(massima n. 1)
Allorché sopravvenga una causa estintiva del reato, il giudice deve pronunciarsi in merito alla confiscabilitą o meno di quanto in sequestro, in base ai criteri dettati dall'art. 240 c.p. (Nella fattispecie, il difensore degli imputati aveva proposto ricorso denunciando che la corte di merito, nel dichiarare estinta per intervenuta prescrizione la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. trasporto di materie esplodenti in mancanza della prescritta autorizzazione prefettizia aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla confisca del materiale in sequestro che, a dire del ricorrente stesso, apparteneva a persona diversa dagli imputati. La Suprema Corte, ritenendo fondata tale censura, ha annullato sul punto l'impugnata decisione ed ha enunciato il principio di cui in massima).