(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni(2)(4).
La pena è della reclusione da tre a otto anni:
- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici(4).
La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)(3)(4).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non quindi un'ipotesi aggravata di quanto previsto dall'art. 635 bis, che si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.
(3)
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 con decorrenza dal 6 febbraio 2016.
(4)
La rubrica e i commi 1, 2, 3 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera o) della L. 28 giugno 2024, n. 90.