(massima n. 1)
Nel caso di sequestro di mezzi di trasporto utilizzati per favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, il giudice, per disporre la restituzione del mezzo al proprietario, deve, in base ai principi generali sanciti dall'art. 240, commi 1 e 3, c.p., accertare la di lui estraneitą rispetto alla violazione penale che costituisce il presupposto del sequestro, prima, e la confisca, poi. A tal fine, il giudice deve verificare che la condotta del titolare del bene non sia stata inficiata dalla prevedibilitą della commissione del reato da parte dell'agente per mezzo della cosa sequestrata, ovvero da un difetto di vigilanza in ordine alla sottrazione della stessa ed al suo uso illecito.