(massima n. 1)
In tema di confisca, poiché il dettato dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 206, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall'art. 240 c.p., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.