(massima n. 1)
In caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, c.p.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, n. 1, c.p., e 12 sexies L. n. 356 del 1992).