(massima n. 1)
In tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) e non del comma secondo dell'art. 240 c.p.