(massima n. 2)
Il ne bis in idem non costituisce principio né consuetudine di diritto internazionale e, pertanto, ove sia ravvisata la giurisdizione in base alle norme di diritto interno, queste devono cedere il passo a quelle internazionali solo in virtù di convenzione fra gli Stati, ratificata, resa esecutiva e depositata, la quale vincola unicamente gli Stati contraenti e nei limiti del patto tra essi raggiunto. La Convenzione europea tra gli Stati membri delle comunità europee, relativa all'applicazione del principio del ne bis in idem, firmata in Bruxelles il 25 maggio 1987 e ratificata dall'Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 350, non è ancora in vigore sul piano internazionale, non essendo avvenuto il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati membri delle Comunità europee alla data dell'apertura della firma, così come previsto dall'art. 6, comma 2, della Convenzione. La predetta Convenzione trova tuttavia applicazione nelle relazioni tra Italia, Danimarca e Francia dal 16 giugno 1992, in quanto questi sono gli unici Stati che hanno depositato il proprio strumento di ratifica, come risulta dal comunicato del Ministero degli esteri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992. Ne consegue che la predetta Convenzione non può trovare applicazione nei rapporti con Stati diversi, quale la Confederazione Elvetica.