(massima n. 1)
La confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, del mezzo di trasporto utilizzato per il compimento dei reati in materia di immigrazione clandestina previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può aver luogo, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 240, commi terzo e quarto, c.p., qualora trattisi di mezzo appartenente a persona estranea al reato. L'estraneità, peraltro, non deriva in modo automatico dal fatto che il proprietario del mezzo non abbia subito condanna, dovendosi in realtà considerare estranei al reato, sempre secondo i principi generali elaborati con riguardo al citato art. 240 c.p., soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato o meno sottoposto a procedimento penale, risulti di fatto non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso. (Nella fattispecie, trattandosi di un peschereccio adoperato per il trasporto di clandestini dall'Albania all'Italia e pertanto sequestrato e confiscato all'esito del processo svoltosi a carico dei componenti dell'equipaggio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta dal giudice dell'esecuzione la richiesta di restituzione avanzata dal proprietario dell'imbarcazione, considerando che non vi erano elementi tali da far pensare che costui fosse stato ignaro dell'illecito uso dell'imbarcazione medesima e che risultava inverosimile la tesi da lui sostenuta, secondo la quale lo spostamento del mezzo dall'Albania all'Italia sarebbe stato disposto al fine, del tutto antieconomico, di effettuare rifornimento di carburante e far applicare sullo scafo della pittura antiruggine).