(massima n. 1)
L'art. 445, comma secondo, c.p.p. esclude in via generale la applicazione delle misure di sicurezza, «fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p.» e cioč ad eccezione dei casi in cui la «cosa» (da confiscare) costituisca il prezzo del reato, ovvero si tratti di cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca di per sč reato. Ne consegue che deve escludersi la possibilitą di procedere alla confisca delle armi e degli oggetti previsti dall'art. 6 della legge 152/75, quando le parti hanno scelto di definire il procedimento con il giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p.; al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, c.p., come espressamente indicato dall'art. 445, comma primo, c.p.p. Nella fattispecie la Corte ha precisato che la detenzione o il porto di un fucile da caccia cal. 12, conforme al tipo omologato, non costituisce di per sč reato, essendone anzi consentita la detenzione ed il porto con le necessarie autorizzazioni.