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Articolo 635 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Dispositivo dell'art. 635 ter Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni(2)(4).

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

  1. 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
  3. 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici(4).

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)(3)(4).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.
(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 con decorrenza dal 6 febbraio 2016.
(4) La rubrica e i commi 1, 2, 3 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica.

Spiegazione dell'art. 635 ter Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali.

A differenza dell'articolo precedente (635 bis, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56).

Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

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