(massima n. 1)
Integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformitą" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualitą diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura. (Fattispecie relativa a lampade led non assistite da certificato di conformitą alla direttiva UE 2014/30, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione solo in sede giudiziaria dell'attestato, non rinvenuto all'atto della perquisizione).