(massima n. 1)
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca č imposta per tutti i reati, anche di natura contravvenzionale, concernenti le armi, ed č obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta. (Fattispecie relativa a intervenuta oblazione per il reato di cui all'art. 20 della legge n. 110 del 1975).