(massima n. 1)
Il giudice può disporre la confisca facoltativa ex articolo 240, comma primo, c.p., delle cose che servirono a commettere il reato, allorchè ravvisi una pericolosità sociale, in capo all'imputato, data dalla relazione tra l'attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato. Ne consegue che, eccettuata l'ipotesi del trasporto di quantità davvero minime di sostanze stupefacenti, e nell'ambito di un'attività del tutto occasionale e non organizzata, deve ritenersi che l'autovettura utilizzata per detto trasporto costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico dell'illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall' autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa: per l'effetto, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi della richiamata disposizione.