(massima n. 1)
Ai fini dall'applicazione della confisca il giudice deve tenere conto dei requisiti di illiceitą posseduti dalle cose al momento in cui fu commesso il reato, e non alle caratteristiche che le stesse potrebbero acquisire per effetto di modifiche, trasformazioni o adattamenti che vi fossero successivamente apportati. (Fattispecie in tema di confisca di armi).