(massima n. 1)
Ex art. 19, L. 28 febbraio 1985, n. 47 la confisca è obbligatoria ogni volta che il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente dalla persona del condannato e addirittura dalla stessa condanna penale (potendo l'accertamento della lottizzazione abusiva conseguire ad una declaratoria di amnistia o di prescrizione del reato); in conseguenza della natura «reale» e non «personale» della confisca, la restituzione dell'area abusivamente lottizzata non è consentita dall'art. 19 citato, L. n. 47 del 1985 neppure a favore di proprietari estranei al processo penale; ricorrendo alla disciplina generale di cui all'art. 240 c.p., la restituzione del terreno, abusivamente lottizzato non è consentita quando il proprietario richiedente, pur essendo rimasto estraneo al processo, non può dirsi materialmente o moralmente estraneo al reato o quando il terreno confiscato non è giuridicamente suscettibile di lottizzazione (ex ultimo comma, art. 240, c.p.).