(massima n. 1)
In tema di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dell'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 — tenuto conto della differente terminologia usata dal legislatore rispetto alla demolizione prevista dall'art. 7, ultimo comma, stessa legge — lascia intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna per il reato edilizio, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto. (Nella specie, dedotta dal ricorrente l'illegittimità della confisca dei fondi, in violazione dell'art. 240 c.p., poiché tali immobili non potevano essere considerati cose finalizzate a commettere il reato, né prodotto o profitto del reato, la S.C. ha osservato che la confisca non era stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., bensì in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 19 L. n. 47 del 1985).