(massima n. 1)
La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta - consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autoritą di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 13/10/2017)