(massima n. 1)
Nel giudizio speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 ss., c.p.p., non può essere disposta la confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato di spaccio di sostanze stupefacenti qualora tale somma costituisca non il prezzo del reato (cioè le cose date all'agente per indurlo a commettere il reato), ma il provento (prodotto o profitto) dell'attività delittuosa, la cui confisca è solo facoltativa ex art. 240, primo comma, c.p. e non obbligatoria come richiesto dall'art. 445 stesso codice.