(massima n. 1)
Nel caso in cui per un reato di commercio di sostanze stupefacenti sia stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la stessa non può essere disposta la confisca del denaro sequestrato che costituisca il frutto del commercio della droga. Invero, perché con la sentenza di patteggiamento possa essere disposta ex art. 445 c.p.p. la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, prevista per la sola ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, c.p.p., è essenziale che il denaro sequestrato costituisca il prezzo del reato; deve trattarsi, cioè, di denaro «pagato per commettere il reato», ossia dato per indurre o determinare un altro soggetto al reato stesso, e non già di danaro costituente il «profitto» del commercio della droga ovvero il «provento» dell'attività delittuosa.