(massima n. 1)
In base al combinato disposto dagli artt. 240, secondo comma, c.p., 6, L. 22 maggio 1975, n. 152 e 445 c.p.p., la confisca deve essere obbligatoriamente disposta anche in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.