(massima n. 1)
È illegittima l'equiparazione del caso di confisca obbligatoria previsto dall'art. 301, comma primo, della legge doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) ai casi di confisca parimenti obbligatoria, indicati nell'art. 240, comma secondo, c.p., ricorrendo i quali, ai sensi dell'art. 324, comma settimo, c.p.p. (procedimento di riesame), va mantenuto il sequestro (recte: la revoca del sequestro non può essere disposta). Infatti, tale equiparazione non può ritenersi consentita, perché la disposizione processuale, ponendo eccezioni alla revocabilità del sequestro, che è una regola generale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (art. 14 prel.), né è dato individuare una sicura ratio o intentio legis a conforto dell'equiparazione stessa, ove si consideri che il legislatore del nuovo codice di rito non ha ritenuto di riferirsi in genere ai casi di confisca obbligatoria, tra i quali, insieme ad altri pure disciplinati da diverse fonti legislative, era preesistente da tempo il caso previsto dall'art. 301, comma primo, D.P.R. n. 43 del 1973, ma ha espressamente e specificamente indicato i casi di cui all'art. 240, comma secondo, c.p. (Nella specie, in tema di contrabbando, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di riesame nella parte in cui aveva disposto che l'autofurgone non fosse restituito al proprietario).