(1)Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica(2), il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, della l. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.
(2)
Si tratta di un'ipotesi specifica di frode informatica, che però può essere commessa solo da tali soggetti, qualificandosi dunque la disposizione in esame alla stregua di reato proprio.