovendo esporre comunque, concisamente, i motivi su cui la decisione è fondata, non è però tenuto a indicare le prove poste a base della decisione né, tanto meno, ad enunciare le ragioni per cui non ritiene attendibili le eventuali prove contrarie. La motivazione si esaurirà quindi, in positivo, nella delibazione, con concisa esposizione delle relative ragioni, della sussistenza dell'accordo tra le parti, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione e comparazione delle eventuali circostanze, della congruità della pena patteggiata e della concedibilità della sospensione condizionale (se la richiesta dell'imputato sia stata subordinata all'applicazione di detto beneficio). In negativo, nella delibazione, della insussistenza di alcuna tra le ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p., con obbligo di specifica motivazione, sul punto, solo nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla ricorrenza di taluna fra le dette ipotesi, essendo altrimenti sufficiente la semplice enunciazione di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per il proscioglimento ai sensi del citato art. 129.

Cass. pen. n. 411/1992

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del nuovo codice di procedura penale, le determinazioni delle parti ed il giudizio motivato sulle stesse non possono più essere messe in discussione dalle medesime mediante censure che tendono ad incidere sulla entità della pena concordata, sulla esistenza di ulteriori attenuanti, su un diverso e più favorevole giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti.

Cass. pen. n. 2782/1992

È causa di nullità della sentenza l'omissione, nel dispositivo di sentenza emessa all'esito di patteggiamento, dell'indicazione concernente la concessione delle attenuanti generiche che risultano dalla motivazione e delle quali si è tenuto conto in sede di determinazione della pena.

Cass. pen. n. 484/1992

In caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, avanzata dall'imputato, con il consenso del pubblico ministero, subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale, il giudice non è tenuto a indicare specificamente in motivazione gli elementi giustificativi di detta concessione, essendo sufficiente che egli dia atto della possibilità di farvi luogo, con ciò dimostrando di aver formulato il necessario giudizio prognostico positivo, sulla base dei criteri previsti dalla legge, e ciò specie quando taluni dei detti elementi (nel caso specifico l'incensuratezza) siano già stati richiamati, sia pure ad altro proposito, nella sentenza

Cass. pen. n. 10736/1991

In tema di patteggiamento, il dispositivo della sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 e 448 c.p.p. deve unicamente contenere l'indicazione della pena applicata e la enunciazione che vi è stata la richiesta delle parti; illegittima è, pertanto, qualsiasi altra espressione in particolare se relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli. (Nella specie la Corte di cassazione ha proceduto, ai sensi dell'art. 619 c.p.p. a rettificazione del dispositivo della sentenza impugnata eliminando le parole «dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli»).

Cass. pen. n. 10503/1991

La riduzione della pena conseguente alla adozione del procedimento speciale previsto dagli artt. 444 ss. c.p.p. non è assimilabile all'applicazione di una circostanza attenuante del reato e, pertanto, dev'essere calcolata sulla pena complessiva, concretamente determinata in tutte le sue possibili componenti e, quindi, dopo aver tenuto conto del concorso di possibili circostanze del reato e dell'aumento per l'eventuale continuazione.

Cass. pen. n. 9827/1991

Nel procedimento speciale di «patteggiamento» solo l'indagato può sottoporre la richiesta di applicazione di una certa pena, o il consenso a tale applicazione, alla condizione che gli venga concesso il beneficio previsto dall'art. 163 c.p., mentre nessuna norma accorda al P.M. la facoltà di subordinare la propria richiesta o il proprio consenso alla non concessione del detto beneficio. Ne consegue, che eventuale condizione negativa non consentita, apposta dal pubblico ministero, lungi dall'incidere sulla volontà o sull'efficacia del consenso, si considera come non apposta.

Cass. pen. n. 13028/1990

Non è configurabile alcuna nullità qualora la sentenza emessa a seguito di richiesta delle parti venga letta in camera di consiglio piuttosto che in pubblica udienza. Trattasi di mera irregolarità che non vulnera i diritti della difesa, ma costituisce un fatto del tutto ininfluente.

Cass. pen. n. 6179/1990

La locuzione «diminuita fino ad un terzo» contenuta nell'art. 444 c.p.p. va intesa nel senso che la misura della riduzione non può eccedere un terzo. (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza che aveva accolto una richiesta di riduzione pari a due terzi della pena).

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Consulenze legali
relative all'articolo 444 Codice di procedura penale

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Jacek Z. chiede
lunedì 10/01/2022 - Trentino-Alto Adige
“Buongiorno,
Giugno scorso ho pateggiato una sentenza per violazione di art 186 cds. Il mio avvocato ha detto che pubblica amministrazione dovrebbe farsi sentire per la confisca di veicolo e la revoca della patente. Sono passati 6 mesi non si è fatto vivo nessuno. È normale? Unica documentazione relativa alla udienza di patteggiamento che ho è il foglio con le firme del PM, il mio avvocato e giudice sulla pena da applicare.”
Consulenza legale i 11/01/2022
Prima di rispondere al parere, bisogna fare una constatazione generica.

Nel caso di procedimento penale per guida in stato d’ebbrezza, la confisca e la revoca della patente sono due sanzioni amministrative accessorie la cui comminazione è semi-indipendente da quella dell’accertamento del reato contestato.

In altri termini, la revoca e la confisca possono essere evitate solo allorché si addivenga ad una pronuncia totalmente assolutoria nel giudizio penale e non già nel caso in cui si ottenga una condanna e/o una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. che, in realtà, è equiparata dal nostro stesso codice di rito ad una condanna.

E’ del tutto normale, dunque, che nel caso di specie nessuno si sia fatto vivo in considerazione del fatto che il patteggiamento non ha avuto alcun effetto sulle sanzioni amministrative della confisca e della revoca della patente comminate dall’autorità amministrativa, che risultano dovute proprio a seguito della condanna riportata.

Per evitare – o, quantomeno, ridurre i tempi de - la confisca si sarebbe dovuto, più correttamente, fare riferimento al particolare rito di favore previsto dal comma 9 bis dell’articolo 186 del codice della strada, secondo cui la pena materialmente irrogata in sede anche di patteggiamento può essere convertita in lavori di pubblica utilità la cui proficua esecuzione consente al giudice di dichiarare estinto il reato, disporre la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revocare la confisca del veicolo sequestrato.

In buona sostanza, dunque, a seguito del patteggiamento, nel caso di specie, nessuna conseguenza positiva può esserci rispetto alle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca contro le quali si sarebbe dovuto agire, più correttamente, in sede di giurisdizione civile (sebbene in questi casi le possibilità di riuscire vittoriosi risultino, in genere, estremamente risicate).