(massima n. 1)
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtą sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilitą del bene. (Fattispecie relativa all'alienazione del bene successiva alla consumazione del reato).