(massima n. 1)
La revoca, per dichiarazione di illegittimitą costituzionale della norma incriminatrice, della sentenza di condanna comporta il venir meno di ogni statuizione pregiudizievole all'interessato, ivi compresa la disposta misura di sicurezza della confisca. (Fattispecie relativa alla revoca della sentenza di condanna in seguito alla dichiarazione di illegittimitą costituzionale dell'art. 708 c.p.).