(massima n. 1)
Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di pena concordata per il reato di sfruttamento della prostituzione non ha titolo ad ottenere la restituzione delle somme sequestrate ed acquisite in virtù di tale attività criminosa: rispetto ad esse il soggetto versa in una situazione insuscettibile di qualsivoglia tutela giuridica, tenuto conto della contrarietà del negozio acquisitivo a norme di ordine pubblico ed al buon costume, sicché non può ravvisarsi a favore di tale soggetto un interesse ad impugnare il capo della sentenza ex art. 444 c.p.p. relativo alla confisca delle somme sequestrate.