(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 240 c.p. — in base al quale la confisca obbligatoria prevista dal comma 2 della medesima disposizione non si applica a quelle cose che appartengono a persona estranea al reato quando la fabbricazione e l'uso possono essere autorizzati — il concetto di estraneità al reato deve distinguersi da quello di estraneità al processo penale: può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale. (Nella fattispecie, relativa al sequestro preventivo di fucili da caccia rinvenuti nell'abitazione dell'imputato, ma appartenenti ad un suo prossimo congiunto che li aveva regolarmente denunciati presso un diverso domicilio, la Corte ne ha ritenuto la confiscabilità essendo ipotizzabili a carico del proprietario le ipotesi criminose, alternative o concorrenti, di concorso nella detenzione illegale ascritta all'indagato e di omessa denuncia di trasferimento delle armi).