(massima n. 1)
I terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell'art. 2 ter della legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l'esistenza delle condizioni di permanente validitą di detti diritti, costituite essenzialmente dall'anterioritą della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa la possibilitą che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca (come si evince dagli artt. 2 nonies, decies e undecies della legge n. 575 del 1965), ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrą essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.