(massima n. 1)
La confisca, prevista dall'art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, in quanto misura di sicurezza applicabile all'intero patrimonio, non presuppone necessariamente il sequestro (né deve immancabilmente esser preceduta dallo stesso), tutte le volte in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito; nell'omissione del previo provvedimento di sequestro viola l'art. 111 della Costituzione sotto il profilo dell'obbligo di informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, atteso che detto obbligo può ritenersi soddisfatto con la formulazione della imputazione.