(massima n. 2)
In tema di confisca, il «prezzo del reato», oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 c.p., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, mentre il «provento» dello stesso è riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano il «prodotto o il profitto del reato», contenuta nel primo comma del suddetto art. 240. Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 c.p.p., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, c.p. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 c.p.p. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, previsto dall'art. 270 c.p., la cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il «prezzo» del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell'art. 240 c.p.).