(massima n. 1)
Nei procedimenti plurisoggettivi relativi a pił imputazioni, il sequestro preventivo a fini di confisca deve riguardare il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti a ciascuno dei soggetti attinti dal provvedimento ablatorio, poiché, diversamente, il vincolo reale cadrebbe su di un compendio che non costituisce l'utilitą derivante dalla condotta criminosa al medesimo imputabile, in violazione del principio della necessaria diretta derivazione causale del profitto confiscabile dal reato. (Fattispecie in cui, a fronte di un sequestro preventivo emesso nei confronti dei ricorrenti esclusivamente con riguardo alle condotte di corruzione loro ascritte, erano stati sottoposti a vincolo reale anche i profitti delle condotte di associazione a delinquere e di truffa ascritte ai coindagati).