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Articolo 617 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo dell'art. 617 quinquies Codice Penale

(1)(2)Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri oinstalla apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi(3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni(4).

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni(5).

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni(5).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 6, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 bis.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 6, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza della comunicazioni telematiche.

Spiegazione dell'art. 617 quinquies Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617 quater), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Massime relative all'art. 617 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 42183/2021

In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.

Cass. pen. n. 3236/2019

L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare la idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite.

Cass. pen. n. 4059/2015

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) è assorbito dal reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ex art. 617, quater cod. pen., considerato che l'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, configurandosi un'ipotesi di progressione criminosa.

Cass. pen. n. 36601/2010

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.

Cass. pen. n. 3252/2007

Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.

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