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Articolo 240 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Confisca in casi particolari

Dispositivo dell'art. 240 bis Codice Penale

(1)Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies(2), nonché dagli articoli 452 bis, 452 ter, 452 quater, 452 sexies, 452 octies, primo comma, 452 quaterdecies, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis(3), 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi(4).

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) Le parole ", 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies" sono state sostituite alle parole "e 517-quater" dall'art. 1, lett. a) della L. n. 22 del 2022.
(3) Le parole "640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis," sono state inserite dopo le parole "629," dall'art. 28-bis, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4 del 2022, conv. con modif. in l. n. 25 del 2022, in sede di conversione. In precedenza, la stessa modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 13 del 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25 del 2022.
(4) Le parole "648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma" sono state sostituite alle parole "648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma" dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 195 del 2021. Successivamente, le parole "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies" sono state sostituite alle parole "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" dall'art. 6-ter, comma 3, lett. a) del d.l. n. 105 del 2023, conv., con modif. in l. n. 137 del 2023, in sede di conversione.

Ratio Legis

La norma in esame disciplina un'ipotesi particolare di confisca (la confisca c.d. allargata), prevista dal legislatore per contrastare una serie di reati di particolare allarme sociale idonei a creare flussi economici (delitti riferibili al contesto della criminalità organizzata, nonché ulteriori delitti come quelli contro la pubblica amministrazione o altre forme di associazione a delinquere).

Spiegazione dell'art. 240 bis Codice Penale

La norma in commento disciplina la c.d. confisca allargata (prima prevista dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., SS.UU., sent. n. 26654 del 2008) ritiene che tale istituto abbia natura di misura di sicurezza, anche se atipica, in quanto sospesa tra funzione special-preventiva e intento punitivo. Anche la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 33 del 2018) sembra seguire tale indirizzo.

Andando alla norma, il comma 1 dell’art. 240-bis c.p. stabilisce che, nel caso di condanna o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati indicati (ad esempio, peculato ex art. 314 del c.p. o associazione a delinquere di cui all’art. 416 del c.p.), è sempre disposta la confisca del denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In questo caso, si tratta di confisca c.d. diretta.

La disposizione precisa i presupposti per l’applicazione della misura. In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, la confisca va sempre ordinata (il giudice non ha discrezionalità).

Da un punto di vista soggettivo, il primo presupposto è la condanna per determinati reati tassativamente indicati dallo stesso art. 240-bis c.p..

L’elenco di questi delitti è stato ampliato nel corso del tempo. Ad esempio, la L. n. 22 del 2022 ha aggiungendo, tra gli altri, i delitti di ricettazione di beni culturali (art. 518 quater del c.p.) e di riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies del c.p.). Ancora, sempre a titolo esemplificativo, con la L. n. 25 del 2022, è stato aggiunto il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis del c.p.). Inoltre, la L. n. 137 del 2023 ha inserito anche i delitti contro l’ambiente contenuti nel Titolo VI-bis (ad esempio, l’inquinamento ambientale a norma dell’art. 452 bis del c.p.).

Peraltro, la confisca è ordinata anche nel caso di condanna o di patteggiamento per una serie di reati informatici (ad esempio, danneggiamento di sistemi informatici o telematici ex art. 635 quinquies del c.p.), quando le condotte descritte riguardano tre o più sistemi.

Da un punto di vista oggettivo, altro presupposto è la disponibilità (diretta e indiretta) dei beni: la disponibilità è diretta quando il soggetto ha la disponibilità giuridica della cosa in base ad un titolo giuridico; invece, la disponibilità indiretta si ha quando, in mancanza di un titolo, il soggetto si comporta come proprietario della cosa, determinandone la destinazione o l’impiego.
Così facendo, il legislatore riesce a dare rilevanza anche a quei casi in cui si cerca di nascondere l’effettiva disponibilità del bene con l’intestazione fittizia ad altri soggetti.

Altro presupposto oggettivo è la sproporzione tra beni e redditi o attività economica svolta.
Il concetto di “sproporzione” deve essere riferito ad un incongruo squilibrio tra guadagni e capitalizzazione, da analizzare in base alle comuni regole di esperienza: per le Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., sent. n. 920 del 2003), la sproporzione deve essere riferita non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni; quindi, i termini di raffronto dello squilibrio vanno individuati nel reddito e nelle attività economiche al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni acquisiti volta per volta.

Dalla sproporzione tra i suddetti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato deriva una presunzione di illecita provenienza dei beni del condannato. Si tratta di una presunzione relativa in quanto il condannato può superarla dando giustificazione della loro provenienza.

Infatti, ulteriore presupposto è la mancanza di giustificazione credibile della lecita provenienza dei beni da confiscare: seguendo l'impostazione delle Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., sent. n. 920 del 2003), la “giustificazione credibile” si ha quando il soggetto interessato fornisce la prova della positiva liceità della provenienza dei beni (non la prova negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna). A tal riguardo, il comma 1 dell’art. 240-bis c.p. precisa che l’interessato può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti, provando che lacquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati (ad esempio, lasciti ereditari), a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili.
Come detto, il comma 1 prevede una confisca allargata c.d. diretta. Tuttavia, il comma 2 disciplina una confisca allargata c.d. per equivalente: cioè, nei casi regolati dal comma 1, se non è possibile procedere alla confisca dei suddetti beni, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Massime relative all'art. 240 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 22446/2025

Ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, "nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del Cpp, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". A tal fine, può costituire oggetto di confisca solo il prodotto o il profitto del reato per il quale l'imputato è stato condannato o ha patteggiato la pena, e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità. Per l'effetto, non è consentita la confisca di somme rinvenute nella disponibilità di chi sia imputato della mera detenzione di sostanze stupefacenti, non essendo possibile fare riferimento a pregresse condotte di vendita non oggetto di imputazione, perché per poter procedere alla confisca a titolo di profitto occorre un collegamento eziologico tra il denaro ed il reato oggetto della contestazione. In tale ipotesi, semmai, ricorrendo le condizioni, può procedersi alla confisca allargata ex articolo 240-bis del Cp.

Cass. pen. n. 25521/2025

Ai fini dell'operatività della confisca di cui all'articolo 240-bis del Cp nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione è prevista dall'articolo 240-bis del Cp solo nei confronti del condannato. In tal caso, quindi, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

Cass. pen. n. 30633/2024

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis, c.p., quest'ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie, a fronte del reato di ricettazione di un ciclomotore ascritto all'indagato).

Cass. pen. n. 37108/2024

In caso di confisca allargata, l'opponibilità allo Stato dell'ipoteca iscritta sul bene immobile a garanzia di un credito in seguito ceduto a un terzo è subordinata alla prova della buona fede da parte dell'ultimo cedente, intesa quale mancanza di un accordo fraudolento con il destinatario della misura ablativa, non rilevando unicamente quella relativa allo stato soggettivo dell'originario cedente.

Cass. pen. n. 31179/2024

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p., richiamante il d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) nel catalogo dell'art. 240-bis, c.p., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.

Cass. pen. n. 23713/2024

In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Cass. pen. n. 18608/2024

In tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis, c.p., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto il sequestro della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).

Cass. pen. n. 8052/2023

Il divieto previsto dall'articolo 240-bis del Cp, introdotto dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017 n. 161, di giustificare la legittima provenienza dei beni oggetto della confisca cosiddetta "allargata" o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia delle sezioni Unite, 29 maggio- 29 luglio 2014 n. 33451, Repaci), e il 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017). La questione di diritto intertemporale va infatti risolta tenendo in conto le tematiche della prevedibilità delle decisioni, dell'affidamento incolpevole, della effettività del diritto di difesa, avendo quindi riguardo al fatto che, con la sentenza Repaci, le sezioni Unite avevano espressamente affermato che solo con riguardo alla confisca di prevenzione doveva escludersi che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto potesse essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, mentre per la confisca allargata era consentito giustificare la sproporzione di valori tra beni e reddito facendo riferimento ai redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco, perché comunque rientranti nella "propria attività economica".

Cass. pen. n. 44254/2022

In tema di confisca "estesa" ex art. 240-bis cod. pen., qualora il terzo formalmente intestatario di un bene ritenuto nella disponibilità del condannato ovvero lo stesso condannato ricorrono ad un'allegazione coinvolgente altre persone, assumendo di averlo ricevuto in donazione, l'indagine circa l'effettiva capacità patrimoniale ai fini dell'adozione della misura ablativa deve estendersi anche nei confronti dell'ipotetico donante, nei limiti della "sostenibilità" dell'esborso effettuato.

Cass. pen. n. 44221/2022

I provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Cass. pen. n. 23937/2022

In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.

Cass. pen. n. 20130/2022

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Cass. pen. n. 6587/2022

In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo cui il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", si applica anche in relazione a cespiti acquisiti prima dell'entrata in vigore della stessa. (In motivazione, la Corte ha osservato che a siffatta conclusione non osta il principio secondo cui la legge, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. cod. civ., dispone solo per l'avvenire, atteso che, in ragione della natura di misura di sicurezza di detta confisca, rileva la speciale disposizione dell'art. 200, comma primo, cod. pen., richiamata dall'art. 236, comma secondo, cod. pen., in forza della quale le misure di sicurezza soggiacciono alla disciplina in vigore al momento della loro applicazione).

Cass. pen. n. 3854/2021

Ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata.

Cass. pen. n. 1555/2021

In tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive.

Cass. pen. n. 38150/2021

La presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilità del tutto sproporzionati rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della indennità di Cassa integrazione guadagni ed alle vincite derivanti da scommesse).

Cass. pen. n. 36705/2021

In tema di confisca allargata, l'applicazione della misura in sede esecutiva non è subordinata alla perdurante esecuzione della pena inflitta per il reato presupposto.

Cass. pen. n. 45102/2021

La disciplina della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione del reato di cui all'art. 321 cod. pen., tra quelli indicati dalla predetta norma.

Cass. pen. n. 19645/2021

La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna.

Cass. pen. n. 23890/2021

L'assoluzione dal delitto di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 512-bis cod. pen.), perché il fatto non costituisce reato osta alla confisca dei beni disposta ai sensi dell'art. 12-sexies del medesimo decreto-legge (oggi art. 240-bis cod. pen.).

Cass. pen. n. 17092/2021

In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica.

Cass. pen. n. 19094/2020

In tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre la fittizietà dell'intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca tra cui la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l'ablazione.

Cass. pen. n. 13242/2020

La confisca di prevenzione e la confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., presuppongono che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, ma solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego; ne consegue che l'effetto preclusivo opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto ad oggetto il presupposto comune della sproporzione ed, in quello successivo, non siano emersi elementi nuovi.

Cass. pen. n. 35762/2019

In tema di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ai fini della sussistenza del requisito della disponibilità di un bene formalmente intestato a terzi in capo al responsabile del reato presupposto, è necessario che il bene sia riconducibile all'iniziativa economica di tale soggetto; pertanto, qualora il medesimo abbia contribuito solo in parte all'acquisto del bene, questo non può essere considerato nella sua integrale disponibilità e, conseguentemente, non può esserne disposta la confisca per l'intero, ma soltanto per la quota corrispondente all'entità del contributo dal predetto fornito.

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