(massima n. 1)
L'art. 445, comma 1, c.p.p., mediante un rinvio formale e specifico all'art. 240, comma 2, c.p. che non consente interpretazioni estensive, limita il potere del giudice, in via eccezionale, alle sole ipotesi contemplate da quest'ultima disposizione, la quale si riferisce esclusivamente alle cose che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o che costituiscano il prezzo del reato, con conseguente esclusione delle previsioni di confisca obbligatoria contenuta in leggi speciali. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di patteggiamento per il reato di guida di veicolo senza patente, č stato escluso che potesse essere disposta la confisca del mezzo appartenente alla persona sprovvista di abilitazione alla guida).